La solita questione di 'interessi'.


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La solita questione di 'interessi'.
Autore: Anna Paola Brocchetta - aggiornato il 25/06/2007
N° doc. 3549
25 06 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Sentenza n. 11682 del 21 maggio 2007

La solita questione di “interessi”

Ancora una pronuncia sulla tassabilità di quelli compensativi che reintegrano "il danno da mancato guadagno"
 
Le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi. Pertanto, in sede tributaria, occorre accertare caso per caso quale sia la reale funzione economico-finanziaria degli interessi, e non deve trarre in inganno il loro profilo risarcitorio, posto che il risarcimento può riguardare sia una perdita patrimoniale (non tassabile perché non determina alcun incremento di ricchezza), sia un mancato guadagno (nel qual caso il profilo risarcitorio non basta a escludere la rilevanza fiscale del provento).
Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 11682 del 21 maggio 2007.

La vicenda
La vicenda processuale prende le mosse dall’impugnazione del silenzio–rifiuto formatosi a seguito di istanza di rimborso di ritenute alla fonte operate, ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, Dpr n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis), sugli interessi legali corrisposti iure successionis a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale. La ricorrente sosteneva, sul piano sostanziale, che gli interessi, qualificabili come compensativi - in quanto non afferenti un debito nella sua entità pecuniaria certa, liquida ed esigibile (articolo 1224 cc), ma un risarcimento del danno da illecito contrattuale - non erano tassabili come reddito, né sottoposti a ritenuta fiscale.

La domanda veniva accolta in primo grado e i giudici di seconde cure dichiaravano inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate, inteso a far dichiarare la natura moratoria, e non compensativa, degli interessi in questione, sul rilievo dell’assoluta novità della causa pretendi. Tale sentenza veniva cassata con rinvio dalla Suprema corte, la quale rilevava che la richiesta della diversa qualificazione giuridica degli interessi in questione, non comportava mutamento della causa pretendi.

La Commissione tributaria regionale, adita in sede di giudizio di rinvio, accoglieva l’appello dell’ufficio, dichiarando l’illegittimità della richiesta di rimborso, sul rilievo che gli interessi maturati sulle somme dovute per risarcimento del danno svolgono la funzione di risarcire il lucro cessante e, quindi, sono soggetti all’imposta.
L’intera questione giungeva nuovamente al vaglio del Supremo organo di legittimità.

Le motivazioni
Nella motivazione della sentenza, i giudici hanno evidenziato che, nella specie, la Corte di appello di Roma aveva già riconosciuto il diritto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, con attribuzione del danno da svalutazione, e liquidazione degli interessi su quanto dovuto a titolo di risarcimento e per rivalutazione. Ne conseguiva che tali interessi non potevano avere una funzione di reintegrazione del patrimonio (già assolta dalla liquidazione dei danni e contestuale rivalutazione); nell’ottica del sistema tributario, l’unica funzione che può attribuirsi agli interessi liquidati è quella del "risarcimento per mancato guadagno" che il creditore avrebbe potuto realizzare avendo la disponibilità del capitale.

Si tratta, ha proseguito prosegue la Cassazione "di un reddito- entrata, che non va a ripristinare un patrimonio depauperato (funzione assolta dal risarcimento e rivalutazione), ma comporta un incremento di ricchezza, collegato alla redditività del capitale; quindi correttamente è stato assoggettato a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 41, lett. h), T.U.I.R. nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 557/1993, conv. in legge 133/1994".

Conclusioni
La Corte di cassazione ha confermato il proprio precedente orientamento, già espresso nella sentenza n. 9111/2002, in base al quale le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi, senza dare rilievo alla funzione svolta dagli stessi all’interno del rapporto debitore - creditore.

In particolare, i giudici, tenendo conto della importanza della questione, si sono fatti carico di esercitare d’ufficio la funzione di nomofilachia, evidenziando come la categoria degli interessi compensativi non goda di una chiara connotazione nel sistema del diritto tributario. Questa indeterminatezza semantica è dovuta all’evoluzione legislativa delle norme sul reddito di capitale. Anche a causa dell’altalenante legislazione, la stessa dottrina tributaria ha evidenziato la necessità di sganciarsi dalla nomenclatura e dalla disciplina civilistica, sul rilievo che questa ha la finalità di contemperare le esigenze del creditore con quelle del debitore all’interno di un rapporto privatistico, mentre invece nel diritto tributario gli interessi assumono rilevanza erga omnes (nei confronti della collettività - Erario), in quanto abbiano la consistenza di elementi reddituali.
Sulla base dei principi sopra enunciati, è stato rilevato che, piuttosto che fare riferimento a etichette coniate per esigenze di disciplina intersoggettiva, in sede tributaria occorre accertare la reale funzione economica degli interessi, caso per caso.

 
Anna Paola Brocchetta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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