La tassazione dei vincoli di destinazione e dei trust.


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La tassazione dei vincoli di destinazione e dei trust.
Autore: Giuseppe Malinconico - aggiornato il 16/02/2007
N° doc. 2107
 
16 02 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Nuovi istituti, prime interpretazioni

La tassazione dei vincoli di destinazione e dei trust

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2007
 
La reintroduzione delle imposte di successione e donazione a opera della legge n. 286/2006, di conversione del Dl n. 262/2006, poi modificata e integrata dalla Finanziaria 2007, ha comportato una serie di problemi interpretativi, con particolare riferimento alla tassazione dei vincoli di destinazione e dei trust.
Per “vincolo di destinazione”, il nuovo articolo 2645-ter del Codice civile (introdotto dall’articolo 39-novies del Dl n. 273/2005, convertito in legge 51/2006) prevede che “gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, comma 2, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione”.

Sul punto, l’Agenzia delle entrate, in occasione di “Telefisco 2007”, ha chiarito che la locuzione “costituzione di vincoli di destinazione”, che potrebbe essere genericamente riferita a ogni negozio giuridico di destinazione di beni alla realizzazione di un fine, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni è da intendersi riferita all’ipotesi di costituzione negoziale del vincolo che comporti il contestuale trasferimento di beni - anche temporaneo - in capo a un soggetto diverso dal disponente.

Pertanto, l’imposta non è applicabile alla costituzione di vincoli di destinazione che trovi fondamento in previsioni di legge (beneficio d’inventario) o provvedimenti amministrativi (vincoli urbanistici). L’imposta sulle successioni e donazioni non è applicabile nemmeno alla costituzione di vincoli di destinazione su beni che permangono nella titolarità del disponente (ad esempio, costituzione di un patrimonio destinato a uno specifico affare da parte di una società di capitali, di cui all’articolo 2447-bis cc).
Per quest’ultimo tipo di costituzione di vincoli di destinazione, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale (articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro) ed, eventualmente, l’imposta ipotecaria in misura fissa, nell’ipotesi di trascrizione facoltativa di vincolo di destinazione costituito su beni immobili (articolo 2645-ter cc).

Un altro problema interpretativo che la nuova disciplina ha sollevato è quello relativo alla tassazione del trust. A tal proposito, è da segnalare che, nell’ambito delle disposizioni antielusive, la Finanziaria per il 2007, al comma 74 dell’unico articolo, ha equiparato ai fini fiscali il trust alle società, con conseguente tassazione per trasparenza, nell’ipotesi in cui i beneficiari siano individuati.
Per trust si intende quel rapporto giuridico alla cui costituzione e gestione intervengono generalmente tre soggetti, che in alcune legislazioni possono anche coincidere: il disponente (o settlor), che si spossessa dei propri beni e costituisce il trust, attribuendo la proprietà degli stessi al gestore (o trustee), il quale, a sua volta, oltre a divenire l’effettivo proprietario, dispone dei beni secondo l’atto di trust per uno scopo prestabilito, purchè lecito e non contrario all’ordine pubblico. La gestione di quel patrimonio avviene nell’interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico; in quest’ultimo caso, si parlerà di “trust di scopo”, la cui struttura si caratterizza, oltre che per la coincidenza del disponente con il fiduciario, anche per la mancanza di un beneficiario.

Proprio con riferimento al trust di scopo, l’Agenzia delle entrate, ha precisato che “la mancanza di beneficiari finali dei beni costituiti in trust, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, conseguentemente tale imposta è dovuta per la sola costituzione del vincolo disposta con modalità traslative, vale a dire mediante attribuzione di beni dal disponente al trustee. Qualora il trust sia istituito in favore di beneficiari finali determinati o determinabili, si osserva che - ferma restando l’applicazione dell’imposta alla costituzione del vincolo effettuata con modalità traslative - il successivo trasferimento di beni in favore dei beneficiari finali è soggetta anch’essa ad autonoma imposizione, da individuare con riferimento al caso concreto e in base agli effetti giuridici prodotti. Infatti, al momento dello scioglimento del trust, il trustee effettua, di regola, un’attribuzione a titolo gratuito in favore dei beneficiari finali, soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni”.

 
Giuseppe Malinconico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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