Nessuna riduzione d'imposta per restauro, risanamento e manutenzione straordinaria di un'area archeologica
Iva ordinaria per le prestazioni di servizi relative ai lavori per i restauri e il recupero di aree e manufatti archeologici. Ciò è quanto ha confermato l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 113/E del 28 aprile.
Con l'interpello era stato chiesto un parere circa la possibilità di applicare ai lavori di restauro, risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria effettuati in un'area archeologica, l'aliquota Iva nella misura ridotta del 10% (punto 127-quaterdecies), parte terza, della tabella A allegata al Dpr 633/1972).
Più precisamente, l'interpellante chiedeva se i lavori che si concretizzano in via prevalente in un'attività di restauro dei manufatti demaniali, insistenti presso le domus e gli scavi dell'area archeologica, finalizzata alla loro conservazione, potevano o meno essere equiparati agli interventi ricompresi nell'articolo 31 della legge 457/1978.
L'agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi della richiamata disposizione contenuta nel n. 127-quaterdecies), sono da assoggettare a Iva nella misura del 10% gli interventi di recupero previsti nelle lettere c), d) ed e) del citato articolo 31, legge 457/1978; legge, quest'ultima, contenente norme per l'edilizia residenziale e, in particolare, gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente.
Più precisamente, rientrano nell'agevolazione:
Con l'interpello era stato chiesto un parere circa la possibilità di applicare ai lavori di restauro, risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria effettuati in un'area archeologica, l'aliquota Iva nella misura ridotta del 10% (punto 127-quaterdecies), parte terza, della tabella A allegata al Dpr 633/1972).
Più precisamente, l'interpellante chiedeva se i lavori che si concretizzano in via prevalente in un'attività di restauro dei manufatti demaniali, insistenti presso le domus e gli scavi dell'area archeologica, finalizzata alla loro conservazione, potevano o meno essere equiparati agli interventi ricompresi nell'articolo 31 della legge 457/1978.
L'agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi della richiamata disposizione contenuta nel n. 127-quaterdecies), sono da assoggettare a Iva nella misura del 10% gli interventi di recupero previsti nelle lettere c), d) ed e) del citato articolo 31, legge 457/1978; legge, quest'ultima, contenente norme per l'edilizia residenziale e, in particolare, gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente.
Più precisamente, rientrano nell'agevolazione:
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o parte diverso dal precedente
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso.
La risoluzione evidenzia come la prassi, al riguardo, avesse già precisato che "gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono agevolati agli effetti dell'IVA, qualora siano effettuati nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla richiamata legge n. 457 e non soltanto in base all'art. 31 della legge stessa. Lo scopo precipuo di tale legge, come è noto, è quello di accrescere il fabbisogno di abitazioni con il recupero di quelle in stato di degrado, unitamente al recupero di quei fabbricati in cui si svolgono attività complementari alla vita delle famiglie, quali ad esempio, gli uffici, le scuole, le infrastrutture sanitarie, ecc." (risoluzione n. 352116 del 30 settembre 1983).
L'articolo 31 della legge 457/1978 consente, cioè, "il recupero di edifici, organismi edilizi, ovvero lotti, isolati e reti stradali. E' di tutta evidenza che non possono essere ricondotti nel concetto di tali immobili né le aree archeologiche né i manufatti archeologici".
L'articolo 31 della legge 457/1978 consente, cioè, "il recupero di edifici, organismi edilizi, ovvero lotti, isolati e reti stradali. E' di tutta evidenza che non possono essere ricondotti nel concetto di tali immobili né le aree archeologiche né i manufatti archeologici".
Luigi Marzullo - pubblicato il 28/04/2009