Lavoro: comunicazioni dei datori di lavoro domestici


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Lavoro: comunicazioni dei datori di lavoro domestici
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 30/01/2009
N° doc. 10482

Lavoro: comunicazioni dei datori di lavoro domestici

 

L'art. 16–bis, della legge n. 2/2009, comma 11, ha abrogato, a partire dal 29 gennaio 2009, l’obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare ai centri per l’impiego l’assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro del personale domestico, così come previsto per la generalità dei casi dall’art. 9-bis della legge n. 608/1996 e successive modificazioni (l’ultima era intervenuto con l’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006). Tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni stesse all’INPS, attraverso modalità semplificate. Il successivo comma 12 impone all’INPS l’onere di trasmettere le comunicazioni semplificate ai centri per l’impiego, al Ministero del Lavoro, all’INAIL ed alla Prefettura – UTG (per i lavoratori extra comunitari), nell’ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’art. 71 del D.L.vo n. 82/2005. Tale comunicazione assolve a tutti gli obblighi legali nei confronti degli Enti ed Istituti sopra richiamati (art. 4 – bis, comma 6, D.L.vo n. 181/2000).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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