Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 10.


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Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 10.
Autore: Baldassare Li Bassi - aggiornato il 07/04/2006
N° doc. 1414

07 04 2006 - Edizione delle 14:30  
 
Riflettori su...

Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 10

Casse professionali; gestione separata Inps; cumulo pensione
 
Casse professionali
Per le attività professionali protette, l'iscrizione all'Albo costituisce il principale requisito per il sorgere dell'obbligo di iscrizione alla Cassa.
In caso di inadempienza, subentra l'iscrizione d'ufficio con applicazione di sanzioni. Le gestioni eseguono infatti verifiche sulla base dei dati che possono richiedere agli Albi professionali, per le iscrizioni, o all'Agenzia delle entrate, per l'importo dei redditi denunciati.
Si precisa, altresì, che l'iscrizione in altre gestioni obbligatorie, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente contemporaneo alla libera professione, possono comportare l'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa.

La contribuzione a favore delle diverse Casse non comporta la compilazione del quadro RR del modello Unico e, anche se determinata per aliquote e importi fissati dalle singole gestioni, presenta elementi di omogeneità. E' pertanto possibile esaminarle in un quadro unitario.
In primo luogo va sottolineato che a carico degli iscritti sono dovute tre diverse contribuzioni:
  • il contributo soggettivo. Di norma è determinato con aliquota a percentuale da applicare sul reddito professionale
  • il contributo integrativo. L'importo è determinato di solito con maggiorazione del 2 per cento dei compensi soggetti a Iva (l'aumento al 4 per cento è scattato dal 1° gennaio 2004 per i geometri; per dottori commercialisti e ragionieri è scattato dal 2005). L'onere è ripetibile sul cliente, sul quale grava di fatto, ma il versamento alla Cassa deve essere eseguito dal professionista anche se la parcella non è stata pagata. L'importo non concorre a formare il reddito professionale. Pertanto esso, pur costituendo materia imponibile Iva, non è soggetto a ritenuta di acconto
  • il contributo fisso. La misura è stabilita dai regolamenti delle Casse e adeguata ogni anno in relazione al costo della vita. L'importo costituisce il minimale dovuto da tutti gli iscritti, a prescindere dal reddito prodotto. Anche il contributo di maternità è dovuto in tutte le Casse in misura fissa e finanzia l'indennità di maternità.

La riscossione avviene in modo cumulativo per i contributi determinati in misura fissa, con imposizione a mezzo ruoli esattoriali o con versamenti con c/c postale inviato già prestampato. E' consentito il pagamento in quattro rate.
Il contributo a percentuale, sia soggettivo che integrativo, è determinato dall'iscritto, una volta definiti il reddito professionale Irpef e l'imponibile annuo Iva. Questo passaggio si verifica nell'anno successivo a quello di produzione e dopo la presentazione del modello Unico. Dall'importo deve essere detratta la quota relativa al contributo fisso già versato come anticipo nell'anno precedente: il pagamento deve essere eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di denuncia, con possibilità di ripartirlo in due rate.
Con il versamento va presentata alla Cassa una dichiarazione che indica i redditi imponibili, da inviare anche in presenza di redditi negativi.

La Gestione separata Inps
Ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, sono tenuti a iscriversi in tale Gestione, a prescindere dall'ammontare del reddito, i soggetti cosiddetti "scoperti", e cioè coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo abituale non regolamentata e per la quale non opera una Cassa di previdenza di categoria o una forma autonoma di previdenza istituita secondo il modello delineato dal decreto legislativo 509/1994, compresi gli enti di previdenza e assistenza pluricategoriali.
Tale norma dispone infatti che dal 1° gennaio 1996 sono tenuti a iscriversi a una Gestione separata ad hoc presso l'Inps, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'Ivs, coloro che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, un'attività di lavoro autonomo disciplinata dall'articolo 49 (ora articolo 53), comma 1, del Tuir.

I soggetti iscritti alla gestione separata Inps sono tenuti innanzitutto a compilare il quadro RR, sezione II, del modello Unico, e a versare i contributi con un meccanismo di acconto e saldo, che segue le scadenze previste per l'Irpef.
I contributi sono determinati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato nel quadro RE del modello Unico, applicando aliquote diverse a seconda della posizione previdenziale dell'interessato ed entro un massimale di reddito.

La contribuzione sul reddito dell'anno è posta a totale carico del lavoratore autonomo, che può, però, addebitare al cliente a titolo di rivalsa un contributo pari al 4 per cento dell'importo fatturato. Non si tratta, peraltro, di una vera e propria rivalsa, in quanto non c'è coincidenza fra quanto versato dall'autonomo e quanto eventualmente percepito a titolo di contributo sull'imponibile. Per questo motivo, l'importo del 4 per cento è fiscalmente equiparato ai compensi e soggetto sia a Iva che a ritenuta d'acconto.

Alla gestione separata Inps, per effetto dell'articolo 44 del decreto legge 269/2003 convertito nella legge 326/2003, sono tenuti a iscriversi anche i venditori a domicilio. In tal caso, però, si devono seguire le regole dei parasubordinati, con tutti gli adempimenti (versamenti e denunce) a carico dei soli committenti.

L'iscrizione alla Gestione separata consente non solo il riconoscimento della pensione di vecchiaia ma anche quella di inabilità, assegno di invalidità e pensione ai superstiti.

Il cumulo della pensione
Il divieto del cumulo parziale pensioni con redditi da lavoro autonomo, è stato introdotto con il Dlgs 503/1992.
A tal fine, si rammenta preliminarmente che sono compresi nel concetto di reddito di lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabile a un'attività di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione. Rientrano, dunque, in tale regime non solo i redditi di lavoro autonomo con partita Iva (qui il concetto è del lavoro intrinsecamente autonomo secondo le regole civile; sono compresi, dunque, anche artigiani, piccoli commercianti e intermediari), ma anche ogni altro compenso percepito per altra qualsiasi attività di lavoro mediamente autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, associazione in partecipazione o addirittura di lavoro in proprio creativo o autonomo in senso stretto occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.

Sul piano pratico, al fine appunto di stabilire l'effettivo importo rientrante nel divieto di cumulo, è anche previsto che inizialmente il pensionato produca all'Inps una dichiarazione dalla quale risulti sia l'attività svolta, sia il reddito che presume di conseguire nell'anno di inizio dell'attività. L'Inps pertanto provvederà a trattenere, provvisoriamente, la quota di pensione non cumulabile con tale reddito. Successivamente, entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef per il medesimo anno (31 luglio dell'anno successivo), il pensionato sarà tenuto a comunicare all'Inps l'importo del reddito da lavoro autonomo conseguito effettivamente in tale anno. L'Inps provvederà così a effettuare il conguaglio fra la quota di pensione trattenuta in misura provvisoria e quella effettivamente non cumulabile con tale reddito.
Analogo calcolo provvisorio e di conguaglio, la legge 662/96 ha esteso anche agli anni successivi, prevedendo che entro il temine di scadenza della dichiarazione dei redditi, il pensionato dovrà rendere sia la dichiarazione definitiva per l'anno precedente sia una dichiarazione preventiva per l'anno corrente.
I redditi andranno dichiarati all'Inps con l'apposito modello, 503 Aut. Essi devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, ma al lordo delle ritenute erariali; nel caso di redditi di impresa, potranno essere dedotte le perdite imputabili all'anno di riferimento del reddito.

E' da ricordare, infine, che l'inosservanza dell'adempimento comporta l'applicazione di una sanzione abbastanza onerosa. La legge 662/96 ha previsto, infatti, che i soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione dei redditi da lavoro che omettano di produrre la dichiarazione stessa, dovranno versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione. Quanto dovuto sarà trattenuto dall'Ente sulle rate di pensione dovute al soggetto inadempiente.

Ciò posto, si ricorda che la situazione attuale, in attesa dell'apposito decreto legislativo di riordino, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 243/2004, è la seguente:

  1. i trattamenti di pensione erogati prima del 1° gennaio 2001 sono disciplinati dalle disposizioni precedenti, se più favorevoli
  2. dal 2001 le pensioni di vecchiaia e quelle liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni di contribuzione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Ago sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo; dal 2003 stesso discorso vale per le pensioni di anzianità liquidate con almeno 58 anni di età e almeno 37 anni di contributi, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione stessa
  3. per i soggetti che, al contrario, non sono in possesso dei requisiti sopra descritti, è possibile cumulare gli importi eccedenti il trattamento minimo nella misura del 70 per cento, con i redditi da lavoro autonomo. La relativa trattenuta fatta sulla pensione non può, in ogni caso, mai superare il 30 per cento del reddito autonomo.

E' da rilevare, tuttavia, che l'articolo 44 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) ha concesso la possibilità ai pensionati al 1° dicembre 2002, per i quali non sussistevano all'atto del pensionamento le condizioni che consentivano la deroga al divieto di cumulo, di accedervi totalmente attraverso il versamento di una somma una tantum entro tre mesi dall'inizio della nuova attività di lavoro (si veda circolare Inps 16/2003).
L'Agenzia delle entrate, con circolare 24/2004, ha chiarito che tale somma non può essere considerata come versamento di contribuzione obbligatoria, per cui non è ammessa alcuna detrazione ai fini fiscali.

Esempio di cumulo parziale:
Si consideri il caso di un reddito annuo di pensione di 18mila euro e reddito annuo da attività autonoma di 7mila euro. Il calcolo del cumulo parziale è il seguente:

  • trattamento minimo Inps annuo 2004 pari a 412,18 euro x 13 = 5.358,34
  • eccedenza pensione minima (18.000,00 - 5.358,34) = 12.641,66
  • decurtazione: 30% di 12.641,66 = 3.792,49
  • decurtazione: 30% del reddito autonomo di 7.000 = 2.100,00
  • pensione spettante (18.000 - 2.100) = 15.900,00

10 - fine. Le precedenti puntate sono disponibili nella sezione "Riflettori su..."

 
Baldassare Li Bassi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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