Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 3.


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Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 3.
Autore: Baldassare Li Bassi - aggiornato il 16/03/2006
N° doc. 1327
 
16 03 2006 - Edizione delle 13:00  
 
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Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 3

Lavoro occasionale accessorio. Lavoro intermittente o a chiamata. Lavoro a progetto
 
Il lavoro occasionale accessorio
E' regolato dagli articoli 70-72 del Dlgs 276/2003, come modificati dagli articoli 16 e 17 del Dlgs 261/2004 e dall'articolo 1-bis del decreto legge 35/2005. Per questa particolare forma contrattuale, il decreto attuativo per l'individuazione delle forme e modalità della sperimentazione è stato adottato dal ministero del Lavoro il 30 settembre 2005, con l'individuazione delle province di Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania, cui avviare una prima fase di sperimentazione. Il decreto ha altresì fissato in 10 euro il valore nominale del buono.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
  1. dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap
  2. dell'insegnamento privato supplementare
  3. dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti
  4. della realizzazione di manifestazioni sociali, sportivi, culturali o caritatevoli
  5. della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà
  6. dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.

Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

  1. disoccupati da oltre un anno
  2. casalinghe, studenti e pensionati
  3. disabili e soggetti in comunità di recupero
  4. lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Tali soggetti devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle Province dell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del citato decreto. A seguito di questa comunicazione, ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Il lavoro accessorio occasionale, a seguito delle successive modifiche legislative, non ha più il limite di durata dei 30 giorni nel corso dell'anno solare, fermo restando che non può comunque superare, con riferimento al medesimo committente, i 5mila euro di compenso nel corso di un anno solare. Per le imprese familiari, il limite è aumentato in 10mila euro.
Per il pagamento del corrispettivo, che è esente da qualsiasi imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore, è prevista una particolare procedura. I lavoratori, infatti, sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro il cui valore nominale è fissato con decreto del ministro del Lavoro, acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate. Una volta effettuata la prestazione e ricevuti i buoni, il lavoratore dovrà presentarsi ai centri autorizzati: riceverà quindi a titolo di corrispettivo il relativo importo netto. E infatti, il 13 per cento e il 7 per cento del valore nominale del buono sono versati per conto del lavoratore dal concessionario, rispettivamente alla Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, e all'Inail. Un ulteriore importo autorizzato dal citato decreto ministeriale (5 per cento del valore nominale del buono), verrà trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese.
Con riferimento alle attività lavorative rese nell'ambito delle imprese familiari trova comunque applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Il lavoro intermittente o a chiamata
Si tratta di un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro per fornire, quando questi ne ha effettivamente bisogno, prestazioni lavorative discontinue o intermittenti. Si pensi ai camerieri chiamati quando i clienti del ristorante sono troppi, come di solito accade nei fine settimina e durante le ferie estive, specie nelle località turistiche o nel periodo natalizio e pasquale.
I contratti a chiamata, qualunque sia la tipologia, possono essere con o senza l'indennità di disponibilità. Nel primo caso, il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata; nel secondo, invece, non è vincolato.
Il contratto a chiamata si può stipulare sia a tempo indeterminato, sia a termine (anche se non è applicabile la disciplina del Dlgs 368/01). E' richiesta la forma scritta.
Il datore di lavoro deve inviare al Centro per l'impiego la comunicazione di assunzione nei cinque giorni seguenti. Basta una sola comunicazione iniziale, specificando l'obbligatorietà o meno della chiamata e le modalità dell'eventuale disponibilità. Il lavoratore deve essere iscritto nel libro matricola. Contestualmente deve essergli comunicato il numero di matricola. La comunicazione all'Inail (Dna) va trasmessa una sola volta all'inizio del rapporto. Il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario svolto nell'arco di ciascun semestre. I contributi si pagano sia sulla retribuzione, sia sull'indennità di disponibilità, anche in deroga alle regole previste per il minimale contributivo. I compensi erogati costituiscono, per il lavoratore, reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali.

Anche se caratterizzato da discontinuità, il reddito è comunque di lavoro dipendente; l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ex articolo 23 del Dpr 600/73 avrà pertanto, a oggetto, anche l'indennità di disponibilità, oltre ovviamente la parte di retribuzione legata all'avvenuta utilizzazione della prestazione lavorativa. Il lavoratore, d'altronde, in caso di inadempimento, avrebbe l'obbligo di restituire al datore di lavoro la ritenuta subita, oltre all'indennità percepita e all'eventuale risarcimento del danno.
Se si dovesse infatti ritenere l'abitualità una caratteristica implicita della fonte di lavoro dipendente, ciò potrebbe condurre anche a qualificare tale indennità come un reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir, che colpisce - come è noto - i proventi ottenuti in ragione di rapporti aventi comunque a oggetto un'obbligazione di fare, non fare o permettere.
Considerato però che nel lavoro a chiamata emerge la scissione tra disponibilità alla prestazione come elemento necessario dell'obbligazione contrattuale ed esecuzione della stessa come elemento eventuale, la categoria del reddito che meglio si presta, sembra appunto quella del reddito di lavoro dipendente, che richiede appunto il solo requisito della subordinazione della prestazione e non anche il carattere abituale della stessa.

Il lavoro a progetto
Il lavoro a progetto non è una tipologia di collaborazione completamente nuova, ma piuttosto la rivisitazione delle precedenti collaborazioni coordinate e continuative atipiche, con l'intento di evitare l'utilizzo strumentale di questa forma contrattuale per mascherare rapporti di lavoro subordinato.
Tale rapporto di lavoro, pur formalmente autonomo, ha infatti - come già visto - caratteristiche molto simili al lavoro subordinato. E, infatti, anch'esso si basa sull'assunzione da parte del collaboratore del solo risultato dell'attività, a condizione appunto che il committente fornisca allo stesso tutti gli strumenti per raggiungerlo.

Secondo i chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro, il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione anche all'interno del ciclo produttivo del committente e, quindi, in coordinamento con le esigenze organizzative di quest'ultimo, ma con tempi di lavoro e modalità di definizione della prestazione rimessi alla volontà del collaboratore. Il progetto può essere connesso sia all'attività principale dell'impresa, ma anche a eventuali attività accessorie della stessa.
Il programma di lavoro o fase di esso, consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Esso si caratterizza, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale, destinato a essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

Il lavoro a progetto con risultato specifico, ovviamente, non può che avere una durata determinata o determinabile in funzione del progetto o programma di lavoro. Termine dunque funzionale a un avvenimento futuro certo nell'an ma non anche necessariamente nel quando. Analogo progetto o programma di lavoro, per il quale ad esempio era stato fissato un termine ma non portato a conclusione, può quindi essere oggetto di rinnovo con lo stesso collaboratore. Analogamente è possibile il rinnovo del contratto con lo steso collaboratore ad altri e diversi progetti. Tali reiterazioni tuttavia non devono rappresentare un comportamento elusivo della norma. E' ragionevole, pertanto, ritenere che più il committente reitera i contratti a progetto con lo stesso collaboratore tanto più alto sarà il rischio di elusione.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ovvero individuati ma in assenza di reali spazi di autonomia del collaboratore, nello svolgimento degli stessi, sono considerati di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione iuris tantum o legale che ammette cioè la prova contraria. Il committente, ad esempio, potrebbe anche essere in grado di dimostrare che il rapporto è autonomo per natura. E' da escludere tuttavia che possa giovare allo scopo il semplice fatto che il lavoratore sia munito di partita Iva.

Se la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo per natura non viene fornita, si tratta di capire se la trasformazione del rapporto di co.co.co. o del lavoro a fattura in lavoro subordinato sin dall'origine, configuri ai fini Inps e Inail, per le differenti misure dei contributi e premi, evasione o semplice omissione.
Potrebbe ritenersi quest'ultima l'ipotesi più corretta, ma solo quando un rapporto di collaborazione sia stato comunque posto in essere, in quanto avviando la collaborazione, anche se successivamente trasformata in lavoro subordinato, il committente effettua tutta una serie di denunce e registrazioni delle quali i predetti istituti sono a conoscenza e che pertanto fanno venir meno l'intenzionalità di un comportamento configurabile come evasione.
Diverso è, invece, il caso della trasformazione del lavoro autonomo con partita Iva in lavoro subordinato, dal momento che qui sembra del tutto evidente il comportamento evasivo del committente e l'intenzione di eludere le norme sul lavoro subordinato, di risparmiare sul costo aziendale del lavoratore e di scaricare tutto il peso contributivo sul lavoratore.

Dal punto di vista fiscale nulla è cambiato e, anche per le collaborazioni in esame, il riferimento normativo continua a essere rappresentato dall'articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir. I compensi corrisposti dal committente continuano pertanto a essere considerati di natura assimilata al reddito di lavoro dipendente.
La trasformazione dei compensi relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vecchi e nuovi, da redditi assimilati al lavoro autonomo a redditi assimilati al lavoro dipendente, è avvenuta con l'articolo 34 della legge 342/2000. La nuova definizione fiscale ha provocato, da una parte, la cessazione dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto del 20 per cento e l'abbandono della deduzione forfetaria del 5 o 6 per cento, e, dall'altra, la non concorrenza dei contributi previdenziali alla determinazione dell'imponibile fiscale e l'applicazione degli scaglioni, aliquote Irpef e deduzioni validi per i redditi di lavoro dipendente, in sede di tassazione. Tale assimilazione comporta altresì i seguenti ulteriori vantaggi:

  • l'applicazione in materia di fringe benefit delle regole convenzionali di agevolazione previste dall'articolo 51 del Tuir, non dovendo più farsi riferimento alle regole previste per il lavoro autonomo, con assoggettamento a tassazione di tutti i compensi, sia in denaro che in natura secondo il criterio del valore normale
  • ai fini della tassazione delle indennità e dei rimborsi di spese percepite per trasferte, la possibilità di utilizzare i sistemi di esenzione totale o parziale previste dalle regole di cui al comma 5 del citato articolo 51 (sistema piè di lista, forfetario o misto), non dovendo più farsi riferimento alle regole previste per il lavoro autonomo e, quindi, la piena tassazione con recupero delle stesse in sede di dichiarazione dei redditi.

Dal punto di vista previdenziale, come accadeva per il passato per le collaborazioni individuate dal citato articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, anche per le collaborazioni a progetto scatta, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, l'iscrizione alla gestione separata Inps.
L'Inps, con il messaggio 36780/2005, ha chiarito che, una volta effettuata l'iscrizione come collaboratore, non sarà più necessario ripeterla per i nuovi rapporti di collaborazione con altri committenti. La reiterazione è necessaria quando la qualifica cambia: per esempio, quando un collaboratore diventa lavoratore autonomo con partita Iva, in quanto viene radicalmente a modificarsi il rapporto tra istituto e lavoratore, che diviene l'unico e diretto responsabile del pagamento dei contributi, dovuti sulla base di un diverso reddito e con cadenze e modalità proprie.

3 - continua. La quarta puntata sarà pubblicata lunedì 20; le prime due su FISCOoggi di martedì 14 e mercoledì 15

 
Baldassare Li Bassi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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