Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 9


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Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 9
Autore: Baldassare Li Bassi - aggiornato il 05/04/2006
N° doc. 1402
05 04 2006 - Edizione delle 13:00  
 
Riflettori su...

Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 9

I versamenti delle imposte, le dichiarazioni annuali, parametri e studi di settore
 
I versamenti delle imposte
Il reddito di impresa e di lavoro autonomo sono esclusivamente a determinazione annuale: l'Irpef e l'Irap vanno versati a saldo entro il 20 giugno ovvero il 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dell'anno successivo alla chiusura del periodo di imposta.
Entrambi i tributi prevedono anche il meccanismo degli acconti per l'anno successivo da versare, il primo, nei termini di cui sopra, e il secondo entro novembre. Solo per l'imposta sostitutiva Irpef dei "forfettini" e "forfettoni" non sono dovuti acconti. Per tali contribuenti, rimane quindi fermo solo l'obbligo degli acconti Irap e dei contributi previdenziali Inps della gestione commercianti e artigiani e di quella separata.
L'Iva invece va determinata e versata anche nel corso dell'anno mensilmente o trimestralmente e con acconto a fine dicembre. Esclusi dai versamenti periodici, compreso l'acconto, sono infatti i soli contribuenti in regime forfettino o forfettone.
Si fa notare che la detrazione Iva riguarda indiscriminatamente tutti gli acquisti inerenti l'attività, a nulla influendo l'eventuale utilizzabilità pluriennale del bene acquistato; l'Iva, infatti, è detraibile in unica soluzione a prescindere dall'ammortamento del bene in più anni e salve comunque le ipotesi della rettifica della detrazione qualora entro un quinquennio dovesse cambiarsi tipo di attività che fa mutare anche il regime di detrazione dell'Iva. Si pensi, ad esempio, all'agente di commercio che entro cinque anni dall'acquisto di un veicolo cessa tale attività per intraprendere quella professionale o viceversa, con mutamento quindi del relativo regime di detrazione Iva.
Qualora l'Iva da versare per il mese o trimestre non supera 25,82 euro non deve essere effettuato alcun versamento periodico. L'importo non versato deve essere cumulato con i versamenti relativi ai successivi periodi.
I versamenti mensili devono essere fatti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. I versamenti trimestrali devono essere fatti entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, quindi 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, con maggiorazione dell'1 per cento a titolo di interessi da cumulare al debito principale. Il debito Iva dell'ultimo trimestre, salvo limitatissimi casi di attività, va versato cumulativamente al saldo Iva della dichiarazione annuale, entro il 16 marzo di ciascun anno, ovvero entro il 20 giugno con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il versamento può essere effettuato anche entro il 20 luglio con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento. Anche queste maggiorazioni si cumulano al debito principale. Le stesse modalità, con esclusione della maggiorazione dell'1 per cento a titolo di interessi, valgono anche per il versamento annuale Iva del "forfettino".
L'acconto Iva invece va effettuato entro il giorno 27 del mese di dicembre di ciascun anno.
In tutti i casi, la scadenza, se cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo (articolo 18 del Dlgs 241/97).

Le dichiarazioni annuali
A prescindere dal regime contabile applicato, gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi, sono tenuti infine alla presentazione delle seguenti dichiarazioni annuali:
  • la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deve essere redatta utilizzando il modello Unico Persone fisiche.
    Riguardo alle modalità di presentazione, si precisa che l'obbligo della presentazione telematica scatta al superamento del volume d'affari di 10mila euro, ovvero, pur non superato, se si è tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (770) e/o del modello di studio di settore. Altrimenti è anche possibile presentare il modello in posta o in banca entro il 31 luglio. Nulla vieta comunque di presentare la dichiarazione in forma telematica entro il più lungo termine del 31 ottobre
  • la dichiarazione Irap deve essere inclusa nel modello Unico; i termini di presentazione sono quindi gli stessi
  • la scadenza della comunicazione annuale dati Iva è fissata entro il mese di febbraio dell'anno successivo. L'obbligo tuttavia scatta solo se nell'anno solare precedente si è superato il volume d'affari di 25.822,84 euro. Sono esonerati altresì coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti (a meno che non abbiano registrato operazioni intracomunitarie). In essa vanno riportati i dati delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno precedente senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio
  • qualora siano erogati compensi a dipendenti, collaboratori e professionisti (ad esempio, il proprio commercialista), sui quali è d'obbligo operare una ritenuta d'acconto, scatta infine l'adempimento della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta modello 770 semplificato, che deve essere presentato entro il 30 settembre.
    A proposito dei versamenti delle ritenute operate, una particolare agevolazione è prevista dall'articolo 2 del Dpr 445/97 e successive modifiche, secondo il quale i sostituti d'imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute d'acconto per un importo complessivo non superiore a 1.033 euro, possono effettuare i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (20 giugno o 20 luglio dell'anno successivo). Qualora nel corso del periodo d'imposta venga superato anche uno dei suindicati limiti, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, a effettuare i versamenti nel termine ordinario del 16 del mese successivo a quello del pagamento delle somme sulle quali le ritenute sono state effettuate.
    Il sostituto d'imposta deve rilasciare, altresì, ai sensi dell'articolo 7-bis del Dpr 600/73, a ciascun percipiente, entro il mese di marzo di ogni anno, un'apposita certificazione dalla quale devono risultare l'anno cui si riferiscono le somme corrisposte, il relativo ammontare e le ritenute operate, anche se non versate all'erario.

Sia la comunicazione annuale Iva che il modello 770, che non può unificarsi al modello Unico, devono essere presentati solo telematicamente.

Parametri e studi di settore
Dal lato dei controlli dell'ufficio, si rammenta preliminarmente che ai contribuenti in regime forfettario non sono applicabili gli strumenti presuntivi basati su parametri e studi di settore. Rimane comunque obbligatoria la compilazione e trasmissione dei relativi modelli di studio di settore, senza tuttavia la compilazione del quadro F relativo agli elementi contabili. Ciò risponde alla necessità dell'Amministrazione finanziaria di disporre di una banca dati di elementi extracontabili completa per la manutenzione e il potenziamento degli studi medesimi.
Ai contribuenti in regime supersemplificato e delle nuove iniziative, invece, i suddetti strumenti di accertamento sono applicabili. Entrambi i regimi, infatti, non interferiscono con parametri e studi di settore, in quanto consentono una determinazione analitica del reddito e dell'Iva e, quindi, permettono di indicare in dichiarazione o, comunque, di reperire i dati necessari ad applicare questi strumenti.
Va tenuto presente tuttavia, che per l'anno di inizio dell'attività, ancorché iniziata con decorrenza 1° gennaio, comunque opera una causa di esclusione di applicazione di entrambi gli strumenti e, quindi, della compilazione dei relativi modelli. La stessa causa di esclusione opera anche per l'anno di cessazione dell'attività, ancorché cessata il 31 dicembre.

Gli accertamenti da parametri e studi di settore si applicano automaticamente anche ai contribuenti in regime semplificato, mentre per i contribuenti in regime ordinario naturale o per opzione l'accertamento da studi è possibile non solo quando il contribuente non è congruo in due annualità su tre, ma anche quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale così come individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.

L'accertamento da studi, ovviamente, viene meno in caso di congruità anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione (quadro RF per le imprese in regime di contabilità ordinaria, quadro RG per quelle in regime di contabilità semplificata, supersemplificata o in regime sostitutivo per le nuove iniziative o nel quadro RE per gli artisti e professionisti ).
Tutto ciò logicamente presuppone l'esatta e completa compilazione dei modelli. Si ricorda, infatti, che l'inesatta o incompleta compilazione del modello studio di settore soggiace alla specifica sanzione da 258 a 2.065 euro.

L'allineamento agli studi, oltre che ai fini Irpef, rileva anche ai fini Irap e dei contributi Inps. Nella dichiarazione Irap dovranno essere riportati pertanto i ricavi o i compensi maggiorati per effetto di tale allineamento e nel quadro RR il reddito di impresa o di lavoro autonomo risultante a seguito dell'adeguamento, così come indicati nei predetti quadri RF, RG e RE.
Non sono previste sanzioni ma una maggiorazione del 3 per cento calcolata sulla differenza fra i ricavi o compensi stimati dagli studi e quelli indicati nelle scritture; maggiorazione che è esclusa se la differenza non supera il 10 per cento delle risultanze delle scritture.

L'allineamento rileva anche sul versante Iva; anche qui va operato in dichiarazione, ma il versamento dell'imposta va fatto con codice 6494, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, e non con codice 6099. I maggiori corrispettivi dovranno cioè essere annotati, sempre entro il termine per il versamento della maggiore imposta, in una sezione dei registri delle fatture attive o dei corrispettivi, ed essere riportati nella dichiarazione annuale, quadro VA. Ciò significa che l'adeguamento non comporta l'iscrizione di maggiori imponibili e di una maggiore imposta; tale adeguamento, cioè, non aumenta il volume d'affari.

L'Agenzia delle entrate, con circolare 32/2005, ha comunque precisato che l'adeguamento può essere eseguito anche per un solo comparto impositivo.

Gli imprenditori che esercitano due o più attività d'impresa (multiattività) ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita (multipunto e multipunto-multiattività) hanno l'obbligo dell'annotazione separata, le cui regole sono fissate dal decreto ministeriale 25 marzo 2002. In tal caso, in occasione di Unico, oltre a compilare i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, occorre compilare anche:

  • il modello "M annotazione separata composizione dei ricavi"
  • il modello "N annotazione separata dati contabili e del personale a destinazione promiscua".

Tali separate annotazioni servono, infatti, a eliminare la causa di inapplicabilità contenuta nei decreti di approvazione degli studi.
Per i lavoratori autonomi, invece, di solito il decreto di approvazione degli studi non fa menzione di tale causa di inapplicabilità. Ciò significa che, se un professionista svolge ad esempio sia l'attività di commercialista che di avvocato, non è tenuto alle separate annotazioni e applicherà lo studio relativo all'attività prevalente tra quella di commercialista e quella di avvocato.
Significa altresì che, se un avvocato ha studi in più punti, non sarà parimenti tenuto alle separate annotazioni e applicherà lo studio di settore SK04U.

9 - continua. La decima e ultima puntata sarà pubblicata venerdì 7; le prime otto sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."

 
Baldassare Li Bassi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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