Le Onlus: agevolazioni previste dalla legge - 2


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Le Onlus: agevolazioni previste dalla legge - 2
Autore: Fabio Carrirolo - aggiornato il 28/02/2007
N° doc. 2434
 
28 02 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Viaggio nel “non profit”

Le Onlus: agevolazioni previste dalla legge - 2

Comuni, province e regioni possono deliberare riduzioni o esenzioni dal pagamento dei tributi locali
 
Imposta di bollo
L'articolo 17, Dlgs 460/1997, ha introdotto nella tabella allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'articolo 27-bis.
Tale articolo stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”.
L’agevolazione introdotta riguarda le Onlus sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere.
Poiché l'elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa, gli atti non espressamente elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo, approvata con Dm 20/8/1992 e successive modificazioni, non possono godere del beneficio.

Tasse sulle CC.GG.
L'articolo 18 del Dlgs 460/1997 ha introdotto nel Dpr 26/10/1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, l'articolo 13-bis, il quale stabilisce che “gli atti e provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”.

Imposta sulle successioni e donazioni
L'articolo 19 del Dlgs n. 460/1997 ha modificato il testo dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, aggiungendo, dopo le parole “altre finalità di pubblica utilità” le seguenti: “nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”.
Il nuovo testo dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni risulta, quindi, così formulato: “non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.
Si precisa che, in forza del richiamo all'articolo 3 del Dlgs 346/1990, contenuto negli articoli 1 e 10 del Dlgs 347/1990, concernente il Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali, l'esenzione è estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali relativamente ai medesimi trasferimenti.

La “nuova” imposta sulle successioni e sulle donazioni
L’imposta sulle successioni e donazioni, prevista e disciplinata dal Dlgs 31/10/1990, n. 346, era stata soppressa ad opera della legge 18/10/2001, n. 383, a decorrere dal 25 ottobre 2001.
Dopo un periodo quinquennale di “morte apparente”, la stessa imposta è stata però ripristinata, con riferimento al testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, grazie all’intervento del Dl 262/2006 (collegato alla Finanziaria 2007), convertito con modificazioni dalla legge 286/2006.

Invim
L'articolo 20, comma 1, Dlgs n. 460/1997, ha modificato il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera c), del Dpr 26/10/1972, n. 643, recante la disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta per gli immobili acquistati a titolo gratuito, aggiungendo, dopo le parole “pubblica utilità” le seguenti: “nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”.
Era quindi prevista l'esenzione dall'Invim “degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
Si rammenta che l’Invim è stata soppressa dall’articolo 17, comma 6, del Dlgs 30/12/1992, n. 504 (istitutivo dell’Ici), con effetto dal 1° gennaio 1993.

Tributi locali
Con l'articolo 21 del Dlgs 460/1997, è stato attribuito ai comuni, alle province, alle regioni, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano, il potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza degli enti stessi e dei connessi adempimenti. Si tratta di un potere discrezionale esercitabile dall'ente locale con propria deliberazione, che si ricollega all'articolo 52 del Dlgs 15/12/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare delle province e dei comuni in materia di entrate, anche tributarie.

Imposta di registro
Con l'articolo 22 del Dlgs n. 460/1997, sono state disposte modifiche al Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986). In particolare:
  • l’articolo 22, alla lettera a), ha introdotto nell'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Testo unico, dopo il settimo periodo, un ottavo periodo così formulato “se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000”, e ha aggiunto, dopo la nota II-ter) dello stesso articolo 1 della tariffa, la nota II-quater), che espressamente dispone: “a condizione che la Onlus dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta
  • la lettera b) del medesimo articolo 22 ha aggiunto, alla citata tariffa, parte I, l'articolo 11-bis, che dispone l'applicazione dell'imposta fissa di lire 250.000 (ora euro 168,00) per gli “atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

Rappresentanti legali e amministratori: sanzioni e responsabilità
L'articolo 28 del Dlgs 460/1997, ferme restando le altre sanzioni previste dalle leggi tributarie, stabilisce specifiche sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni in esso contenute. In dettaglio, secondo l’articolo 28:

  • i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici previsti dal Dlgs 460/1997 medesimo in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, o violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 di tale articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni (euro 1.032,91) a lire 12 milioni (euro 6.197,48)
  • i soggetti sopra indicati sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200mila (euro 103,29) a lire 2 milioni (euro 1.032,91) se omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1
  • chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27 (e quindi abusa della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale), è punito con la sanzione amministrativa da lire 600mila (euro 309,87) a lire 6 milioni (euro 3098,74).

Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Onlus.
Inoltre, i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente per le imposte dovute, oltre alle sanzioni e agli interessi maturati.

2 – fine. La prima puntata è stata pubblicata lunedì 26

 
Fabio Carrirolo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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