Le differenti strategie gestionali giustificano la scissione societaria - Parere n. 28 deliberato il 9 maggio 2007.


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Le differenti strategie gestionali giustificano la scissione societaria - Parere n. 28 deliberato il 9 maggio 2007.
Autore: Antonina Giordano - aggiornato il 18/09/2007
N° doc. 3956
18 09 2007 - Edizione delle 14:00  
 
Parere n. 28 deliberato il 9 maggio 2007

Le differenti strategie gestionali
giustificano la scissione societaria

Le asserzioni dell’istante e la documentazione esibita non danno luogo a dubbi sulla liceità dell’operazione Risulta supportata da valide ragioni economiche e non preordinata a conseguire benefici fiscali indebiti
 
Il Comitato - atteso che l’operazione di scissione parziale non proporzionale rappresentata appare volta alla separazione, in regime di neutralità fiscale, di un complesso aziendale in due distinti sistemi economici effettivamente operanti, per consentire ai rispettivi soci di gestire e sviluppare separatamente ed autonomamente i patrimoni sociali di pertinenza secondo differenziate strategie gestionali, senza intenzione di vendere successivamente le partecipazioni nelle società beneficiarie ovvero liquidare le società beneficiarie stesse - ritiene la stessa non elusiva in quanto non rivolta all’aggiramento di norme tributarie e sorretta, altresì, da valide ragioni economiche.

Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, con il parere in rassegna, assolve la soluzione interpretativa, proposta da un contribuente che ha attivato la procedura d’interpello previsto dall’articolo 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, subordinandola a due condizioni di salvaguardia, opportune per scongiurare ogni sospetto - seppure sempre emergente dallo “stato” dei fatti rappresentati e della documentazione esibita - sulla configurabilità della fattispecie come elusiva.

Il parere si riferisce a un’istanza formulata da una Spa immobiliare a ristretta base azionaria, la quale riferisce di svolgere attività di locazione di beni immobili e di possedere un capitale ripartito tra vari soci, membri di due distinte famiglie, ognuna proprietaria complessivamente del 50 per cento delle azioni. Le proprietà sociali sono costituite da due fabbricati, da uno stabilimento industriale e da poche altre unità minori, tutte destinate alla locazione. I soci - nell’interesse della società e al fine di consentire a ciascuna famiglia di perseguire autonomamente le proprie iniziative - intenderebbero (e in tale ottica formulano l’interpello) porre in essere un’operazione di scissione totale non proporzionale con la costituzione di due nuove società di capitali e l’attribuzione a ogni beneficiaria, a valori contabili, di un numero di unità immobiliari.

Viene evidenziato, a tal proposito, che l’operazione si sostanzierà in una scissione totale non proporzionale, per mezzo della quale l’istante trasferirà l’intero suo patrimonio a due società a responsabilità limitata di nuova costituzione. Più precisamente, come si evince dal progetto di scissione allegato all’istanza:
  • lo stabilimento e circa due terzi degli immobili saranno trasferiti a una società partecipata esclusivamente dai membri di una famiglia
  • gli immobili saranno trasferiti ad altra neocostituita società partecipata dall’altra famiglia.

L’operazione prospettata permetterebbe, pertanto, a una parte dei soci di mantenere e, anzi, sviluppare ulteriormente l’investimento immobiliare attraverso opere manutentive e valorizzative degli immobili stessi.
L’istante assicura che la scissione avverrà a valori contabili e che non è intenzione dei soci procedere alla successiva cessione delle partecipazioni ricevute nelle due beneficiarie.
Le società beneficiarie, inoltre, non verranno successivamente messe in liquidazione ma saranno soggetti giuridici distinti, operativi sul mercato con logiche di gestione diverse.
Non sono previsti conguagli in denaro tra i soci e il trasferimento delle attività dalla società scissa alle beneficiarie sarà effettuato in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione degli stessi al regime di impresa nell’ottica di funzionamento e continuità aziendale e imprenditoriale.

A parere dell’istante, pertanto, l’operazione ipotizzata di scissione totale non proporzionale non può ritenersi elusiva, in quanto la stessa non è volta a conseguire alcun indebito vantaggio fiscale ed è, altresì, sorretta da valide ragioni economiche, che si sostanziano nella necessità di eliminare le divergenze sorte fra i soci sulle future modalità di gestione del patrimonio immobiliare, attraverso la prosecuzione dell’attività d’impresa in modo autonomo da parte dei soci stessi.

Le asserzioni dell’istante e la documentazione esibita non danno luogo a dubbi sulla liceità fiscale dell’operazione che risulta supportata da valide ragioni economiche e non preordinata al conseguimento di benefici fiscali indebiti.
Tale considerazione induce il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive a esprimere parere favorevole sulla richiesta del contribuente.

Il parere, nel richiamare la normativa sulla fisiologica neutralità fiscale della scissione, fuga gli interrogativi sulla potenziale elusività della fattispecie rappresentata focalizzando l’assenza di una capziosa volontà di vulnerare l’ordinamento fiscale al fine di conseguire indebiti benefici e l’apprezzabilità economico-gestionale delle motivazioni addotte.
Il Consesso riconosce, in altre parole, la presenza delle “valide ragioni economiche” richieste dal primo comma dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600/73 per l’esclusione della elusività del disegno.

La norma appena citata richiede, infatti, la compresenza delle valide ragioni economiche (intese nel senso di apprezzabilità economico gestionale del progetto) e del legittimo risparmio d’imposta (ossia della mancanza di capziosi tentativi di aggiramento delle norme fiscali al fine di fruire di risparmi non previsti dall’ordinamento) perché il comportamento posto in essere dal contribuente possa essere qualificato dall’Amministrazione come legittimo e, dunque, opponibile in sede accertativa.

Fedele al dettato normativo, l’Amministrazione fiscale effettua la verifica dell’elusività di un’operazione di scissione nel rispetto dei parametri indicati dalle disposizioni antielusive per individuare e contrastare il fenomeno escludendo la ravvisabilità di comportamenti (intesi come serie di atti, fatti e negozi posti in essere anche successivamente nel tempo):
a) diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento
b) tesi a perseguire un risparmio d’imposta disapprovato dal sistema
c) privi di valide ragioni economiche.

In tale prospettiva, il contribuente, sul quale grava l’onere di giustificare - documentandola - la plausibilità delle motivazioni, adduce talune “scriminanti”, precisando che la scissione rappresenta la migliore risposta economica alla stagnazione dal momento che risponde all’esigenza di mantenere e, anzi, sviluppare ulteriormente l’investimento immobiliare attraverso opere manutentive e valorizzative degli immobili stessi e, contestualmente, di “alleggerire l’investimento immobiliare, tenuto anche conto della complessità della gestione, diversificando gli investimenti, indirizzandoli anche in ambito finanziario”.

E, sempre a sostegno della non elusività del progetto riorganizzativo, la soluzione interpretativa viene corroborata da ulteriori elementi invocati dall’istante come necessari per un giudizio non cassatorio.
La società, infatti, afferma che:

  • la stessa operazione è fiscalmente neutrale in capo alla società e ai soci, in quanto il valore fiscale delle partecipazioni possedute da ciascun socio dopo la scissione resta invariato rispetto al valore fiscale delle azioni o quote possedute in precedenza, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 123-bis, comma 3, del Tuir
  • nella fattispecie prospettata, il trasferimento dei beni a favore delle società di nuova costituzione non comporta, di per sé, la sottrazione degli stessi al regime di impresa dal momento che la neutralità dell’operazione non fa venir meno la latenza d’imposta sul relativo plusvalore, considerato che le società beneficiarie neocostituite non godono di un regime fiscale privilegiato
  • la medesima operazione di scissione non appare preordinata alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche, al mero scopo di spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobile), normalmente più onerosa, ai beni di secondo grado (quote di partecipazione), soggetta al più mite regime dei capital gains né al compimento di altri fatti, atti o negozi volti a un più ampio disegno elusivo
  • l’intento dichiarato dai soci, nel caso di specie, è quello di perseguire, in piena autonomia decisionale, differenti interessi economici secondo differenziate modalità di gestione dei patrimoni sociali di pertinenza.

L’iniziativa di riorganizzazione potrebbe assumere - e l’osservazione trova il proprio fondamento nelle numerose pronunce in materia nelle quali il Comitato ha sempre ammesso lo scorporo dei singoli beni non facenti parte dell’azienda prospettando la possibilità che la successiva cessione delle partecipazioni avrebbe potuto comportare l’elusività del disegno complessivo derivante dagli aspetti di convenienza fiscale ricercabili nella migliore tassazione del capital gain rispetto alle plusvalenze d’impresa - carattere elusivo qualora si configurasse come la prima fase di un più complesso disegno unitario mirante, piuttosto che alla creazione di sistemi aziendali operanti medio tempore, alla successiva rivendita, da parte dei soci persone fisiche, delle quote societarie delle società partecipanti, con l’esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobili) sui beni di secondo grado (quote di partecipazione), soggetti a un regime di tassazione più mite.
In tale ultima ipotesi, infatti, l’operazione si sostanzierebbe nella creazione di un “contenitore” per cedere i beni sotto forma di quote di partecipazione al solo fine di conseguire un indebito risparmio d'imposta.

Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive rifugge, pertanto, da una criticabile erraticità deontologica, subordinando il proprio parere favorevole alle seguenti condizioni:

  • che l’intera operazione non sia finalizzata allo “scioglimento anticipato del vincolo societario” attraverso la creazione di società “contenitori” che consentano di assegnare ad alcuni soci una parte del patrimonio immobiliare in modo da consentire agli stessi di disporne liberamente, soddisfacendo esclusivamente finalità personali
  • che, a seguito della scissione, si dia concreta attuazione al piano di disinvestimento preannunciato da alcuni soci e addotto a giustificazione economica della fusione stessa, entro il termine utile per l’effettuazione dei controlli fiscali di cui all’articolo 43 del Dpr n. 600/1972.

 
Antonina Giordano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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