Le modifiche alla tassazione dei non residenti.


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Le modifiche alla tassazione dei non residenti.
Autore: Annarita Gurrado - aggiornato il 19/01/2007
N° doc. 2007

Finanziaria 2007

Le modifiche alla tassazione dei non residenti

Escluse, nella determinazione dell'Irpef, le detrazioni per carichi di famiglia
fruibili, comunque, a determinate condizioni, per gli anni 2007, 2008, 2009

L'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto alcune modifiche nella determinazione della base imponibile, e conseguentemente dell'imposta, dei non residenti.
In particolare, i cambiamenti hanno interessato gli articoli 3 e 24 del Tuir.

La base imponibile (articolo 3 del Tuir)
L'articolo 3, comma 1, del Tuir stabilisce che "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato".
E' la sua nuova formulazione, in seguito all'entrata in vigore della Finanziaria per il 2007.

La differenza(1) rilevante dalla previgente norma consiste nella soppressione delle parole "nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli artt. 11 e 12".
Tale modifica comporta che dalla base imponibile dei non residenti non possono essere sottratte né la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (ormai scomparsa) né le deduzioni per carichi di famiglia.
Relativamente alle seconde, la loro soppressione si spiega in quanto la Finanziaria 2007 ha trasformato nuovamente le predette deduzioni in detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12).

In riferimento, invece, alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no tax area), questa ha lasciato il posto alle "altre detrazioni" (articolo 13), di cui, peraltro, i soggetti non residenti beneficiano.
La modifica concernente la no tax area era stata stabilita comunque prima che ne venisse sancita la scomparsa con l'entrata in vigore della legge n. 296/2006. Al riguardo è opportuno ripercorrere le alterne vicende che hanno coinvolto il disposto dell'articolo 3 del Tuir.

La prima rettifica subita dall'articolo in argomento era stata apportata con il Dl 4 luglio 2006, n. 223 (articolo 36, comma 22), che privava i non residenti del beneficio fiscale della no tax area fino ad allora goduto.
La circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, intervenuta per sciogliere i dubbi interpretativi del suddetto decreto legge, aveva chiarito che il motivo del venir meno di tale deduzione risiedeva nell'assenza del presupposto di applicazione della stessa, concessa in funzione della capacità reddituale complessiva. Infatti, per i non residenti, il reddito prodotto in Italia rappresenta solo una parte del reddito complessivo, del quale solamente il suo Stato di residenza ha conoscenza e sulla base del quale può attribuirgli eventuali benefici fiscali collegati alla capacità reddituale.
La circolare, in aggiunta, chiariva che la modifica dovesse ritenersi efficace a partire dall'inizio del 2006.

Successivamente, l'articolo 3, comma 7, del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, collegato fiscale alla Finanziaria (corrispondente all'articolo 2, comma 24, della legge n. 286 del 24/11/2006, di conversione del decreto), stabiliva che a tutto il periodo d'imposta 2006 si applicava la versione vigente al 3 luglio 2006, rinviando la modifica all'1/1/2007.
Come detto in precedenza, da questa data, per effetto dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la norma che prevedeva la deduzione per la progressività dell'imposizione è stata abrogata, con effetto erga omnes.

Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
La Finanziaria ha modificato anche l'articolo 24 del Tuir.
Dell'articolo previgente sono rimaste invariate le tipologie di oneri ammessi in deduzione, di cui all'articolo 10, comma 1 del Tuir:

  1. canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione (lettera a)
  2. i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle Ong per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (lettera g)
  3. le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione (lettera h)
  4. le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.032,91 euro in favore di istituzioni religiose quale, ad esempio, l'Istituto per il sostentamento del clero (lettere i ,l).

Anche le tipologie di oneri la cui percentuale è portata in detrazione dall'imposta lorda sono rimaste invariate:

  • gli interessi passivi su mutui agrari, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (articolo 15, comma 1, lettera a)
  • gli interessi sui mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b)
  • le spese sostenute dai soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione o restauro delle cose d'interesse artistico e storico (articolo 15, comma 1, lettera g)
  • le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni che svolgono determinate attività (articolo 15, comma 1, lettera h)
  • costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e alle attività di cui al precedente punto (articolo 15, comma 1, lettera h-bis)
  • le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (articolo 15, comma 1, lettera i).

Le novità che hanno interessato l'articolo 24 del Tuir riguardano:

  1. la previsione dell'applicazione delle detrazioni oggettive per i redditi di lavoro, di cui all'articolo 13 del Tuir, modificato dalla Finanziaria 2007
  2. le detrazioni per carichi di famiglia, che hanno sostituito le deduzioni; la loro esclusione nella determinazione dell'imposta viene inserita nell'articolo in commento, parallelamente alla modifica dell'articolo 3 (riferita alle deduzioni per carichi di famiglia) di cui si è detto nel precedente paragrafo.

Viene confermata, quindi, l'esclusione dalle detrazioni per carichi di famiglia, per la quale, però, viene inserita una deroga (comma 1324 della Finanziaria) per gli anni 2007, 2008, 2009.
In questi tre anni, per poter fruire delle predette detrazioni, il contribuente deve dimostrare(2) che il familiare cui le stesse si riferiscono ha un reddito complessivo(3) non superiore al limite di 2.840,51 euro. Inoltre, sul contribuente non residente grava l'onere di dimostrare che nel Paese di residenza non gli sono riconosciute altre agevolazioni fiscali connesse ai carichi di famiglia.

NOTE:
1) Articolo 3, comma 1 (versione antecedente il Dl n. 223/2006 e in vigore fino al 31/12/2006): "L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12".

2) La legge in commento ha previsto l'emanazione di un decreto attuativo per l'individuazione dei documenti ritenuti fiscalmente validi al fine del riconoscimento della detrazione.

3) Il reddito complessivo comprende anche i redditi prodotti al di fuori del territorio italiano e va considerato al lordo degli oneri deducibili.


Annarita Gurrado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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