Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (1).


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Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (1).
Autore: Saverio Cinieri - aggiornato il 06/04/2006
N° doc. 1407
 
06 04 2006 - Edizione delle 15:00  
 
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Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (1)

Tratti fondamentali del nuovo regime di tassazione, decorrenza delle modifiche normative
 
1. L'IMPATTO DELLA RIFORMA DELL'IRES SULLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è intervenuto a ridisegnare la disciplina fiscale delle operazioni societarie straordinarie sulla spinta di una sentita esigenza di razionalizzazione del sistema, che, con l'avvento della nuova imposta Ires, risultava di fatto ormai superato.
Le modifiche sono state necessarie per due ordini di ragioni:
  • in primo luogo, la riduzione dell'entità del prelievo sul reddito ordinario e la fissazione di un'unica aliquota hanno reso meno giustificabile l'esistenza di un prelievo sostitutivo
  • in secondo luogo, l'imposta sostitutiva applicabile a tali fattispecie si prestava ad arbitraggi di aliquote fra le parti dell'operazione in quanto consentiva all'impresa cedente di subire la tassazione delle plusvalenze con l'aliquota ridotta e all'impresa cessionaria di acquisire corrispondenti valori rivalutati dei beni aventi rilevanza, viceversa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota piena.

Come riportato nella relazione illustrativa al Dlgs n. 344/2003, gli effetti distorsivi, derivanti dalla perpetuazione di tale meccanismo, erano tanto più evidenti nel caso di imprese appartenenti a un medesimo gruppo e, dunque, con interessi comuni.
Pertanto, in linea generale con la riforma, è stata abolita l'imposta sostitutiva prevista dal Dlgs n. 358/1997, passando all'applicazione del prelievo ordinario Ires con aliquota del 33 per cento.
La ragione di tale abrogazione sta principalmente nell'intento di correggere le distorsioni del vecchio sistema, per cui il valore attuale dell'imposta sostitutiva, prelevata con l'aliquota del 19 per cento, risultava in linea di massima significativamente inferiore rispetto al risparmio d'imposta derivante dai corrispondenti ammortamenti deducibili nella misura del 38,25 per cento (per il 2003).

Tale nuovo meccanismo di tassazione, comunque, non opera in maniera isolata, in quanto, come verrà approfondito di seguito, le operazioni straordinarie fanno parte di un disegno più vasto delineato dal legislatore della riforma.
Infatti, con le nuove norme, ad esempio, è possibile fruire di un regime di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende tra società appartenenti al medesimo gruppo fiscale per effetto dell'introduzione del consolidato domestico, che consente il trasferimento infragruppo senza realizzo di plusvalenze o minusvalenze e senza alterazione dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni diversi da quelli che producono ricavi. Allo stesso modo, le modifiche devono essere collegate all'introduzione della participation exemption.

Pertanto, dopo alcune brevi considerazioni sui principi e sulla decorrenza delle nuove norme, si analizzeranno, le varie operazioni straordinarie che possono interessare le aziende, dapprima in maniera sintetica, dal punto di vista civilistico, e poi, più approfonditamente, dal punto di vista fiscale.

1.1 Tratti fondamentali del nuovo regime di tassazione
Come già accennato in precedenza, il nuovo regime di tassazione è caratterizzato dai seguenti aspetti fondamentali:

  • assoggettamento a imposizione ordinaria delle plusvalenze derivanti da cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o collegamento (conseguente all'abolizione dell'imposta sostitutiva prevista dal Dlgs n. 358/1997)
  • abolizione della possibilità, prevista dallo stesso Dlgs n. 358/1997, di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione
  • mantenimento dei regimi di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie tra società di Stati membri diversi ex Dlgs n. 544/1992.

1.2 Decorrenza delle nuove norme
Per quanto riguarda, invece, la decorrenza, è previsto che le nuove norme trovino applicazione a partire dai periodi d'imposta iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2004.
E', però, prevista un'eccezione; infatti, l'articolo 3, comma 2, Dlgs n. 344/2003, ha stabilito che le disposizioni di cui al Dlgs n. 358/1997 sono abrogate con riguardo alle cessioni e ai conferimenti nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.
Pertanto, riguardo alla decorrenza, occorre distinguere tra:
- soggetti con periodo coincidente con l'anno solare
- soggetti con periodo non coincidente con l'anno solare.

Mentre per i primi non ci sono particolari problemi, in quanto le nuove norme si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che è iniziato il 1° gennaio 2004, per i secondi soggetti, occorre scindere tra:

  • nuove norme del Tuir: si applicano dal primo periodo d'imposta che inizia dopo il 1° gennaio 2004
  • vecchie norme del Dlgs n. 358/1997: hanno trovato applicazione sino alle operazioni perfezionate entro il 31 dicembre 2003.

Inoltre, per fusioni e scissioni è prevista una disciplina transitoria; infatti, in base all'articolo 4, comma 1, lettera a), Dlgs n. 344/2003, per le operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino al 30 aprile 2004, ha continuato ad applicarsi l'articolo 6, comma 2 del Dlgs n. 358/1997 ("affrancamento gratuito" del disavanzo di fusione e di scissione).

Tavola 1 - Raffronto vecchie e nuove norme

Disciplina Norma attuale Vecchia norma
Trasformazione di società Art. 170 Tuir Art. 122 vecchio Tuir
Trasformazione eterogenea Art. 171 Tuir

-

Fusione di società Art. 172 Tuir Art. 123 vecchio Tuir
Scissione di società Art. 173 Tuir Art. 123-bis vecchio Tuir
Fusione e scissione enti diversi da società Art. 174 Tuir Art. 126 vecchio Tuir
Conferimenti aziende o partecipazioni di controllo o collegamento Art. 175 Tuir Art. 3 Dlgs n. 358/97
Regimi fiscali del soggetto conferente e del conferitario Art. 176 Tuir Art. 4 Dlgs n. 358/97
Scambi di partecipazioni Art. 177 Tuir  Art. 5 Dlgs n. 358/97



1 - continua. La seconda puntata su FISCOoggi di martedì 11

 
Saverio Cinieri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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