Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (11).


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Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (11).
Autore: Saverio Cinieri - aggiornato il 16/05/2006
N° doc. 1510
 
16 05 2006 - Edizione delle 13:30  
 
Riflettori su...

Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (11)

Scissione delle società: aspetti civilistici
 
6. SCISSIONE DELLE SOCIETA'
Così come accennato per le fusioni, anche in caso di operazioni di scissioni societarie, le nuove norme hanno previsto l'abolizione dell'imposta sostitutiva, con la conseguenza che non è più possibile rivalutare, in franchigia d'imposta o a pagamento, i plusvalori latenti nelle società scisse.

Prima di analizzare le norme civilistiche e fiscali che regolano le operazioni di scissione societaria, va premesso che, di regola, quando si parla di scissione, ci si riferisce a due diverse tipologie di operazioni:
  • scissione integrale, nel caso in cui si ha il trasferimento dell'intero patrimonio di una società a più società preesistenti (scissione per incorporazione) o di nuova costituzione (scissione per costituzione)
  • scissione parziale, nel caso in cui si ha il trasferimento di una parte del patrimonio di una società a più società preesistenti (scissione per incorporazione) o di nuova costituzione (scissione per costituzione).

Una ulteriore suddivisione si ha tra:

  • scissione proporzionale: le azioni/quote delle beneficiarie vengono ripartite tra i soci della scissa in ragione delle percentuali di partecipazione di questi al capitale sociale della scissa
  • scissione non proporzionale: le azioni/quote delle beneficiarie non vengono ripartite tra i soci della scissa in ragione delle percentuali di partecipazione di questi al capitale sociale della scissa.

6.1 Aspetti civilistici
Le più importanti modifiche che sono state apportate dalla riforma societaria riguardano i seguenti aspetti:

  • la scissione può essere totale (a una o più società preesistenti o di nuova costituzione) o parziale
  • è possibile versare un conguaglio in denaro purché non superiore al 10 per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite
  • è possibile non distribuire azioni di una delle società beneficiarie della scissione ma solo azioni della società scissa
  • è previsto l'obbligo, per gli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione, di redigere un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nell'articolo 2501-ter, comma 1, nonché l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro
  • è previsto l'obbligo, per gli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione, di redigere la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa ai sensi degli articoli 2501-quater e 2501-quinquies. Detta relazione deve illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa
  • quanto agli effetti dell'operazione, la previsione che essi datano dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.
    Può comunque essere stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto, dei debiti non soddisfatti della società scissa (articolo 2506-quater).

6.1.1 Forme di scissione
L'articolo 2506 c.c. stabilisce che, con la scissione, una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.
E' consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.
La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

6.1.2 Progetto di scissione
In base a quanto previsto dall'articolo 2506-bis c.c., l'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione deve redigere un progetto dal quale devono risultare:

  • gli stessi dati previsti per la fusione e indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter
  • l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie
  • l'eventuale conguaglio in danaro.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato nel Registro delle imprese.

Va ricordato che per la scissione trovano applicazione altre norme previste per la fusione e, in particolare:

  1. gli articoli 2501-quater e 2501-quinquies, in base ai quali l'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione deve redigere la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa
  2. l'articolo 2501-sexies, che regola la relazione degli esperti. Tale relazione ivi prevista non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale
  3. gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, 2505-bis e 2505-ter.

Si precisa che, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti punti 1 e 2.

6.1.3 Effetti della scissione
La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.
Può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.


11 - continua. L'ultima puntata sarà pubblicata giovedì 18; le precedenti sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."

 
Saverio Cinieri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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