Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (2)


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (2)
Autore: Saverio Cinieri - aggiornato il 11/04/2006
N° doc. 1424
11 04 2006 - Edizione delle 13:00  
 
Riflettori su...

Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (2)

Cessione di aziende: modifiche apportate dal Dlgs 344/2003, aspetti civilistici
 
2. CESSIONE DI AZIENDE
2.1 Modifiche apportate dal Dlgs n. 344/2003
Con la riforma è stata introdotta una netta separazione tra la cessione:
  • di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
  • dell'intero complesso aziendale.

Infatti, mentre nel primo caso trova applicazione, alle condizioni ivi previste, il regime di esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir, in caso di cessione di complesso aziendale si applica il regime ordinario sulla plusvalenza.
E' importante, quindi, definire cosa si intende con la locuzione "cessione di azienda".

2.2 Aspetti civilistici
La cessione dell'azienda può venire realizzata secondo tre distinte tipologie:

  • cessione in senso stretto: si verifica allorché la cessione, che può riguardare l'intera azienda o un ramo soltanto della stessa, viene effettuata contro il pagamento di un corrispettivo in denaro. Questa modalità può interessare sia aziende individuali che collettive, siano queste ultime società di persone o di capitali
  • cessione per apporto: è il caso comunemente definito di "apporto in natura"; si verifica quando un imprenditore conferisce la propria azienda in una società, preesistente o di nuova costituzione, ricevendo quale pagamento quote sociali o azioni
  • cessione per donazione: appartiene a questa tipologia l'azienda ceduta dall'imprenditore ad altri senza corrispettivo alcuno, per mero spirito di liberalità.

Il trasferimento della proprietà di una azienda per atto tra vivi è disciplinato dagli articoli 2555-2560 del codice civile.
In particolare, l'articolo 2555 definisce l'azienda come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".
L'azienda, pertanto, in base a tale definizione, è distinta dall'impresa in quanto la prima rappresenta lo strumento di produzione a prescindere che l'imprenditore sia proprietario di tali strumenti.

Gli elementi costitutivi dell'azienda sono:
- beni
- organizzazione
- avviamento.
I beni possono essere di qualsiasi natura; per qualificare un bene come "bene aziendale" è sufficiente che sussista la sua destinazione funzionale impressa dall'imprenditore, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale lo stesso viene utilizzato dall'imprenditore. Pertanto, può essere considerato bene aziendale anche un bene di proprietà di terzi.
Il secondo elemento distintivo dell'azienda è l'organizzazione; si tratta dell'elemento di collegamento dei beni che costituiscono l'azienda.
Infine, l'ultimo elemento distintivo, l'avviamento, è inteso come l'attitudine del complesso aziendale a produrre reddito.

Tornando al trasferimento dell'azienda, l'articolo 2556 c.c. stabilisce che, per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui sopra, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

2.2.1 Divieto di concorrenza
Va ricordato che, in base a quanto stabilito con l'articolo 2557, chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli sopra detti è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
Si evidenzia che, ai fini della violazione del divieto, non è necessario che sia stato cagionato un danno effettivo all'acquirente: il comportamento dell'alienante che abbia prodotto un danno anche soltanto potenziale nei confronti del cessionario è infatti sufficiente a determinare la risoluzione del contratto o l'inibitoria.

2.2.2 Successione nei contratti
L'articolo 2558 prevede una particolare disciplina relativamente alla successione nei contratti.
Infatti, è stabilito che, se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

Si segnalano infine, sempre in tema di successione dei contratti, altre due fattispecie particolari:

  • il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso scritto del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
  • salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

2.2.3 Cessione dei crediti e dei debiti
Gli articoli 2559 e 2560 si occupano, rispettivamente, dei crediti e dei debiti relativi all'azienda ceduta.
In particolare, è previsto che la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Riguardo ai debiti, l'articolo 2560 stabilisce che l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

2.2.4 Responsabilità solidale
Il secondo comma dell'articolo 2560 prevede un principio di responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda commerciale per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.
La responsabilità solidale dell'acquirente è prevista anche da altre norme:

  • in tema di contratti di lavoro: l'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il dipendente aveva al momento della cessione d'azienda in dipendenza del lavoro prestato, compresi i debiti riguardanti rapporti di lavoro già risolti al momento del trasferimento, sempreché tali debiti risultino (alternativamente) dall'atto di trasferimento o dai libri contabili;
  • in tema di debiti per imposte.


2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata giovedì 13; la prima è su FISCOoggi di giovedì 6

 
Saverio Cinieri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware