Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (4)


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Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (4)
Autore: Saverio Cinieri - aggiornato il 18/04/2006
N° doc. 1442
18 04 2006 - Edizione delle 12:45  
 
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Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (4)

Conferimento di aziende: aspetti civilistici
 
3. CONFERIMENTO DI AZIENDE
Il conferimento d'azienda consiste nell'apporto di un'azienda o ramo di essa a una società esistente o neo-costituita con contropartita di azioni o quote della conferitaria.
Si tratta, pertanto, di una vera e propria partecipazione della conferente nel capitale della conferitaria, che presenta profili di affinità con la cessione e la scissione.
In particolare, le caratteristiche distintive del conferimento rispetto alla cessione possono essere così sintetizzate:

Cessione Conferimento
prezzo determinabile dalle parti stima del perito ex articoli 2443 e 2456 c.c.
corrispettivo: denaro corrispettivo: partecipazione al capitale
regime fiscale: articoli 58, 86, 101 e 17 Tuir regime fiscale: articoli 175 e 176 Tuir


La riforma attuata con il Dlgs n. 344/2003, in materia di conferimenti ha sostanzialmente apportato le seguenti modifiche:
  • non è più possibile riconoscere i plusvalori emersi all'atto dell'operazione attraverso l'imposizione sostitutiva di cui al Dlgs n. 358/97
  • sono stati mantenuti i regimi di determinazione del valore di realizzo e delle conseguenti plusvalenze previsti dagli articoli 3 e 4 del Dlgs n. 358/97.

3.1 Aspetti civilistici
Come accennato, il conferimento d'azienda consiste nell'apporto di un'azienda o ramo di essa a una società esistente o neo-costituita con contropartita di azioni (se si tratta di Spa) o quote (se si tratta di Srl) della conferitaria.
Va ricordato che, con riferimento agli aspetti civilistici, il legislatore ha distinto il caso di conferimento in società per azioni e in accomandita per azioni (articoli 2342-2345 c.c.) da quello in società a responsabilità limitata (articoli 2464-2466 c.c.).

3.1.1 Conferimento in Spa e Sapa
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento in società per azioni e in accomandita per azioni deve farsi in danaro. Non possono, comunque, formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25 per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c.
Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni.

Nel caso in cui vengono conferiti beni o crediti occorre effettuare una perizia di stima.
In particolare, l'articolo 2343 c.c. stabilisce che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
Gli amministratori devono, nel termine di 180 giorni dall'iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stessa.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.
Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

Nell'ulteriore ipotesi in cui la società acquisti, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, beni o crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, è necessaria l'autorizzazione dall'assemblea ordinaria.
Anche in tal caso, l'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e i soci possono prenderne visione.
Entro 30 giorni dall'autorizzazione, il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del Registro delle imprese.
Le predette disposizioni non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

In caso di violazione delle regole sopra riportate, gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
Se il socio a fronte del conferimento non esegue i pagamenti dovuti, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.
In mancanza di offerte, possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Infine, l'articolo 2345 c.c. si occupa delle prestazioni accessorie, prevedendo che, oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi sopra previsti non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

3.1.2 Conferimento in Srl
Riguardo ai conferimenti in società a responsabilità limitata, l'articolo 2464 c.c. prevede che:

  • il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale
  • possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica
  • se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, deve essere versato presso una banca almeno il 25 per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri; in tal caso, il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei 90 giorni.

Come per le Spa, anche per i conferimenti di beni e crediti in Srl è prevista la redazione di apposita perizia di stima.
Infatti, l'articolo 2465 c.c. dispone che, in caso di conferimento di beni in natura o crediti, occorre presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale.
La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione di cui sopra si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle imprese.
In tal caso, l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
La norma, per tutto il resto, rimanda a quanto disposto per le Spa e per le Sapa dal secondo comma dell'articolo 2343 e dal quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.

Infine, se non viene eseguito il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso a eseguirlo nel termine di 30 giorni.
Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso.
La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato.
In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva, in tal caso, la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.


4 - continua. La quinta puntata sarà pubblicata giovedì 20; le precedenti sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."

 
Saverio Cinieri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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