Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (6)


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Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (6)
Autore: Saverio Cinieri - aggiornato il 27/04/2006
N° doc. 1471
27 04 2006 - Edizione delle 13:00  
 
Riflettori su...

Le operazioni straordinarie societarie alla luce della riforma Ires (6)

Conferimento di aziende: scambio di partecipazioni
 
3.3 Scambio di partecipazioni
La disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni è contenuta nell’articolo 177 del Tuir, che ha ripreso, aggiornandola, la vecchia norma contenuta nell’articolo 5 del Dlgs n. 358/1997.
In particolare, l’aggiornamento si è reso necessario per tener conto del nuovo istituto della participation exemption di cui all’articolo 87 del Tuir.
Il nuovo articolo 177 del Tuir dispone che:
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni o quote, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2”.


3.3.1 Soggetti interessati
Come appare evidente dalla lettura dell’articolo 177, la disciplina dello scambio di partecipazioni trova applicazione nei confronti:
  • delle società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato
  • degli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

3.3.2 Modalità operative
La nuova norma, riprendendo quanto previsto in passato, distingue il regime applicabile a seconda che lo scambio di partecipazioni sia realizzato attraverso uno dei seguenti schemi negoziali:
- scambio mediante permuta
- scambio mediante conferimento.

3.3.2.1 Scambio mediante permuta
Dello scambio di partecipazioni mediante permuta, comunemente conosciuto come “scambio rovesciato”, si occupa il comma 1 dell’articolo 177.
Al riguardo è previsto un regime di neutralità fiscale a condizione che l’operazione sia finalizzata all’acquisizione ovvero all’integrazione di una partecipazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. e che siano soddisfatti alcuni requisiti relativamente ai soggetti coinvolti nell’operazione di scambio.
Il conguaglio in denaro eventualmente pattuito accede ai regimi di cui:

  • all’articolo 87 (esenzione nella misura del 91 per cento, per i soggetti Ires)
  • all’articolo 58 (esenzione pari al 60 per cento, per i soggetti Irpef che detengono le azioni in regime d’impresa)
  • all’articolo 68, comma 3 (esenzione pari al 60 per cento per soggetti Irpef che detengono partecipazioni qualificate).

3.3.2.2 Scambio di partecipazioni mediante conferimento
L’altra ipotesi di cui si occupa il comma 2 dell’articolo 177 del Tuir è quella dello scambio di partecipazioni attuato mediante conferimento.
A tale proposito, è previsto che le partecipazioni ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c. (si ricorda che, ai sensi di tale norma, si considerano controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria), sono valutate, ai fini del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

3.3.3 Rapporti con la participation exemption
Il comma 3 dell’articolo 177 stabilisce che per lo scambio di partecipazioni trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.
Come già detto nel paragrafo dedicato ai conferimenti, quest’ultima norma stabilisce un’eccezione, prevedendo l’inapplicabilità di tale disciplina nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.
In tal caso, il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir.
Pertanto, anche con riferimento allo scambio di partecipazioni, si possono verificare le seguenti ipotesi:

  • se la partecipazione ricevuta in cambio non ha i requisiti per l’esenzione, il valore di realizzo è determinato in base al valore indicato nelle scritture contabili dei soggetti scambianti
  • se, invece, la partecipazione ricevuta in cambio può accedere all’esenzione, si considera valore di realizzo il valore normale ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.


6 – continua. La settima puntata sarà pubblicata martedì 2 maggio; le precedenti sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."

 
Saverio Cinieri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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