Le risposte ai dubbi sugli 'ecoincentivi' (2).


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Le risposte ai dubbi sugli 'ecoincentivi' (2).
Autore: Roberto Vetrone - aggiornato il 02/03/2007
N° doc. 2618
 
02 03 2007 - Edizione delle 13:45  
 
Dipartimento Politiche fiscali, note n. 1376 e n. 2223

Le risposte ai dubbi sugli "ecoincentivi" (2)

Nessuna agevolazione per le "chilometro zero". Di 2mila euro il bonus per i veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno
 
Numerose sono state le richieste di chiarimento circa l'estensione dei benefici in parola nell'ipotesi di veicoli acquisiti con contratto di locazione finanziaria (leasing).
Dalla nota del Dpf si evince che le "eco agevolazioni" di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere riconosciute ai soggetti che stipulano contratti di leasing con oggetto un veicolo.
Il principio che ha indotto il ministero a sostenere tale tesi prende spunto dalla assimilazione tendenziale tra l'acquisizione (o realizzazione in proprio del bene) e quella effettuata per mezzo di un contratto di leasing (Corte di giustizia Ue, 6 febbraio 2003, causa C/185/01).
I benefici andranno interamente goduti dal proprietario/locatario finanziario e non dalla società di leasing.

La normativa prevede due distinte condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni:
  • la data del contratto stipulato tra venditore e acquirente non deve essere successiva al 31 dicembre 2007, per le fattispecie di cui ai commi 226 e 227 (contributo alla sostituzione ed esenzione dal bollo), o al 31 dicembre 2009, per quelle del successivo comma 228 (contributo per l'acquisto di veicoli alimentati con motori elettrici o a idrogeno, a metano o gpl)
  • il veicolo va immatricolato entro il 31 marzo 2008 (agevolazioni previste ai commi 226 e 227) o entro il 31 marzo 2010 (agevolazioni previste al comma 228).

"Il titolo valido per dimostrare la data di acquisto del veicolo è il contratto di acquisto o di qualsiasi atto o documento in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e comprovante, in modo non equivoco, l'effettivo acquisto del veicolo. Detta documentazione deve essere prodotta al PRA ai sensi del comma 230 dell'art. 1 della legge finanziaria per poter permettere di associare il veicolo acquistato con quello avviato alla demolizione ai fini del controllo della spettanza dei benefici".

Nell'ipotesi di acquisto di veicoli nuovi, con rottamazione di veicoli non ecologici, coloro che effettuano le richieste di formalità al Pra oltre i 60 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo non potranno accedere ai benefici previsti (infatti, il termine di 60 giorni rappresenta un termine perentorio).

Delusione per i contribuenti che hanno acquistato veicoli a "Km zero", per i quali nessuna agevolazione può essere riconosciuta. Detti veicoli non possono essere considerati nuovi dal momento che risultano già immatricolati (le norme contenute nei commi 226, 227 e 228 fanno chiaramente riferimento a veicoli che devono essere ancora immatricolati).
Nessun rilevanza assume il Dl n. 331/93, ai sensi del quale sono considerati nuovi i mezzi di trasporto che abbiano percorso meno di 6mila chilometri e la cui cessione sia avvenuta entro sei mesi dalla prima immatricolazione. La disposizione è applicabile esclusivamente ai fini Iva.

Buone notizie, invece, sul fronte delle demolizioni di veicoli in data anteriore alla data del contratto di acquisto del veicolo nuovo.
I dubbi sollevati nascevano (prima dei chiarimenti forniti dal Dpf) dalla stessa legge finanziaria che, relativamente agli ecoincentivi, riporta il termine "sostituzione", termine che implica il necessario collegamento tra la consegna del veicolo da rottamare e l'acquisto di uno nuovo.
Per dirimere la questione, il ministero parte dal principio secondo cui la finalità dell'incentivo in esame è quella di favorire la demolizione del parco veicoli circolante maggiormente inquinanti.
Pertanto, la rottamazione del veicolo avvenuta in un periodo antecedente l'acquisto di quello nuovo realizza le condizioni di legge e consente il riconoscimento dell'agevolazione.
Nella fattispecie esiste un unico limite: sia la rottamazione che il successivo acquisto devono avvenire nel periodo previsto dalla norme di cui ai commi 226 e 227 della legge finanziaria, ovvero tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre del 2007.
Inoltre, per consentire gli eventuali controlli successivi e il collegamento tra la cessazione del veicolo rottamato e l'acquisto di quello nuovo, il soggetto che ha già provveduto alla rottamazione del veicolo è tenuto a produrre al venditore del veicolo nuovo, il certificato di rottamazione, previsto dal comma 232 della legge n. 296 del 2006.

In caso di variazione della denominazione sociale (senza ulteriori mutamenti nella compagine sociale stessa) e mancato aggiornamento al Pra, la normativa civilistica non fa conseguire un mutamento della soggettività giuridica della impresa stessa. Tali variazioni, tra l'altro, sono soggette all'iscrizione presso il Registro delle imprese competente per territorio, con valore di efficacia verso i terzi (pertanto, è questo l'unico adempimento da verificare).

Particolare attenzione dovrà prestare il contribuente nell'ipotesi in cui volesse accedere all'agevolazione prevista dalla disposizione contenuta nel comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che riconosce un contributo di 1.500 euro per l'acquisto, senza rottamazione, di veicoli nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o ibrida, del motore con gas metano o Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica o ad idrogeno.
Il contributo è aumentato di 500 euro se il veicolo è acquistato "nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di Co2 inferiori a 120 grammi per chilometro". Il limite di emissioni a cui l'utente deve fare riferimento è quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante che è riportato e codificato nella carta di circolazione.
Per i veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno, non riscontrandosi emissioni di Co2, il beneficio si applica nella misura piena di 2.000 euro.

Da rimarcare che, nell'ipotesi di acquisto di un'autovettura ecologica e conseguente rottamazione di un veicolo "Euro 0" o "Euro 1", al contributo di 1.500 o 2.000 euro, previsto dal comma 228, potrà essere sommato sia quello di 800 euro (comma 226), sia l'esenzione dalla tassa automobilistica per due o tre anni (comma 226). Ai fini di tale cumulabilità, le emissioni di CO2 devono comunque risultare non superiori a 140 g/Km con riferimento al tipo di alimentazione meno inquinante.

Coordinamento del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, e la Finanziaria 2007
E' opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di coordinamento tra le norme recate dall'articolo 1, commi dal 226 al 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle contenute nell'articolo 7, commi 1-3, del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di incentivi all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale.
Nel periodo intercorrente tra le due norme si siano verificate numerose vicende che necessitano di essere chiarite. Le risposte sono arrivate con la nota n. 2223/Dpf del 6 febbraio scorso.

Per coloro che, effettuato l'acquisto tra il 3 ottobre e il 31 dicembre 2006, non abbiano ricevuto il contributo di 800 euro, in quanto non contemplato nel Dl 262/2006, nulla esclude (alla luce delle norme contenute nella Finanziaria) che le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi possano, direttamente o tramite il venditore, riconoscerglielo, recuperando le somme erogate con la procedura del comma 231, cioè attraverso l'ottenimento di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Stessa prospettiva per i contribuenti appartenenti a un nucleo familiare con almeno sei componenti, che nel periodo di vigenza del decreto legge abbiano acquistato un autoveicolo di cilindrata superiore a 1300 cc, rottamandone uno corrispondente. Tali soggetti non hanno potuto beneficiare di alcuna agevolazione, in quanto l'articolo 7 del Dl n. 262 del 2006 includeva nel beneficio (esenzione dal bollo) solamente gli autoveicoli con cilindrate inferiori a 1300 cc.

Altro caso particolare è, infine, quello relativo ai soggetti che, durante il periodo di vigenza del decreto, abbiano acquistato un veicolo con emissioni pari a 140 grammi di CO2 per chilometro, con la conseguente impossibilità di fruire del beneficio previsto dall'articolo 7 del Dl n. 262/2006 (esenzione dal bollo), che prescriveva un limite di emissione inferiore a 140 grammi di CO2 per chilometro. A seguito della modifica apportata alla normativa dalla Finanziaria 2007 (limite di emissione non superiore a 140 grammi di CO2), si dovrà riconoscere l'agevolazione anche a coloro che hanno acquistato veicoli dal 3 ottobre al 31 dicembre 2006, caratterizzati da emissioni pari a 140 grammi di CO2.

2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata giovedì 1

 
Roberto Vetrone

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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