Le ipotesi di dichiarazione irregolare sono previste in materia di imposte sui redditi dall'articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997, e in materia di Irap dall'articolo 33 del Dlgs 446/1997, disciplinanti le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 33 enuclea le seguenti fattispecie:
- dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dal ministro delle Finanze
- mancata o inesatta indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante
- mancata, inesatta o incompleta indicazione degli elementi rilevanti per la determinazione del tributo
- mancata, inesatta o incompleta indicazione di ogni altro elemento prescritto per l'effettuazione dei controlli.
La norma prevede l'applicabilità - per tutte le suddette violazioni che in concreto potrebbero risultare nel contesto della medesima dichiarazione e che si riferiscono a tutti gli errori formali che si possono commettere nella compilazione della stessa - di un'unica sanzione, che va da 258 euro a 2.065 euro.
Occorre precisare che si realizzano le fattispecie violatorie in esame, non per la semplice mancata, inesatta o incompleta indicazione degli elementi suindicati, ma solo quando la medesima (mancata, incompleta o inesatta indicazione) determini un effettivo ostacolo al normale esercizio dell'attività di controllo.
Posto che la sanzione si applica "fuori dei casi previsti nell'articolo 32", che disciplina le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, le violazioni previste nella disposizione in esame (articolo 33 del Dlgs 446/1997) devono essere tali da non inficiare il contenuto della dichiarazione e da non risolversi, quindi, in ipotesi di dichiarazione omessa o infedele.
Ritardato od omesso versamento dell'imposta L'articolo 34 del Dlgs 446/1997, riproponendo quanto previsto dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997 in materia di imposte sui redditi, sanziona: - il ritardato o l'omesso versamento dell'Irap, in acconto o a saldo - il versamento dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta. La misura della sanzione irrogabile è pari al 30 per cento degli importi non versati, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze. A tale riguardo, occorre precisare che sull'imposta non versata a saldo, risultante dalla dichiarazione, la sanzione del 30 per cento va applicata sull'imposta non versata, detraendo dalla stessa l'ammontare dei versamenti in acconto, ancorché precedentemente non effettuati.
A titolo esemplificativo si ipotizza la seguente fattispecie: - imposta risultante dovuta: 600 euro - primo acconto: 250 euro - secondo acconto: 250 euro - saldo: 100 euro Occorre distinguere due diverse situazioni: 1. non sono stati versati né i due acconti, né il saldo 2. non sono stati versati i due acconti, ma è stato versato l'intero importo di euro 600 (imposta dovuta) in sede di saldo. Nel primo caso, le sanzioni irrogabili saranno le seguenti: - 30 per cento sul primo acconto non versato = 75 euro - 30 per cento sul secondo acconto non versato = 75 euro - 30 per cento sull'imposta complessivamente dovuta, al netto degli acconti non effettuati (600 -250 - 250) = 30 euro Nel secondo caso, le sanzioni irrogabili riguarderanno solo gli acconti: - 30 per cento sul primo acconto non versato = 75 euro - 30 per cento sul secondo acconto non versato = 75 euro
La sanzione si applica anche nelle fattispecie di maggiore imposta liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973. Il comma 2 dell'articolo 34 prescrive l'applicazione, sugli importi non versati o versati in ritardo, degli interessi moratori, di cui all'articolo 9 del Dpr 602/1973.
Con riferimento alla fattispecie del ritardato od omesso versamento dell'imposta, occorre precisare che l'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13, comma 1, del Dlgs 472/1997, consente di regolarizzare i ritardati, omessi o inferiori versamenti dell'imposta, in acconto o a saldo (con utilizzazione nel modello F24 del codice tributo 8907 - sanzione pecuniaria Irap) nei seguenti termini:
- entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa occorre versare:
- una sanzione del 3,75 per cento dell'importo dovuto (pari ad 1/8 della sanzione ordinaria prevista nella misura del 30 per cento)
- l'imposta dovuta unitamente agli interessi moratori
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (o entro un anno dalla violazione nel caso non sia prevista la dichiarazione) occorre versare:
- una sanzione del 6 per cento dell'importo dovuto (pari ad 1/5 della sanzione ordinaria prevista nella misura del 30 per cento)
- l'imposta dovuta unitamente agli interessi moratori
Violazione degli obblighi relativi alla contabilità L'articolo 35 prevede, per la violazione degli obblighi relativi alla tenuta o alla conservazione della contabilità, l'applicazione delle sanzioni stabilite in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. La sanzione prevista per tali ultime imposte, in caso di violazione degli obblighi contabili, è quella di cui all'articolo 9 del Dlgs 471/1997, che si rende applicabile anche in materia di Irap. Al riguardo, appare utile evidenziare che la norma prevede un'unica sanzione, da 1.032 a 7.746 euro, per tutte le violazioni concernenti le imposte dirette e l'Iva. Pertanto, atteso il rinvio di cui all'articolo 35 in commento alla relativa disciplina sanzionatoria di dette imposte, la violazione degli obblighi contabili che abbia rilevanza anche ai fini Irap sarà sanzionata una sola volta, onnicomprensivamente, in relazione a tutti i menzionati tributi.
2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata venerdì 16
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