Leasing auto, recuperi Iva legittimi


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Leasing auto, recuperi Iva legittimi
Autore: Giovambattista Palumbo - aggiornato il 24/06/2008
N° doc. 9165
24 06 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Commissione tributaria provinciale di Firenze

Leasing auto, recuperi Iva legittimi

Nella base imponibile anche le spese di ricondizionamento e le franchigie assicurative
 
In un precedente articolo, apparso sull'edizione del 18 settembre 2007 (vedi “Leasing autoveicoli: possibili recuperi ai fini Iva”), è stata affrontata la questione relativa al trattamento Iva delle spese di ricondizionamento, cioè di quelle spese che, alla fine del periodo di leasing, vengono di solito sostenute dal cessionario per il ripristino delle condizioni del mezzo, affinché venga restituito al cedente così come era al momento iniziale della cessione.

Il problema riguardava dunque la effettiva natura di tali operazioni (mero risarcimento o prestazione contrattuale) e il loro corrispondente trattamento ai fini Iva.
Laddove infatti si parlasse di risarcimento, allora si dovrebbe concludere per la loro esclusione dal campo di applicazione dell’Iva, in base all’articolo 15, primo comma, n. 1, del Dpr 633/1972.
Se invece si considerassero tali somme come “maggior compenso” contrattualmente stabilito, sulla base di quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto Iva, esse dovrebbero essere assoggettate al tributo.

Altra questione affrontata era quella relativa al trattamento ai fini Iva dell’accollo al cliente di spese inerenti franchigie assicurative.
Tra i servizi accessori e facoltativi di cui il cliente della società di leasing si può avvalere, è infatti di solito compresa anche una garanzia assicurativa, con cui la società concedente si impegna a fornire l’autoveicolo munito di alcune coperture assicurative. Per ogni evento in cui non sia possibile rivalersi su un responsabile civile terzo viene però di solito prevista una penalità fissa, considerata dai concedenti non soggetta a Iva, ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972.
Il problema dunque, anche in questo caso, riguardava la effettiva natura della (dichiarata) penalità e soprattutto se effettivamente di penalità si trattasse o se piuttosto si dovesse più correttamente parlare di oneri accollati al cliente in virtù di specifica clausola contrattuale e pertanto somma concorrente alla base imponibile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Dpr 633/72.

Nel precedente articolo si sottolineava come non ci fosse giurisprudenza su tali argomenti (se non una remota e non del tutto attinente sentenza della Ctp).
Finalmente abbiamo un precedente.
La Ctp di Firenze, infatti, con la sentenza n. 49/16/2008 depositata il 31 marzo 2008, ha statuito su tali specifiche questioni, respingendo il ricorso del contribuente e accogliendo in pieno le tesi dell’Amministrazione.

Per quanto riguarda la prima questione (mancata applicazione dell’Iva agli importi addebitati al cliente a titolo di spese per il ricondizionamento e per la messa in efficienza a fine contratto), la Ctp afferma che non può essere condivisa la tesi del ricorrente, in base alla quale tali importi avrebbero funzione di reintegrazione del danno, alla stregua di un risarcimento convenzionale di un danno patrimoniale per inadempienza degli obblighi del conduttore ex articolo 1590 del Codice civile (secondo cui, si ricorda, il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento e il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto).

Osserva invece la Commissione che “il rilievo dell’Ufficio” (secondo il quale l’articolo 15 del Dpr 633/1972 che disciplina l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva, prende in esame fattispecie diverse da quella citata, elencandole peraltro in maniera tassativa, nda) “appare corretto e condivisibile. Lo stesso titolo della posta in esame, “Addebito delle spese per il ricondizionamento e per la messa in efficienza a fine contratto”, sta chiaramente ad indicare che trattasi di compensi aggiuntivi e quindi compresi nella base imponibile ai sensi dell’articolo 13 del Dpr 633/72, che dispone: “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente”.
Peraltro, continua la Ctp “l’invocato articolo 15 del medesimo Dpr 633/72, “Esclusioni dal computo della base imponibile”, elenca dettagliatamente e tassativamente le varie cause di esclusione, ma non prevede quella in esame”.

Anche in merito alla seconda questione (mancata applicazione dell’Iva sulle somme addebitate al cliente a titolo di spese inerenti franchigie assicurative previste nel contratto), i giudici affermano poi che non è condivisibile la tesi del contribuente, secondo il quale le somme gravanti sul cliente, che si avvaleva della copertura assicurativa prevista, per i danni suscettibili di essere patiti dal veicolo noleggiato (da qualunque evento occasionati) e per i quali non fosse possibile rivalersi su un responsabile civile terzo, dovevano essere considerati una penalità fissa non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 15 citato, il quale dispone che le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente sono escluse dal computo della base imponibile.

La Ctp osserva, infatti, che “anche il secondo rilievo dell’Ufficio appare corretto e condivisibile. L’addebito al cliente degli importi relativi alle franchigie, più che penale per grave inadempimento degli obblighi contrattuali appare logicamente quale onere verso terzi accollato al committente in virtù di specifica clausola contrattuale e pertanto somma concorrente alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Dpr 633/72”.

Tali oneri, infatti, come già sottolineato anche dall’ufficio, trovano la loro causale nel rapporto società di leasing/compagnia assicurativa e non in quello società di leasing/cliente.
La sentenza non poteva essere più chiara.

 
Giovambattista Palumbo
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