Legittima la notifica presso la sede legale ( Sentenza n. 17467 del 29 agosto 2005 )
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Legittima la notifica presso la sede legale ( Sentenza n. 17467 del 29 agosto 2005 )
Autore:
Francesca La Face
- aggiornato il
12/10/2005
N° doc. 782
12 10 2005 - Edizione delle 13:00
Corte di cassazione, sentenza n. 17467 del 29 agosto 2005
Legittima la notifica presso la sede legale
Gli atti emessi nei confronti di una società vanno notificati al suo domicilio fiscale anche nell'ipotesi di irreperibilità della stessa, e non al domicilio fiscale del socio
La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso proposto da una società avverso un avviso di mora con cui veniva intimato il pagamento dell'imposta dovuta.
In particolare, la Commissione adita opinava che tanto la cartella, quanto l'avviso di mora, erano stati già notificati alla società ricorrente con "il rito degli irreperibili" ed erano divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Pertanto, il ricorso avverso l'avviso di mora, per di più atto autonomamente impugnabile solo per vizi a esso inerenti, era inammissibile in quanto proposto oltre i termini di legge.
Con atto di appello, la società riproponeva le stesse doglianze prospettate in primo grado.
La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello per infondatezza, con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle poste in essere dai giudici di primo grado.
La società ricorre per cassazione, chiedendo la cancellazione della sentenza di secondo grado, eccependo, più specificatamente, la nullità della notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di mora in quanto effettuata presso la sede della società, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., invece che presso il domicilio di uno dei soci.
Con controricorso, l'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'impugnazione.
Tanto premesso, va preliminarmente evidenziato che in materia di notificazioni, ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 600/73, "
la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
", salvo le previsioni eccettuate.
La successiva lettera c) del menzionato articolo 60 precisa che "
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario
".
L'articolo 58, comma 3, del Dpr 600/73, dispone che "
i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività
".
A tal proposito, va precisato che i soggetti diversi dalle persone fisiche che interessano ai fini della determinazione del domicilio fiscale, sono le società commerciali organizzate secondo la forma delle società di capitali (società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperative e di mutuo soccorso) e quelle a base personale (semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo e quelle a esse assimilate a norma dell'articolo 5 del Tuir), nonché gli enti pubblici e privati indicati nelle lettere b) e c) dell'articolo 73 del Tuir.
Ciò posto, ne consegue che, per il combinato disposto dei sopra menzionati articoli 60 e 58 del Dpr 600/73, il domicilio fiscale assume valido rilievo, ai fini della notificazione degli atti alle persone giuridiche, alla sola tassativa condizione che esso corrisponda alla sede legale e cioè al luogo in cui l'articolo 145 c.p.c. prescrive espressamente che tali formalità siano eseguite ai fini della piena e legale scienza degli atti da notificare.
Su questo presupposto, i giudici di legittimità, rigettando il ricorso della società ricorrente, hanno affermato che "
correttamente l'ufficio, in applicazione dell'art. 58 del DPR 600/73, ha fatto notificare gli atti in questione, (cartella ed avviso di mora), alla società nel comune dove la stessa aveva sede legale e dove, quindi, per espresso disposto di legge aveva il domicilio fiscale
".
In buona sostanza, tutti gli atti emessi nei confronti di una società vanno notificati al suo domicilio fiscale, anche nell'ipotesi di irreperibilità della stessa e non al domicilio fiscale del socio.
Al riguardo, va aggiunto che a sensi dell'articolo 140 c.p.c., così modificato dall'articolo 174 del Dlgs n. 196/2003, nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente o rifiuto di ricevere la copia dell'atto da parte delle persone a ciò autorizzate dalla legge, il messo notificatore deposita la copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Quando, invece, nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, ai sensi della lettera e) del primo comma dell'articolo 60 del Dpr 600/73, l'avviso del deposito prescritto dal citato articolo 140 c.p.c., si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
In quest'ultima ipotesi non è previsto, pertanto, l'obbligo di dare al destinatario comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento della predetta affissione dell'avviso di deposito.
Francesca La Face
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