Legittime le ritenute in sede di procedura concorsuale.


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Legittime le ritenute in sede di procedura concorsuale.
Autore: Mauro Di Biasi - aggiornato il 14/09/2007
N° doc. 3940
14 09 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Sentenza n. 10974 del 14 maggio 2007

Legittime le ritenute in sede di procedura concorsuale

Sugli interessi di conti correnti e depositi bancari e postali, i sostituti hanno l'obbligo di effettuarle anche se l'impresa a favore della quale sono erogati è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
 
Con la sentenza 10974/2007, la Cassazione si è pronunciata sulla problematica della legittimità delle ritenute alla fonte operate in pendenza di procedura concorsuale. In particolare, la Suprema corte ha smentito la tesi del ricorrente secondo la quale il debito di imposta, in ipotesi di procedura concorsuale, emergerebbe esclusivamente alla chiusura della liquidazione e sempre ammesso che vi sia un residuo attivo sul quale far gravare il prelievo fiscale. I giudici hanno anche operato un'accurata ricognizione circa l'intero sistema delle ritenute alla fonte.

Il fatto
Il commissario liquidatore di una Spa sottoposta a procedura concorsuale chiedeva il rimborso delle ritenute di acconto operate da banche e Poste italiane su interessi maturati su depositi e conti correnti, sostenendo la violazione del principio della par condicio creditorum.

Contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il commissario proponeva ricorso, ma le Commissioni provinciale e regionale non avallavano la ricostruzione operata. Secondo il ricorrente, le ritenute dovevano considerarsi illegittime in quanto avrebbero violato la par condicio creditorum e, dal punto di vista della normativa fiscale; sarebbe mancato il presupposto d'imposta, in quanto al fallito è tolto il possesso dei beni e i redditi che convergono nella procedura non sono più riferibili a esso; il debito d'imposta, dunque, non potrà essere a carico della procedura concorsuale, ma del fallito se e quando ritornerà titolare degli eventuali beni residui. Tale debito emergerebbe, quindi, solo a chiusura della liquidazione e sempre che vi sia un residuo attivo sul quale far gravare il prelievo fiscale.
Contro la decisione della Ctr, il commissario liquidatore proponeva ricorso per cassazione.

La decisione della Corte
Con la sentenza n. 10974/2007, la Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici tributari di merito, sostenendo il principio di diritto in base al quale "i sostituti d'imposta… hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e depositi bancari e postali anche quando l'impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che… l'accertamento di un effettivo debito di imposta sul reddito d'impresa dell'ente possa essere compiuto soltanto nella fase di chiusura della liquidazione, ove risulti un residuo attivo imponibile, scomputandosi in tal caso dall'imposta dovuta dal commissario liquidatore gli acconti prelevati dai sostituti nel corso della procedura e versati all'erario… ", e aggiungendo che "la ritenuta d'acconto conserva la sua funzione fino al momento della liquidazione dell'imposta, atteso che soltanto tale operazione, con il conteggio delle reciproche ragioni di dare e avere nei rapporti tra erario e contribuente, consente di affermare se il versamento dell'imposta è ancora giustificato o meno nel rapporto tributario…". Legittimo, pertanto, il rifiuto dell'Amministrazione a restituire le ritenute correttamente operate sugli interessi relativi a somme depositate.

I giudici hanno anche sconfessato la tesi secondo la quale, in ipotesi di società sottoposta a procedura concorsuale, mancherebbe il soggetto passivo al quale imputare il possesso del reddito, osservando come proprio il sistema delle ritenute alla fonte fa sì che queste siano sempre operate prima che il destinatario consegua l'effettivo possesso del reddito. Il sistema è incentrato sul principio della concentrazione e dell'anticipazione del prelievo fiscale, che avviene prima che il destinatario dei proventi ne acquisisce effettivamente la disponibilità. Il Tuir, nell'individuare il presupposto d'imposta nell'effettivo possesso del reddito, fa salva l'eventualità che il prelievo possa avvenire in via anticipata, obbligando il sostituto a trattenere parte delle somme dovute ad altri, che perciò vengono a pagare il debito tributario essenzialmente prima di entrare in possesso del reddito tassato.

 
Mauro Di Biasi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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