Linee guida per individuare fenomeni elusivi - Circolare n. 67/E del 13 dicembre 2007.


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Linee guida per individuare fenomeni elusivi - Circolare n. 67/E del 13 dicembre 2007.
Autore: Gianluca Di Muro - aggiornato il 14/12/2007
N° doc. 5031
13 12 2007 - Edizione delle 17:30  
 
Circolare n. 67/E del 13 dicembre 2007

Linee guida per individuare fenomeni elusivi

L'esame della Corte di giustizia su una serie complessa di operazioni collegate tra loro poste in essere da più soggetti per fruire di determinati vantaggi fiscali altrimenti non conseguibili
 
Per contrastare fenomeni elusivi messi in atto mediante attività finalizzate a procurare indebiti vantaggi fiscali, gli uffici delle Entrate possono ispirarsi non soltanto alla sesta direttiva del Consiglio dell'Unione europea, che fornisce una definizione uniforme delle operazioni imponibili, ma anche ai principi contenuti nella sentenza del 21 febbraio 2006 della Corte di giustizia delle comunità europee. Si tratta di considerazioni di rilievo per porre un freno a comportamenti abusivi in materia di applicazione dell'Iva.
Questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui è prevenuta l'agenzia delle Entrate con la
circolare n. 67/E del 13 dicembre.

Il comportamento abusivo
La problematica affrontata dai giudici comunitari nella citata sentenza riguarda la legittimità, alla luce dei principi del diritto comunitario in generale e, in particolare, della sesta direttiva, dei comportamenti posti in essere dagli operatori commerciali con il preciso obiettivo di aggirare una normativa comunitaria per ottenere dei vantaggi fiscali. Il comportamento di un operatore può definirsi abusivo non soltanto quando le operazioni controverse messe in atto sono finalizzate a conseguire un vantaggio fiscale indebito ma anche quando ha agito con la consapevolezza di raggiungere questo scopo. In tal caso, "...le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato".

I casi particolari
Nel documento, vengono poi enunciate, oltre al caso di interposizione soggettiva di cui la Corte si occupa nella sentenza, anche alcune tipiche fattispecie di abuso come la fatturazione anticipata, le variazioni in diminuzione e i fenomeni di abuso nella prassi commerciale.

La fatturazione anticipata, senza valide ragioni economiche, può determinare in alcuni casi un vantaggio fiscale per quei contribuenti soggetti a un regime di detraibilità limitata.

Le variazioni in diminuzione, quando riguardano operazioni di cessione effettuate in regime speciale, possono evidenziare profili di elusività nell'ipotesi in cui l'operazione sia compiuta tra soggetti che appartengono allo stesso gruppo. È il caso del cedente che emette fattura con aliquota propria del bene ceduto e che effettua la detrazione in modo forfetario procurandosi un beneficio economico che l'attuale normativa riconosce soltanto a chi opera in regime speciale.

I fenomeni di abuso nella prassi commerciale sono quelli che tendono a ridurre, ma soltanto in modo fittizio, la base imponibile Iva. In particolare, nel documento di prassi si fa riferimento a quanto indicato nella normativa comunitaria secondo cui "allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l'accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un'altra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi, a norma dell'articolo 11 della direttiva 77/388/CEE" (articolo 13 del Regolamento Ce n. 1777/2005, recante norme di applicazione della VI direttiva Iva, ora direttiva 112/2006).

La distinzione tra evasione ed elusione
Dall'esame della sentenza emerge anche che la distinzione effettuata dalla Corte di giustizia nell'ambito dell'ordinamento comunitario tra evasione ed elusione trova riscontro nella prassi dell'Amministrazione finanziaria, a livello giurisprudenziale e dottrinario. Si parla di evasione quando si adottano comportamenti in contrasto con una norma che impone un determinato comportamento mentre ricorre il fenomeno dell'elusione quando, pur rispettando formalmente la norma, si aggirano in modo artificioso i suoi contenuti per procurarsi un vantaggio che non potrebbe essere raggiunto e che comunque è contrario ai suoi scopi.

 
Gianluca Di Muro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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