Lite pendente attaccata alla prima rata


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Lite pendente attaccata alla prima rata
Autore: Angela Boglione - aggiornato il 19/04/2006
N° doc. 1448
19 04 2006 - Edizione delle 13:30  
 
Sentenza n. 6370 del 22 marzo 2006

Lite pendente attaccata alla prima rata

Per l'estinzione del giudizio non è necessario il pagamento delle successive
 
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6370 del 22 marzo 2006, relativamente a una istanza di condono, ex articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (chiusura delle liti fiscali pendenti), ha affermato che, sulla base del combinato disposto dei commi 2 e 8 del medesimo articolo, per l'efficacia del condono è sufficiente l'avvenuta presentazione di regolare istanza di condono e il pagamento, in caso di rateizzazione, della prima rata.

Il citato comma 2 dell'articolo 16, stabilisce infatti che "l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".
A parere della Corte, è ineludibile un'interpretazione sistematica di tale disposizione con il successivo comma 8, in base a cui "l'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto".

Dal combinato disposto di tali norme emerge, secondo i giudici, la volontà del legislatore di ritenere sufficiente, per la definizione della lite pendente, l'accettazione da parte dell'ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia, eventualmente, ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma.
Infatti, come risulta dal comma 2 dell'articolo 16, il pagamento della prima rata comporta l'irrevocabilità del condono, sia per il contribuente, che resta obbligato al pagamento di quanto si è impegnato a corrispondere, sia per l'Amministrazione finanziaria, che potrà limitare la propria azione al solo recupero delle rate successive alla prima che non siano corrisposte nei termini previsti.
Pertanto, per la Cassazione, il "pagamento integrale di quanto dovuto", necessario ai fini della estinzione del giudizio, in caso di condono rateizzato, non può che essere il pagamento della prima rata del condono.

Da rimarcare che tale interpretazione contrasta con la posizione assunta in merito dall'Agenzia delle entrate, secondo la quale il comma 8 dell'articolo 16 condiziona la pronuncia di estinzione della lite pendente alla verifica della regolarità della domanda di definizione e al pagamento integrale di quanto dovuto. Secondo l'Agenzia, in caso di pagamento rateale, solo a seguito dell'avvenuto pagamento di tutte le rate trimestrali l'ufficio competente comunica la regolarità della definizione all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite e procede allo sgravio dei ruoli non pagati (circolare n. 22 del 28 aprile 2003; circolare n. 41 del 17 settembre 2004).

Inoltre, la sentenza in questione, oltre che pronunciarsi sul meccanismo del condono ex articolo 16, contiene un ulteriore rilevante passaggio: sulla base di un'analisi delle altre disposizioni contenute nella medesima legge - in particolare, l'articolo 7, comma 5, ultimo periodo ("definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo"), l'articolo 8, comma 3, quinto periodo ("dichiarazione integrativa"), l'articolo 9, comma 12, secondo periodo ("condono tombale"), l'articolo 15, comma 5, terzo periodo ("definizione di accertamenti, inviti al contraddittorio, pvc"), elabora un principio di carattere generale valevole per tutte le tipologie di "condono" disciplinate dalla legge n. 289 del 2002.
A parere della Corte "la trama tessuta dalle predette disposizioni disegna, all'interno della legge, un sistema che condiziona l'insorgere della situazione "premiale" - il condono nelle sue varie forme - all'impegno assunto dal contribuente con la relativa istanza di versare l'importo determinato dalla legge, asseverato, nel caso di rateizzazione dell'importo medesimo, dal versamento della prima rata". Il verificarsi di queste condizioni determina, dunque, la definitiva sostituzione dell'obbligazione assunta dal contribuente con la presentazione della domanda di condono, all'obbligazione tributaria oggetto della lite.

Sembra, in ogni caso, opportuno evidenziare che la sentenza in esame non fa alcun riferimento alla procedure di cui agli articoli 9-bis ("definizione dei ritardati od omessi versamenti") e 12 ("definizione dei carichi di ruolo pregressi").
In tali casi, infatti, la norma non prevede espressamente che a fronte del mancato pagamento delle somme dovute nei termini indicati sono salvi gli effetti della sanatoria; ne consegue che, per queste procedure, se il contribuente nei termini di legge non versa quanto dovuto, decade dal beneficio in esame per mancato perfezionamento della definizione (circolare n. 22 del 28 aprile 2003, circolare n. 28 del 18 maggio 2003).
 
Angela Boglione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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