Lo Ias 39 (e le quattro categorie).


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Lo Ias 39 (e le quattro categorie).
Autore: Mario Leone - aggiornato il 29/12/2005
N° doc. 1105
 
29 12 2005 - Edizione delle 13:00  
 
Gli strumenti finanziari

Lo Ias 39 (e le quattro categorie)

Attività e passività a "fair value" con variazioni imputate al conto economico, investimenti detenuti fino a scadenza, finanziamenti e crediti, attività disponibili per la vendita
 
Premessa
La Commissione dell'Unione europea ha adottato il 15 novembre scorso un nuovo testo dello Ias 39, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2005. Si è previsto un utilizzo più limitato dell'opzione, che impone la contabilizzazione al valore di mercato e non più al valore storico. Nel testo originario, l'opzione era stata considerata troppo estesa poiché consentiva di misurare indiscriminatamente tutte le attività e passività finanziarie. Nel settembre 2004 l'Efrag (European accounting advisory group), nello Ias 39 aveva provvisoriamente eliminato il "fair value" da alcune categorie di passività; all'organismo tecnico di supporto alla Commissione dell'Unione europea era stato chiesto un parere poi concretizzatosi nella versione provvisoria dell'Arc (Accounting regulatory committee). L'esame aveva inteso soffermarsi su due aspetti: da una parte l'eliminazione del "fair value" dalle passività finanziarie, dall'altro l'ampliamento della contabilizzazione al "fair value" delle coperture sui tassi di interesse dei depositi a vista.

La limitazione del "fair value"
Per quanto concerne la limitazione del "fair value" per le passività finanziarie, l'Efrag ha sottolineato il potenziale effetto di volatilità per le poste di bilancio delle società in possesso di attività e passività finanziarie "economicamente o contrattualmente correlate".
L'interrelazione tra attività e passività in due sistemi di contabilizzazione difformi può condurre a una valutazione delle poste tale da creare una "restrizione" che "non consentirà inoltre alle società europee (soprattutto dell'area anglo-scandinava che tradizionalmente impiegano il "fair value" per le passività) di fare uso di prassi contabili che l'adozione completa dello standard avrebbe, invece, permesso".
La limitazione del "fair value" prevede ora che una attività o una passività finanziaria, gestita nell'insieme di più strumenti finanziari, possa essere indicata al "valore equo" solo quando ciò consenta di ottenere una migliore informativa di bilancio, come evidentemente è nello spirito della prevalenza della "sostanza" sulla "forma".

Per la definizione di attività e passività finanziarie la Guida operativa Oic2, ha inteso fare alcune precisazioni.
Le attività e le passività finanziarie
Per attività deve intendersi:
  • una disponibilità liquida; in essa si comprende(1) la cassa e i suoi equivalenti rappresentati da investimenti a breve termine estremamente liquidi e facilmente convertibili in un ammontare predeterminato di disponibilità senza significativi rischi di modifiche nel loro valore quali, ad esempio, i depositi bancari, e gli assegni bancari
  • uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità (ad esempio, azioni e quote di partecipazione non rappresentate da azioni)
  • un diritto contrattuale:
    • a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità(2)
    • a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità
  • un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale della stessa entità considerata, il quale potrà essere:
    • un "non derivato", per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi del suo capitale
    • un "derivato", che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti che costituiscono a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell'entità medesima.

Mentre, per passività finanziaria, la Guida Oic2 intende evidenziare:

  • un'obbligazione contrattuale:
    • a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità
    • a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità(3)
  • un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale della stessa entità considerata, il quale potrà essere:
    • un "non derivato", per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi del suo capitale
    • un "derivato", che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti che costituiscono a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità medesima.

Una delle principali differenze fra Ias e principi contabili nazionali emerge - ha precisato il Consiglio dei dottori commercialisti il 15 aprile 2004 in una Rassegna sistematica al documento Oic2 - dal fatto che gli strumenti finanziari "ibridi", quelli cioè che sono composti da una componente di passività e da una componente di capitale proprio, debbano essere inclusi in bilancio come un'unica posta e non scissi in base alla loro diversa "sostanza" come prevede il principio contabile internazionale Ias 32, per il quale "l'emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento, o i suoi componenti, al momento della rilevazione iniziale come una passività finanziaria, attività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale netto in conformità alla sostanza degli accordi contrattuali e alle definizioni di una passività finanziaria, di un'attività finanziaria, e di uno strumento rappresentativo di capitale proprio".

Le categorie di strumenti finanziari. Gli strumenti rappresentativi di capitale
In sintesi, lo Ias 39 individua quattro differenti categorie di strumenti finanziari(4):

  • attività e passività finanziarie a "fair value" con variazioni imputate al conto economico (che sopra si è analizzato)
  • investimenti detenuti fino a scadenza
  • finanziamenti e crediti
  • attività finanziarie disponibili per la vendita.

La classificazione in bilancio di uno strumento finanziario, come strumento rappresentativo di capitale ovvero come passività finanziaria, deve essere determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. Uno strumento rappresentativo di capitale è "qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nelle attività dell'entità, dopo aver dedotto tutte le sue passività". In generale, la sostanza economica e la forma giuridica di un'operazione non sono sempre coerenti: alcuni strumenti finanziari assumono forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività.

Uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale e non una passività finanziaria - come precisato dallo Ias 39 e dall'Oic - se, e soltanto se, sono soddisfatte due condizioni:

  1. lo strumento finanziario non include alcuna obbligazione contrattuale: a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; oppure a scambiare attività e passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'emittente
  2. qualora lo strumento sarà estinto (o potrà essere estinto) con la consegna di azioni proprie o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente, esso è: un non derivato, che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare un numero variabile di propri strumenti di capitale; oppure un derivato, che sarà estinto soltanto dall'emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria per un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale. Per questa finalità gli strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente non includono strumenti che sono loro stessi contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.

Elemento discriminante per distinguere tra una passività finanziaria e uno strumento rappresentativo di capitale è l'esistenza o meno di un'obbligazione contrattuale di un contraente dello strumento finanziario (l'emittente) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria all'altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'emittente.

Esempi di strumenti rappresentativi di capitale includono:

  • le azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita
  • alcuni tipi di azioni privilegiate
  • le azioni di risparmio (anche se sfornite del diritto di voto)
  • le garanzie od opzioni d'acquisto emesse, che permettono al possessore di sottoscrivere o acquistare un determinato numero di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita dell'entità emittente in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria(5).

Strumento finanziario derivato
Uno strumento finanziario derivato è così definito dal documento Oic3 (nella bozza in precedenza indicata), in quanto il proprio valore "deriva" da quello di attività sottostanti (attività reali o finanziarie) o perché è correlato all'andamento di nozionali sottostanti legati all'andamento di tassi di mercato (ad esempio, di interesse o di cambio) ovvero di indici (ad esempio, di borsa o dei prezzi).
Vi sono alcune caratteristiche che devono, contemporaneamente, essere presenti affinché si possa definire "derivato" uno strumento finanziario o altro contratto che rientri nell'ambito delle diverse categorie sopra elencate. Lo Ias 39 elenca le seguenti particolarità:

  • il suo valore del "derivato" si modifica al variare di specifici tassi d'interesse, di prezzi di altri strumenti finanziari o di beni, di tassi di cambio, di indici di prezzi o di tassi, rating o indici creditizi, o, infine, altre variabili a condizione che, quando queste ultime non siano di carattere finanziario, non si riferiscano a una delle parti contraenti del contratto sottostante il derivato stesso
  • non richiede investimenti iniziali ovvero li richiede per un ammontare molto inferiore rispetto a quello che sarebbe necessario per altri tipi di contratti o strumenti in grado di riprodurre i medesimi risultati (in termini di rendimento) o variazioni ai cambiamenti nei sopra indicati fattori di mercato
  • è regolato a una data futura.


NOTE
1. Si veda da ultimo anche la bozza dell'Oic3, par. 4, lett. a).ii.

2. Un esempio di diritto contrattuale può rappresentarsi in un deposito di liquidità in una banca o in un analoga istituzione finanziaria: per il depositante è un diritto a ottenere disponibilità liquida dall’istituto o a emettere un assegno (o uno strumento analogo) nei confronti di un creditore attingendo allo stesso deposito per il pagamento di una passività finanziaria. Attività finanziarie che rappresentano un diritto contrattuale a ricevere in futuro disponibilità liquida sono: i crediti nei confronti dei clienti, gli effetti attivi, i crediti per prestiti erogati, i crediti per titoli obbligazionari in portafoglio, eccetera.

3. Passività finanziarie che rappresentano un'obbligazione contrattuale a consegnare in futuro disponibilità liquida sono: "i debiti nei confronti dei fornitori, gli effetti passivi, i debiti per prestiti, i debiti per prestiti obbligazionari emessi, ecc..".. In questi casi l'obbligazione a pagare disponibilità liquida corrisponde al diritto di ricevere dell'altra parte.

4. Occorre tener presente che i crediti verso clienti e i debiti verso fornitori derivanti da contratti di compravendita di beni e servizi non rientrano nel campo di applicazione dello Ias 39 e non sono interessati dalla classificazione che segue.

5. Un confronto ci viene fornito dall'Oic nel caso di "azione privilegiata"; quando essa va inquadrata come una passività o uno strumento rappresentativo di capitale: "Ad esempio, un'azione privilegiata che preveda il rimborso obbligatorio da parte dell'emittente di un ammontare fisso o determinabile a una data futura o che dia al possessore il diritto di richiedere all'emittente il rimborso dello strumento a una certa data (o dopo una certa data) per un ammontare fisso o determinabile, è una passività finanziaria. In questo caso infatti, l'emittente ha un'obbligazione contrattuale a trasferire attività finanziarie al possessore dell'azione. Quando le azioni privilegiate non sono rimborsabili, la classificazione corretta è determinata dagli altri diritti in esse incorporati. La classificazione si basa dunque su una valutazione della sostanza degli accordi contrattuali e sulle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale. Quando le distribuzioni ai possessori delle azioni privilegiate avvengono a discrezione dell'emittente, le azioni sono strumenti rappresentativi di capitale.

 
Mario Leone

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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