Lo scontrino parlante non viola la privacy - Risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007.


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Lo scontrino parlante non viola la privacy - Risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007.
Autore: Alessandra Gambadoro - aggiornato il 06/07/2007
N° doc. 3614
06 07 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007

Lo scontrino parlante non viola la privacy

I dati su oneri deducibili o che danno diritto a detrazione sono forniti dal contribuente facoltativamente se intende avvalersi di benefici fiscali. L'A.F. è soggetto autorizzato al trattamento di dati sensibili
 
Il contenuto dettagliato dello scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie non determina violazione della privacy dei contribuenti. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha risposto alle perplessità manifestate da un farmacista sull'applicazione della disposizione introdotta dall'ultima Finanziaria in materia di deducibilità/detraibilità delle spese mediche.

I commi 28 e 29 della legge n. 296/2006 hanno infatti introdotto, con decorrenza 1° luglio 2007, un'ulteriore condizione per il riconoscimento del beneficio fiscale relativo all'acquisto di medicinali: la spesa deve essere certificata con fattura o "scontrino parlante" da cui risultino natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché codice fiscale del destinatario (fino al 31 dicembre 2007 - specifica la norma - "...nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario...").

La risoluzione, in prima battuta, precisa che, affinché siano soddisfatti i citati requisiti, è sufficiente che sul documento fiscale sia riportata - quale indicazione della natura - la dizione generica di "farmaco" o "medicinale", ma - dal momento che la norma richiede, tra l'altro, l'informazione sulla qualità del prodotto - occorre che venga espressa anche la denominazione del farmaco.

Circa i dubbi espressi dall'interpellante sulla possibile violazione della privacy dei contribuenti, l'Agenzia, dopo aver ricordato che i dati relativi agli oneri deducibili e/o detraibili sono forniti dal contribuente facoltativamente solo quando intende avvalersi dei benefici fiscali (come risulta illustrato nell'informativa contenuta nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi), rappresenta che il Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003) inserisce l'Amministrazione finanziaria tra i soggetti pubblici autorizzati al trattamento dei "dati sensibili", tra i quali rientrano anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Inoltre - conclude la risoluzione - già prima della modifica normativa introdotta dalla Finanziaria 2007, le informazioni su natura e qualità dei prodotti erano e sono desumibili dalla ricetta medica che, relativamente ai farmaci soggetti a prescrizione, il contribuente può essere chiamato ad esibire agli uffici fiscali per fruire della detrazione/deduzione per le spese sanitarie.

Sull'argomento, infine, va ricordato che, con nota del 28 giugno scorso, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che, per venire incontro alle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori del settore, fino al 31 dicembre 2007 lo scontrino parlante potrà essere sostituito da una attestazione rilasciata dal farmacista, contestualmente allo scontrino fiscale, nella quale vanno specificate natura, qualità e quantità dei prodotti venduti.

 
Alessandra Gambadoro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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