Locazioni a cavallo della manovra-bis. Fisco buono con i ritardatari - Risoluzione n. 114/E del 24 maggio 2007.


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Locazioni a cavallo della manovra-bis. Fisco buono con i ritardatari - Risoluzione n. 114/E del 24 maggio 2007.
Autore: Alfonso Lucarelli - aggiornato il 24/05/2007
N° doc. 3389
24 05 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 114/E del 24 maggio 2007

Locazioni a cavallo della manovra-bis
Fisco buono con i ritardatari

Attivabile l'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la mancata registrazione del contratto entro lo scorso 18 dicembre
 
Danni limitati per quanti abbiano omesso di procedere, entro lo scorso 18 dicembre, alla registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di locazione di immobili strumentali, in corso alla data del 4 luglio 2006, e che, in base alla disciplina ante "Visco-Bersani" erano soggetti a Iva. Il contribuente che dovesse trovarsi in tale situazione può, infatti, regolarizzare la propria posizione, registrando l'atto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso per il pagamento della sanzione in maniera ridotta.
L'indicazione arriva dall'Agenzia delle entrate con la
risoluzione n. 114/E del 24 maggio 2007, emanata in risposta a un'istanza di interpello.

La normativa
La cosiddetta "manovra d'estate", nell'introdurre un quasi generalizzato regime di esenzione dall'Iva per le locazioni, ha regolato l'applicazione del nuovo regime di tassazione ai contratti che, in corso di esecuzione al 4 luglio, non erano stati assoggettati a registrazione in quanto imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per questi ultimi le parti erano chiamate a:
  • presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale, ove la locazione avesse a oggetto beni immobili strumentali, eventualmente esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva
  • versare l'imposta di registro nella misura dell'1 per cento su una base imponibile determinata dall'ammontare dei canoni imputabile al periodo che va dal 4 luglio fino alla scadenza contrattuale.

L'Agenzia delle entrate, con i provvedimenti direttoriali del 14 settembre e del 29 novembre 2006, ha stabilito tempistica e modalità degli adempimenti appena descritti, fissando, da ultimo, il 18 dicembre quale termine entro cui procedere alla loro esecuzione.

Il quesito e la soluzione
Oggetto del quesito era un contratto di locazione commerciale, assoggettato a Iva, della durata di sei anni, a decorrere dal 15 marzo 2005. La società istante chiedeva, non avendo effettuato la registrazione entro lo scorso 18 dicembre, se fosse stato possibile procedere alla regolarizzazione della sua situazione mediante utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, dal momento che, nel rispetto dei limiti temporali, la violazione non era stata ancora contestata e comunque non erano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali avesse conoscenza. Nell'istanza si chiedeva, altresì, se fosse stato possibile esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva.

La risoluzione n. 114/E, dando risposta positiva all'istanza, ha illustrato le modalità attraverso cui mettersi in regola. In sintesi, il contribuente deve:

  1. registrare per via telematica, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, il contratto di locazione
  2. corrispondere
    • l'imposta di registro nella misura dell'1 per cento del canone annuo rivalutato, rapportato al periodo dal 4 luglio 2006 alla scadenza annuale del contratto
    • gli interessi di mora calcolati al tasso legale (attualmente 2,5 per cento) con maturazione giorno per giorno, dal 18 dicembre 2006 (data di scadenza per la registrazione) alla data di perfezionamento del ravvedimento
    • la sanzione amministrativa per omessa registrazione, nella misura ridotta pari al
      • 15 per cento dell'imposta dovuta (un ottavo del 120 per cento dell'imposta dovuta, minimo previsto), se il ravvedimento interviene entro il novantesimo giorno dalla scadenza del 18 dicembre 2006
      • 24 per cento dell'imposta dovuta (un quinto di 120 per cento), se il ravvedimento interviene oltre il novantesimo giorno ma entro un anno dall'omissione (termine entro cui è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso).

L'Amministrazione finanziaria ha, infine, anche accordato al contribuente la possibilità di esercitare, con la registrazione, l'opzione per l'imponibilità Iva (utilizzando il codice "10"), "atteso che - con comportamento concludente - il contribuente ha emesso fatture con addebito dell'IVA anche dopo" il 4 luglio 2006.

 
Alfonso Lucarelli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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