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Locazioni pluriennali di aziende: nessun via libera al rimborso del Registro.
Autore:
Marcello Maiorino
- aggiornato il
15/02/2007
N° doc. 2104
15 02 2007 - Edizione delle 13:00
Ordinanza della Corte costituzionale n. 461 del 28 dicembre 2006
Locazioni pluriennali di aziende
Nessun via libera al rimborso del Registro
Non è stata adeguatamente motivata l’asserita omogeneità di tale fattispecie a quella dell’affitto di immobili urbani
La Consulta, con l’ordinanza n. 461 del 28 dicembre 2006, ha dichiarato inammissibile, in relazione agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma terzo, del Testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131/1986), poiché il “giudice a quo” non ha motivato circa l'asserita omogeneità delle situazioni da lui poste a raffronto, aventi a oggetto la locazione pluriennale di immobili urbani e l'affitto pluriennale di azienda, limitandosi ad affermare “l’evidente similitudine” delle fattispecie prese in considerazione, ai fini dell'applicazione della relativa tassazione, quando il legislatore, per la locazione di immobili urbani, ha previsto un meccanismo incentivante di pagamento in un'unica soluzione solo per consentire all'Erario di incamerare anticipatamente gli importi dell'imposta dovuti, senza modificare il carattere annuale del tributo.
La questione è stata promossa in occasione di una controversia pendente dinanzi alla Ctp di Ferrara, promossa da una società a responsabilità limitata che lamentava l’illegittimità del rifiuto opposto dal competente ufficio finanziario, avverso la richiesta di parziale rimborso dell’imposta di registro versata in relazione a un contratto di affitto di azienda.
La società aveva stipulato, quale conduttrice, un contratto di affitto di azienda per la durata di sei anni, pattuendo quale corrispettivo un canone annuo. La conduttrice aveva versato l'imposta di registro nella misura del tre per cento del complessivo ammontare dei canoni pattuiti per l'intera durata contrattuale; era successivamente intervenuta l'anticipata risoluzione del contratto, in seguito alla quale la società aveva richiesto all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta di registro per la parte corrispondente al periodo contrattuale successivo alla suddetta risoluzione.
La ricorrente ha fatto riferimento al contenuto precettivo dell’articolo 17, comma 3, del Testo unico dell’imposta di registro, che testualmente recita: “
in caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso
”.
Il giudice rimettente ha fatto presente che tale disposizione normativa, non prevedendo il diritto del contribuente al parziale rimborso del tributo nel caso - dal rimettente ritenuto analogo - di risoluzione anticipata di contratti pluriennali di affitto di azienda, comporterebbe l'ingiustificata disparità di trattamento di fattispecie simili, con conseguente violazione dei principi costituzionali di eguaglianza dei cittadini, di capacità contributiva, e di imparzialità della Pubblica amministrazione, scolpiti, rispettivamente, dagli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione.
I lamentati profili di incostituzionalità si sono concentrati, in particolare, sulla asserita violazione dell’articolo 3, atteso che l’esclusione del diritto del contribuente al rimborso si sarebbe posto in contrasto con il principio di eguaglianza, creando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al non dissimile caso della risoluzione anticipata dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, per il quale, invece, la norma espressamente prevede il diritto di rimborso a favore del contribuente, ove questi abbia esercitato l'opzione di versare in unica soluzione l'imposta di registro, calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale.
La Consulta, per quanto concerne la dedotta violazione dell’articolo 3 della Costituzione, ha ritenuto che il giudice della Ctp non abbia adeguatamente motivato circa l'asserita omogeneità delle situazioni da lui poste a raffronto, ma si sia limitato ad affermare la presunta similitudine delle due fattispecie prese in considerazione ai fini dell'applicazione della relativa tassazione; la motivazione sarebbe stata, invece, necessaria dal momento che per il giudice
a quo
erano comparabili fattispecie che il legislatore, in ragione delle peculiari esigenze sociali sottese ai contratti di locazione di immobili urbani, ha avuto cura di differenziare nettamente, mediante la previsione per detti contratti di una disciplina, anche fiscale, derogatoria rispetto a quella generale.
La Corte, pertanto, ha osservato che nell’ordinanza di rimessione andavano indicate le ragioni per le quali, avrebbe dovuto estendersi ai contratti pluriennali di affitto di azienda il peculiare regime dell'imposta di registro previsto esclusivamente per le locazioni pluriennali di immobili urbani.
Marcello Maiorino
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