Margini di manovra sul disavanzo da annullamento.


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Margini di manovra sul disavanzo da annullamento.
Autore: M. Chiara Bernabò Silorata e Vito - aggiornato il 29/08/2007
N° doc. 3866
29 08 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Disposizioni antielusive

Margini di manovra sul disavanzo da annullamento

L'attenzione è posta su quello affrancato gratuitamente in ossequio alla vecchia normativa
 
L'ultima riforma fiscale ha notevolmente limitato le possibilità di utilizzo elusivo delle operazioni di fusione. E' stata, difatti, eliminata la possibilità di attribuire rilevanza fiscale ai disavanzi da concambio o annullamento, sia gratuitamente che con pagamento d'imposta sostitutiva, derivanti da operazioni di scissione o fusione, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le norme transitorie, tuttavia, hanno fatto salva l'applicazione degli effetti del riconoscimento gratuito del disavanzo per le operazioni deliberate sino al 30 aprile 2004.

La riforma fiscale attuata con il Dlgs n. 344/2003 ha notevolmente limitato le possibilità di utilizzo elusivo delle operazioni di fusione. Il citato decreto, difatti, ha eliminato la possibilità di attribuire rilevanza fiscale ai disavanzi da concambio o annullamento, sia gratuitamente che con pagamento d'imposta sostitutiva, derivanti da operazioni di scissione o fusione effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le norme transitorie, tuttavia, hanno fatto salva l'applicazione degli effetti del riconoscimento gratuito del disavanzo per le operazioni deliberate sino al 30 aprile 2004.

Di conseguenza, tuttora possono presentarsi all'attenzione degli organi di controllo dei casi nei quali la fusione tra due società abbia generato un disavanzo di fusione che, affrancato gratuitamente, sia stato imputato ad avviamento o a rivalutazione dei beni della società risultante dalla fusione.
In questo caso, il contribuente gode del vantaggio di dedurre i relativi ammortamenti, quantificabile nella differenza tra l'aliquota con la quale è stato affrancato il disavanzo (0 per cento) e quella ordinaria di deduzione degli ammortamenti.

La finalità principale del precedente regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione, con l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte, era la rimozione degli ostacoli di carattere tributario all'assunzione, da parte dei comparti produttivi nazionali, della struttura aziendale e giuridica più soddisfacente in relazione agli obiettivi imprenditoriali da conseguire.
La normativa prevedeva, in particolare, il riconoscimento fiscale del disavanzo da annullamento senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva(1) in ipotesi tassativamente elencate(2).

In relazione a questa tipologia di operazioni si pone il problema se la rilevanza fiscale del disavanzo da fusione affrancato gratuitamente possa essere disconosciuta in applicazione dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973. Si potrebbe affermare, difatti, che nel caso di affrancamento gratuito del disavanzo è lo stesso sistema tributario che consente di non ricorrere all'affrancamento oneroso per evitare una doppia imposizione economica sui medesimi plusvalori, non configurandosi pertanto il requisito del vantaggio tributario richiesto per l'applicazione della norma antielusiva.

A tal riguardo occorre considerare che le operazioni di fusione rientrano tra quelle indicate nel comma 3 dell'articolo 37-bis, Dpr n. 600/1973, e che pertanto l'Amministrazione finanziaria può disconoscere l'eventuale vantaggio tributario derivante da dette operazioni, qualora non siano suffragate da valide ragioni economiche e siano finalizzate a ottenere vantaggi tributari aggirando obblighi e divieti posti dall'ordinamento tributario.

In ordine al vantaggio tributario che può derivare da operazioni di fusione con disavanzo affrancato gratuitamente, tuttavia, si potrebbe argomentare che in tali ipotesi il riconoscimento a titolo gratuito dei maggiori valori iscritti in bilancio sia finalizzato a evitare un handicap fiscale, conseguente a una doppia imposizione economica piuttosto che rappresentare un beneficio di carattere tributario a favore del contribuente.
E' indubbio, infatti, che l'affrancamento gratuito era stato previsto dal legislatore al fine di evitare una doppia tassazione economica, riconoscendo rilevanza fiscale al disavanzo da fusione laddove lo stesso fosse derivato da plusvalori in precedenza assoggettati a tassazione.

Logica conseguenza di tale argomentazione sarebbe che la fattispecie in esame non costituirebbe in nessun caso un'ipotesi di sfruttamento di un vantaggio indebito, bensì l'esercizio di una lecita opzione di risparmio d'imposta consentita dalla legge.
Ne deriverebbe, pertanto, l'inapplicabilità della norma generale antielusiva, per l'impossibilità di realizzare il fine ultimo del comportamento potenzialmente elusivo rappresentato dall'ottenimento di un risparmio d'imposta.

Tale argomentazione, tuttavia, non appare assorbente rispetto al rilievo che anche l'eliminazione di un fenomeno di doppia imposizione rappresenta pur sempre un vantaggio tributario, e che qualora tale vantaggio sia conseguito mediante un disegno privo di valide ragioni che concretizzi un aggiramento di obblighi o divieti presenti nell'ordinamento tributario, tale disegno configuri un'operazione elusiva censurabile.

Si consideri, a tal riguardo, che la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 82 del 6 novembre 2002, ha ribadito l'applicabilità dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 alle operazioni di fusione in generale, non prevedendo alcuna distinzione per quelle da cui origina un disavanzo affrancabile gratuitamente, tanto più che la medesima circolare ha identificato un unico vantaggio tributario collegato al riconoscimento fiscale, in esenzione d'imposta o con trattamento fiscale agevolato, dei maggiori valori iscritti nell'attivo del bilancio(3).

La soluzione prospettata, peraltro, è suffragata dalle disposizioni del comma 5, dell'articolo 1, Dl n. 209/2002, nonché dai relativi chiarimenti contenuti nel documento di prassi da ultimo citato, che prevede la possibilità per il contribuente di impedire ogni accertamento tributario ai sensi dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione e scissione, nei limiti e alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6, Dlgs. 358/1997, mediante il versamento di una somma pari al sei per cento dei predetti maggiori valori.

Tale disposizione, difatti, nella misura in cui introduce la facoltà per il contribuente di precludere, mediante versamento di una somma di denaro, eventuali contestazioni relative ai maggiori valori iscritti ai sensi delle disposizioni da ultimo citate e, dunque, iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote fiscalmente riconosciuto senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, cosiddetto "affrancamento gratuito", conferma implicitamente la possibilità di applicare la norma antielusiva anche alle ipotesi di cui trattasi qualora detta facoltà non venga esercitata.

In conclusione si ritiene che dal riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell'affrancamento gratuito del disavanzo da fusione derivi un vantaggio tributario(4) che può costituire presupposto per l'applicazione della norma antielusiva generale di cui all'articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973.

La lecita pianificazione fiscale, pertanto, assumerà i connotati dell'elusione fiscale quando il risparmio d'imposta correlato all'affrancamento del disavanzo diviene indebito, derivando non dalla scelta fiscalmente più conveniente tra una pluralità di alternative previste dal sistema tributario e aventi pari dignità, bensì dalla scelta di soluzioni che portano a uno stravolgimento dei principi del sistema tributario, qualificandosi come "manipolazioni, scappatoie e stratagemmi", prive di valide ragioni economiche.

NOTE:
1) L'articolo 6, comma 1 del Dlgs n. 358/1997, difatti, regolamentava il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio, a condizione che tali maggiori valori fossero assoggettati a imposta sostitutiva.

2) "I maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto: a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102, concernente le modalità di applicazione della imposta sostitutiva nonché ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del presente decreto; b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente; c) delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo".

3) "…la possibilità di contestare l'elusività di operazioni, anche complesse, nell'ambito delle quali siano state inserite una fusione o una scissione, nell'ipotesi in cui il disavanzo da esse emergente sia stato allocato su beni iscritti, originando maggiori valori degli stessi."

4) L'Agenzia delle Entrate ha chiarito nella citata circolare del 06/11/2002, n. 82 che: "Uno dei principali vantaggi tributari che possono derivare dalle operazioni di fusione e scissione è proprio quello collegato al riconoscimento fiscale, in esenzione d'imposta o con trattamento fiscale agevolato, dei maggiori valori iscritti nell'attivo del bilancio della società incorporante o beneficiaria a seguito dell'imputazione del disavanzo da annullamento".

 
M. Chiara Bernabò Silorata e Vito Furnari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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