Maxi compensazioni solo se autorizzate. Necessaria una comunicazione all'Agenzia delle entrate se l'importo supera i 10mila euro.


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Maxi compensazioni solo se autorizzate. Necessaria una comunicazione all'Agenzia delle entrate se l'importo supera i 10mila euro.
Autore: Eleonora Mennella - aggiornato il 15/01/2007
N° doc. 1985

Finanziaria 2007

Maxi compensazioni solo se autorizzate

Necessaria una comunicazione all'Agenzia delle entrate se l'importo supera i 10mila euro

Con i commi 30 e 31 dell'articolo unico della Finanziaria 2007, il legislatore è intervenuto in maniera più incisiva sulle disposizioni vigenti in materia di compensazione ex articolo 17 del Dlgs n. 241/97.
Al fine di contrastare l'indebito impiego di crediti in compensazione, con il comma 30(1) è stato introdotto un nuovo obbligo a carico dei contribuenti titolari di partita Iva che vogliono utilizzare maxi-crediti: entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare la compensazione, per importi superiori a euro 10mila, tali soggetti devono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate un'apposita richiesta per l'utilizzo dei crediti in compensazione. In particolare, nella preventiva richiesta devono essere indicati "l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione".

A seguito dell'invio telematico, si possono avere due diversi esiti:

  1. la formazione del silenzio-assenso, in mancanza di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate (entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione)
  2. diniego dell'ufficio.

Il nuovo adempimento non è immediatamente operativo. Più precisamente, con il comma 31 della legge finanziaria(2), il legislatore ha demandato la definizione della procedura di richiesta preventiva all'emanazione di un provvedimento ad hoc del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si rivela indispensabile, infatti, predisporre il modello della comunicazione preventiva degli importi da compensare, nonché il software per l'invio telematico.

Di rilevante interesse è, inoltre, il costrutto normativo che, sempre al comma 31, lascia intravedere la possibilità di introdurre il nuovo meccanismo anche "progressivamente", ossia per tipologia di contribuenti ovvero per tributi compensabili, secondo un modus operandi già adoperato in passato dal legislatore per ampliare gradualmente l'ambito di operatività dell'istituto della compensazione ex articolo 17 del Dlgs n. 241/97, dai punti di vista soggettivo e oggettivo(3). Ovviamente, compito del provvedimento dell'Agenzia delle entrate resta anche quello di indicare le cause ostative per le quali gli uffici provvedono a denegare la compensazione (che si affiancano a quelle legate all'inesistenza del credito stesso), nonché quello di stabilire le procedure di controllo volte a impedire l'utilizzo indebito di crediti.

Questo nuovo meccanismo va a situarsi nell'alveo delle novità in materia di compensazioni, apportate con la manovra d'estate(3). Da un lato, sempre per scoraggiare l'illegittimo utilizzo di crediti in compensazione, con il Dl 223/2006 è stato previsto il reato di indebita compensazione, per chi utilizza crediti inesistenti o non spettanti per importo superiore a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta (articolo 35, comma 7, che ha introdotto il nuovo articolo 10-quater del Dlgs 74/2000). Dall'altro lato, con il Dl 262/2006 (all'articolo 2, comma 13), allo scopo di rafforzare gli strumenti della riscossione coattiva, è stata predisposta un'utile procedura di compensazione, da adoperare in sede di espletamento dei controlli preventivi, propedeutici all'erogazione dei rimborsi d'imposta in presenza di iscrizioni a ruolo.

NOTE:
1) Il comma 30 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 così recita: "Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso".

2) Il comma 31 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 dispone quanto segue: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti".

3) Vedi "Introduzione della compensazione e sua evoluzione in ambito tributario", in FISCOoggi del 28 e 29 dicembre 2006.


Eleonora Mennella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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