Medici 'autonomi': come e quando comunicare i compensi.


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Medici 'autonomi': come e quando comunicare i compensi.
Autore: Stefano Latini - aggiornato il 17/12/2007
N° doc. 5116
14 12 2007 - Edizione delle 16:30  
 
Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate

Medici "autonomi": come e quando comunicare i compensi

Approvati termini e modalità per la trasmissione telematica dei dati
 
Tutto pronto per l'invio all'agenzia delle Entrate, da parte delle strutture sanitarie private, delle comunicazioni telematiche con l'ammontare dei compensi riscossi da ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni di lavoro autonomo rese all'interno delle stesse strutture. E' stato, infatti, firmato oggi, dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Massimo Romano, il provvedimento con il quale, insieme all'approvazione del modello da utilizzare per l'inoltro della comunicazione, sono anche definiti i termini e le modalità tecniche relative alla sua trasmissione.

I soggetti obbligati all'utilizzo del modello sono "le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari".

Dati oggetto della comunicazione
Riguardo alle informazioni da trasmettere all'agenzia delle Entrate, oltre ai dati identificativi delle strutture sanitarie, sui modelli dovranno essere riportati i codici fiscali e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche nonché "l'importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente".

Termini e modalità per la trasmissione
La comunicazione dovrà essere inviata, a decorrere dall'anno 2008, esclusivamente in via telematica (Entratel o Fisconline) all'agenzia delle Entrate entro il 30 aprile di ciascun anno, riferita ai compensi percepiti l'anno precedente.
Si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione da parte dell'agenzia delle Entrate del file contenente i dati della comunicazione, salvo nei seguenti casi: mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro; codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, in quanto lo stesso file risulta inviato più volte; file non elaborabile perchè non verificato utilizzando l'apposito software di controllo; mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati nel caso di invio effettuato da un soggetto di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del Dpr n 322/1998. Il verificarsi di una di queste circostanze sarà comunicato, sempre per via telematica, all'interessato, il quale è tenuto a riproporre la trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi all'eventuale comunicazione di scarto.
L'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito internet un prodotto informatico denominato Cossp da utilizzare per l'invio dei dati.
 
Stefano Latini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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