Min.Lavoro: chiarimenti in materia di interdizione anticipata dal lavoro
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera circolare 25/I/0005249 del 17 aprile 2008, fornisce alcuni chiarimenti in materia di interdizione anticipata dal lavoro (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del T.U. n. 151/2001).
La nota ricorda che in caso di interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione o pregresse patologie che si teme possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la relativa domanda si intende accolta decorsi 7 giorni dalla sua presentazione ed il provvedimento "decorrerà dalla data d'inizio dell'astensione dal lavoro".
Viceversa, il provvedimento di interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni di lavoro a rischio, presuppone un accertamento da parte della DPL circa l'impossibilità , per il datore di lavoro, di adottare misure volte alla eliminazione dei rischi per la salute della lavoratrice, ferma restando la possibilità di disporre l'astensione, anche prima di tale accertamento, "allorquando il datore (...) produca una dichiarazione (...)la quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, l'impossibilità di adibirla ad altre mansioni". In tal caso l'interdizione dal lavoro "decorrerà dalla data del provvedimento stesso".