IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come sostituito dall'art. 2, comma 562, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
Vista in particolare la lettera d) del citato art. 2, comma 562,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che demanda ad un decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la
definizione di un massimale di retribuzione per l'esonero dal
versamento dei contributi di cui possono fruire i soggetti ivi
individuati, per il periodo, alle condizioni, per la durata e secondo
le modalita' specificati dalla medesima disposizione;
Ritenuto di assumere, quale parametro di riferimento per la
definizione del menzionato massimale di retribuzione, l'art. 7, comma
1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
Vista la decisione della Commissione UE n. C(2009)8126 del 28
ottobre 2009;
Rilevata la necessita' di dare attuazione alla disposizione recata
dal citato art. 2, comma 562, lettera d), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sostitutivo dell'art. 1, comma 341, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori, previsto
dall'art. 2, comma 562, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sostitutivo dell'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, di cui possono fruire tutti i soggetti ivi individuati,
il massimale annuo di retribuzione e' commisurato al limite minimo di
retribuzione giornaliera di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, come modificato
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
annualmente vigente.
2. Resta fermo quanto previsto dal citato art. 2, comma 562,
lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostitutivo
dell'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, circa
il periodo, le condizioni, la durata e le modalita' di fruizione del
beneficio contributivo.
3. La definizione delle modalita' di attuazione del presente
decreto e' rimessa alle determinazioni dell'ente impositore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2009
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
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