Min. Lavoro: estensione dei divieti di cui all'art.16 Dlvo 151/01 ai datori per lavoratrici a progetto
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. l247 del 23 ottobre 2007, ha esteso l'applicazione del divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata.
Decreto Legislativo n. 151/2001
Art. 16
Divieto di adibire al lavoro le donne
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.