Modello 730, istruzioni dettagliate per Caf e professionisti abilitati


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Modello 730, istruzioni dettagliate per Caf e professionisti abilitati
Autore: Fisco Oggi - Alessandra Gambadoro - aggiornato il 04/05/2009
N° doc. 10957

Modello 730, istruzioni dettagliate per Caf e professionisti abilitati

Ampliato l'elenco delle province in cui è attivo il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni
Chi deve presentare il modello, quali sono le date da ricordare, come si svolge l'attività di controllo da parte dei Caf sulla documentazione presentata dal contribuente per attestare la veridicità delle informazioni presenti in dichiarazione. Questi alcuni dei principali contenuti della circolare n. 21/E del 4 maggio.

Il modello 730, compilato e sottoscritto, e il modello 730-1 per la scelta dell'otto e del cinque per mille, vanno presentati al sostituto d'imposta (termine scaduto il 30 aprile scorso) o al Caf, ai consulenti del lavoro, ai dottori commercialisti e agli esperti contabili entro il 1° giugno. Il contribuente deve conservare la documentazione relativa ai dati dichiarati nel 2009 fino al 31 dicembre 2013 ed esibirla su eventuale richiesta di un ufficio delle Entrate. Sostituti, Caf e professionisti abilitati devono, invece, conservare le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione di quest'anno fino al 31 dicembre 2011.
Sostituti d'imposta
Il contribuente che ha scelto di presentare la dichiarazione al proprio datore di lavoro non ha l'obbligo di allegare alcuna documentazione che attesti le informazioni dichiarate. Scaduto il termine di consegna, il sostituto provvede alle operazioni di liquidazione e, se dovesse riscontrare delle incongruenze nella dichiarazione, deve informare il dipendente che, entro i termini stabiliti, dovrà presentare il modello Unico 2009 Persone fisiche.
Entro il 31 maggio 2009 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione del modello. L'invio telematico dei dati all'agenzia delle Entrate, invece, avverrà entro il 30 giugno, termine fissato solo per quest'anno al 15 luglio dal decreto "milleproroghe". Se ha effettuato delle rettifiche sulla dichiarazione ricevuta dal dipendente, il sostituto dovrà trasmettere sia quella originaria che quella contenente le modifiche.
Caf e professionisti
I contribuenti possono consegnare il modello 730 anche a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, esperto contabile).
In questo caso, va presentata anche la documentazione necessaria per permettere la verifica della veridicità dei dati dichiarati. Se durante l'elaborazione dei dati emergono situazioni che non consentono l'utilizzo del modello, il Caf o il professionista deve avvertire l'assistito perché possa presentare il modello Unico 2009 Persone fisiche.
Caf e professionisti devono consegnare al contribuente entro il 15 giugno copia della dichiarazione e il relativo prospetto di liquidazione delle imposte. Entro il 30 giugno, invece, va comunicato al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione, per permettere le operazioni di conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio. I sostituti restituiscono al Caf o al professionista abilitato entro quindici giorni una copia dei risultati contabili ricevuti. Infine, l'invio telematico all'agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni e nei prospetti di liquidazione va effettuato entro il 15 luglio anche da parte dei Caf e dei professionisti.
Diversa, invece, la gestione del flusso informativo tra Caf, Agenzia e i sostituti d'imposta che hanno il domicilio fiscale nelle seguenti province: Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona e Viterbo. L'elenco comprende sia le province dove l'operazione è partita in via sperimentale nel 2008 sia quelle aggiunte quest'anno con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 23 gennaio 2009.
In base alle nuove disposizioni, l'Agenzia rende disponibile ai Caf l'elenco dei sostituti che, entro il 31 marzo scorso, hanno comunicato l'utenza telematica (Fisconline o Entratel) o il nome dell'intermediario presso cui intendono ricevere i dati contabili dei modelli 730-4 dei loro dipendenti. I Centri di assistenza fiscale, a loro volta, trasmetteranno entro il 30 giugno alle Entrate i modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi relativi ai dipendenti di quei sostituti d'imposta.
L'Agenzia - come previsto dal citato provvedimento direttoriale - comunicherà ai Caf la ricezione del modello 730-4 nei successivi cinque giorni, invierà ai sostituti d'imposta i risultati contabili delle dichiarazioni 730 entro dieci giorni dalla ricezione e confermerà ai centri di assistenza fiscale, entro due settimane, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.
Controlli sulla documentazione
Il Caf e il professionista abilitato devono controllare la conformità dei dati dichiarati con le certificazioni allegate dal contribuente. In particolare, va verificata la documentazione riguardante: le ritenute indicate nella dichiarazione (Cud e altri certificati dei sostituti d'imposta); gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente; l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi; la stipula del contratto di mutuo per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa; le spese sostenute nel 2008 per gli oneri deducibili o per cui spetta la detrazione d'imposta (ad esempio, quelle per interventi di recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso di spese per farmaci, dal 1° gennaio 2008 (come ribadito dalla circolare n. 18/E del 21 aprile scorso) l'acquisto va certificato esclusivamente con fattura o scontrino che specifichi la natura, la qualità e la quantità del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Per quanto riguarda gli oneri deducibili e/o detraibili, andrà verificata in particolare la documentazione relativa a premi di assicurazione sulla vita, al contratto di mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale, alla detrazione per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e a quella per gli investimenti di riqualificazione energetica. Il controllo va effettuato per ogni utilizzo fatto per ottenere la detrazione, a meno che il Caf sia già in possesso della documentazione perché presentata negli anni precedenti.
Cessazione di rapporto
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'espletamento delle operazioni di conguaglio (ad esempio, per i dipendenti della scuola con contratto a tempo determinato dal settembre 2008 a giugno 2009) o con aspettativa senza retribuzione, il sostituto non effettua il conguaglio a debito ma comunica ai contribuenti gli importi della dichiarazione che provvederanno essi stessi a versare.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta recupera, invece, i rimborsi da operare mediante una riduzione del versamento delle ritenute sui compensi erogati agli altri dipendenti.
Abruzzo
La circolare, infine, comunica che arriveranno presto istruzioni su come si svolgerà l'assistenza fiscale per i contribuenti residenti nei Comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 (per i quali, comunque, è stata disposta la sospensione dei pagamenti e degli altri adempimenti tributari).

Alessandra Gambadoro - pubblicato il 04/05/2009
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