Consentiranno il versamento delle somme irrogate a titolo di sanzione in un apposito capitolo di bilancio
Le sanzioni irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas potranno essere pagate attraverso il modello F23, utilizzando i codici istituiti dall’Agenzia con la risoluzione n. 58/E dell’11 marzo. Sono tre, in quanto riguardano non soltanto le sanzioni, ma anche gli eventuali interessi e maggiorazioni.
Si tratta di:
- 787T, per le sanzioni amministrative
- 788T, per gli interessi di mora
- 789T, per la maggiorazione del 10 per cento.
- 788T, per gli interessi di mora
- 789T, per la maggiorazione del 10 per cento.
Gli importi versati, per legge, vanno a costituire un fondo destinato a sostenere progetti in favore dei cittadini consumatori di energia elettrica e gas.
Per questo motivo, nel bilancio dello Stato, è stato istituito un capitolo ad hoc che “custodisce” tali somme.
Mediante i nuovi codici tributo, i pagamenti confluiranno direttamente nel fondo.
Tornando alle questioni pratiche, nel momento in cui si predispone l’F23, nello spazio “codice ufficio o ente” (campo 6) va indicato il codice dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas “QAE” e in “estremi dell’atto o del documento” (campo 10) vanno riportate le informazioni relative all’atto con il quale è richiesto il pagamento. I neonati codici andranno a posizionarsi nel campo 11.
r.fo. - pubblicato il 11/03/2009