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Mutui 'agevolati' anche per i pensionati.
Autore:
Annamaria Crisconio
- aggiornato il
23/11/2005
N° doc. 978
23 11 2005 - Edizione delle 15:30
Risoluzione n. 162/E del 15 novembre 2005
Mutui "agevolati" anche per i pensionati
Sui finanziamenti erogati dall'ente previdenziale all'
ex
dipendente è applicabile l'imposta sostitutiva
Con la
risoluzione n. 162/E
del 15 novembre, l'Agenzia delle Entrate ritorna sulla tematica dell'imposta sostitutiva sui mutui erogati da enti previdenziali ai propri iscritti e dipendenti(1), riconoscendone l'applicabilità anche ai finanziamenti concessi a chi non è più in servizio, perché in quiescenza.
L'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine costituisce un'agevolazione per il settore del credito, volta a sostituire con un unico prelievo di un importo pari allo 0,25 per cento dell'importo finanziato, quando tale operazione, posta in essere da aziende e istituti di credito autorizzati, ha una durata superiore a diciotto mesi.
Il quadro normativo di riferimento, costituito dagli articoli 15 e seguenti del Dpr n. 601 del 29 settembre 1973, è stato integrato dal decreto legge 3 agosto 2004 n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004 n. 257, che ha ampliato la sfera di applicazione del beneficio, includendovi i mutui concessi da enti, istituti, fondi e casse di previdenza nei confronti dei propri dipendenti e iscritti sempreché il finanziamento sia stato richiesto per acquistare un'immobile da adibire ad abitazione da parte di un soggetto in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 1 della nota II
bis
contenuta nella tariffa allegata al Dpr 26 aprile 1986 n. 131.
Occorre precisare che l'agevolazione in esame è rivolta all'ente che eroga il finanziamento, ma in realtà chi ne beneficia è il mutuatario, perché le imposte pagate dalle banche o dagli enti previdenziali in relazione al credito concesso sono ribaltate rispettivamente sul cliente o sul dipendente, anche in assenza della previsione normativa di un diritto di rivalsa.
Il quesito posto nell'istanza di interpello, da cui è scaturita la risoluzione(2) in esame, riguardava il profilo soggettivo: se sia applicabile la disciplina dell'imposta sostitutiva anche con riferimento a mutui concessi dall'ente previdenziale a una persona che non è più un suo dipendente perché regolarmente collocato a riposo(3).
L'Agenzia, accogliendo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente e richiamando i presupposti soggettivi schematizzati dalla circolare 9 maggio 2005, n. 19(4), ha esteso l'agevolazione anche a tale fattispecie.
Giova sottolineare che le argomentazioni addotte a sostegno della tesi favorevole al contribuente sono sia di natura strettamente giuridica, sia di natura equitativa.
Infatti, l'Agenzia ha specificato che l'ente previdenziale in questione, nella propria prassi operativa, documentata da circolari e delibere del Consiglio di amministrazione, ha sempre equiparato al "dipendente" colui che non è più legato all'ente dal rapporto di lavoro subordinato, ma vi resta legato come dipendente in quiescenza.
Questo aspetto è rafforzato anche dalla normativa fiscale, visto che l'articolo 49, comma 2, del Tuir, disponendo che "
costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati
", vuole equiparare a tutti gli effetti i pensionati ai lavoratori subordinati.
L'equità, intesa come esigenza di giustizia sostanziale, cui il nostro ordinamento giuridico dovrebbe tendere in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, implica che il legislatore eviti di disciplinare in modo diverso situazioni che, a parità di condizioni, si presentano analoghe nella sostanza.
Perciò, è corretto affermare che se un'agevolazione è concessa, anche se in modo indiretto, a una determinata categoria di soggetti, nel nostro caso i dipendenti dell'ente previdenziale, a maggior ragione deve spettare ad un'altra categoria più disagiata, nel nostro caso i pensionati del medesimo ente.
NOTE:
1) Vedi "
L'aliquota maggiorata riguarda solo le persone fisiche
" su FISCO
oggi
del 16 maggio 2005.
2) Seppur resa nella forma di "attività di consulenza giuridica" perché l'istanza di interpello era priva dei requisiti fissati dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
3) Si precisa che l'ente previdenziale, in virtù di un parere reso dalla propria Avvocatura generale, aveva escluso l'applicabilità dell'imposta sostitutiva ai contratti di mutuo stipulati dall'ente stesso con i propri
ex
dipendenti.
4)
"Il presupposto di natura soggettiva si verifica quando concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il soggetto che concede il mutuo sia un ente, un istituto, un fondo o una cassa, che persegue in via istituzionale finalità previdenziali
b) il mutuatario sia un dipendente del soggetto che eroga il finanziamento o un iscritto allo stesso.
Annamaria Crisconio
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