Naviga in brutte acque il leasing finanziario.


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Naviga in brutte acque il leasing finanziario.
Autore: Angelo D'Andrea - aggiornato il 03/09/2007
N° doc. 3878
03 09 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Commissione tributaria provinciale di Treviso

Naviga in brutte acque il leasing finanziario

All'attenzione dei giudici la determinazione forfetaria della base imponibile Iva per i canoni di locazione delle imbarcazioni
 
L'utilizzo delle unità di diporto al di fuori delle acque territoriali comunitarie, presupposto per l'assoggettamento "parziale" a Iva del canone di leasing dell'imbarcazione, va verificato. Non basta, cioè, limitarsi ad affermare di non poter determinare il tempo di utilizzo delle stesse in ambito extra Ue, applicando, poi, le percentuali forfetarie, fissate con la circolare n. 49/E del 2002 in funzione delle caratteristiche dell'imbarcazione. Questi i rilievi mossi dall'agenzia delle Entrate a sostegno di un accertamento, condivisi dalla Ctp di Treviso nella sentenza n. 55 del 7 luglio 2007.

Nel 2005 la Guardia di Finanza aveva contestato a una società di leasing finanziario di aver impropriamente applicato l'Iva a "regime speciale", con un'aliquota forfetaria commisurata sul 50 per cento del canone di locazione di un'imbarcazione. Si trattava, dunque, secondo le fiamme gialle, di recuperare l'Iva relativa alle annualità 2002 e 2003. Scattato l'accertamento dell'ufficio delle Entrate di Treviso, tutto lasciava pensare che tre società avessero trovato il modo di usufruire, senza averne diritto, degli effetti positivi di un beneficio fiscale.

Punto di partenza, la fornitura di un natante da parte della società A alla società B. Quest'ultima, essendo una società finanziaria, aveva stipulato un contratto di leasing a favore della società C, disponendo verso la stessa l'uso dell'imbarcazione.
In sostanza, il meccanismo descritto si basa su una tipica, ma allo stesso tempo ingegnosa, triangolazione: C, da un lato, subnoleggia l'imbarcazione ad A che di fatto la utilizza e, dall'altro, chiede a B di applicare l'Iva solo sul 50 per cento del canone di leasing. Su quest'ultimo punto, è la circolare n 49/2002 che ne dà facoltà, ma ovviamente a una condizione: l'imbarcazione da diporto deve essere utilizzata fuori dalle acque territoriali dell'Unione europea.
Pur di non causare l'esodo di natanti verso più favorevoli lidi e paradisi fiscali, la legge italiana prevede un'Iva a forfait per chi, navigando da diporto in acque extra Ue, lo dichiari alle autorità.

Nel caso preso in esame, quando nel corso dell'accertamento l'ufficio delle Entrate di Treviso aveva cercato di venire in possesso di tale dichiarazione, la società C si era limita ad affermare di non poter determinare in quali acque (europee o extraeuropee) si concretizzava l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione. Di fronte a questa incertezza, la stessa società C non aveva avuto, tuttavia, alcun dubbio nel richiedere alla società B di leasing l'applicazione del regime Iva agevolato, sulla base della "plausibilità" della navigazione nell vicine acque non europee.

Ed è questo il punto. Infatti, secondo l'ufficio, i presupposti per l'applicazione del beneficio fiscale, come specificato nella citata circolare n. 49/2002, vanno in ogni modo verificati, se del caso, anche estensivamente rispetto all'effettivo fruitore del natante. Dai controlli incrociati era, peraltro, risultato che la barca era stata utilizzata, seppure poche volte, sempre in acque Ue.

 
Angelo D'Andrea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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