Navigazione tranquilla verso la tonnage tax (1).


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Navigazione tranquilla verso la tonnage tax (1).
Autore: Domenico Buono - aggiornato il 24/01/2008
N° doc. 7560
24 01 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Tra i chiarimenti dell'Agenzia e le novità della Finanziaria

Navigazione tranquilla verso la tonnage tax (1)

Un riepilogo dei punti salienti del regime opzionale di determinazione del reddito imponibile
 
La tonnage tax è stata sicuramente una delle "protagoniste" del fine 2007. La circolare dell'agenzia delle Entrate prima, la n. 72/E del 21 dicembre, e le novità in materia introdotte dalla Finanziaria 2008 impongono e consentono un riepilogo dei punti più rilevanti del regime opzionale di determinazione del reddito imponibile derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale (decreto legge 457/1997), aventi tonnellaggio superiore alle cento tonnellate di stazza netta e destinate a identificate attività.

Il regime (disciplinato dagli articoli da 155 a 161 del Tuir nonché dal decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 giugno 2005) è attivabile, si è detto, "su base opzionale", qualora le navi siano destinate alle attività di trasporto merci, passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare. Per effetto della scelta, in luogo dell'applicazione del metodo analitico, il reddito imponibile di ogni nave della flotta viene determinato in via forfetaria moltiplicando le tonnellate di stazza netta della nave per importi che variano a seconda degli scaglioni di tonnellaggio e per i giorni di utilizzo effettivo della stessa.

Ambito soggettivo
Società di persone
Qui interviene una delle modifiche apportate dall'ultima legge finanziaria. L'applicabilità del regime agevolativo, infatti, che ha riguardato inizialmente i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir (società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione, residenti), è stata estesa anche a imprese individuali e a società di persone che, quindi, potranno optare per la tassazione su base forfetaria in luogo di quella analitica. L'intervento è conforme agli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi" (Comunicazione C (2004)43) che, al paragrafo 2.1, affermano che "non è fatta distinzione tra i tipi di beneficiari secondo la loro struttura giuridica (per esempio società di capitali, società di persone, o soggetti singoli)".

Stabile organizzazione di non residenti
In relazione ai soggetti non residenti, di cui alla lettera d) del citato articolo 73 del Tuir, l'accesso al regime è consentito alla stabile organizzazione in Italia, in presenza delle condizioni per la tassazione degli utili derivanti dalla navigazione marittima di cui alle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il chiarimento è arrivato con la
circolare n. 72/2007. Sulla questione, si evidenzia la normativa di cui all'articolo 8 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, secondo cui "gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi sono imponibili soltanto nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa marittima".

Funzionamento del regime
Modalità di utilizzo della nave
La tonnage tax spetta al proprietario o al locatore a scafo nudo che, dopo aver armato la nave, la utilizzi direttamente o la conceda in noleggio ("noleggio out"), e spetta anche in caso di "navi prese a noleggio" ("noleggio in"). In quest'ultimo caso, però, considerato che si tratta di navi armate da terzi, le stesse possono beneficiare del regime, ma solo entro certi limiti. E' infatti previsto che il tonnellaggio delle navi prese a noleggio "non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato". Nell'ipotesi di superamento, non si configura una fattispecie di decadenza dal regime, ma la nave o le navi noleggiate per ultime in ordine temporale, il cui tonnellaggio ha determinato il superamento del predetto limite, devono essere escluse, per l'intero tonnellaggio, dal regime forfetario.

Utilizzo "contestuale" della nave
Può ben accadere, quindi, che, nell'ipotesi di noleggio, siano due i soggetti potenzialmente interessati a fruire della tonnage tax con riferimento alla medesima nave. Il beneficio può, cioè, riguardare, da un lato, colui che concede a noleggio la nave avendola previamente armata (noleggio out) e, dall'altro, colui che la prende a noleggio con relativo equipaggiamento (noleggio in).
Al riguardo, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, al ricorrere degli altri requisiti, entrambi i soggetti, contestualmente, possono accedere all'agevolazione. Tuttavia, per le navi non direttamente armate resta fermo il rispetto del limite del 50 per cento.

1 - continua
 
Domenico Buono
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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