Nel conguaglio 2007 i benefici Irpef della Finanziaria - Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2008.


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Nel conguaglio 2007 i benefici Irpef della Finanziaria - Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2008.
Autore: Giulia Marconi - aggiornato il 10/01/2008
N° doc. 7153
09 01 2008 - Edizione delle 18:00  
 
Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2008

Nel conguaglio 2007 i benefici Irpef della Finanziaria

L'Agenzia fornisce le prime istruzioni ai sostituti d'imposta sulle novità che incidono sui redditi dello scorso anno
 
L'ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose spetta per intero anche se i figli a carico sono quattro solo per una parte dell'anno. La maggiorazione non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario, purché questo abbia diritto alle detrazioni ordinarie per figli a carico. L'agevolazione spetta già per i redditi del 2007 e sarà riconosciuta dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio. Lo stesso dovrà tener conto anche della nuova disposizione che sancisce la neutralità del reddito relativo all'abitazione principale.
Questi alcuni dei principali chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la
circolare n. 1/E del 9 gennaio, che illustra alcune novità fiscali contenute nella legge finanziaria per il 2008: l'ulteriore detrazione per le famiglie con almeno quattro figli a carico, la non rilevanza del reddito dell'abitazione principale (e relative pertinenze) ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipo di reddito, l'aumento della detrazione per chi percepisce assegni periodici dal coniuge separato, la tassazione del Tfr pregresso.

L'ulteriore detrazione di 1.200 euro per i genitori con almeno quattro figli a carico va ripartito al 50% tra i coniugi; per quelli separati, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Non sono possibili ripartizioni diverse.
Il bonus compete per intero anche se i figli a carico sono quattro solo per una parte dell'anno. È previsto che, in caso di incapienza, l'ammontare della detrazione non goduta verrà riconosciuta sotto forma di credito con modalità dettate da un prossimo decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Politiche per la famiglia.
La nuova detrazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il sostituto d'imposta è, pertanto, tenuto a riconoscerla in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007, annotando nel relativo Cud l'ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta dal dipendente.

Novità anche sul fronte della prima casa: nel calcolo delle detrazioni Irpef per carichi familiari e per lavoro, il reddito complessivo dev'essere assunto al netto (e non al lordo) del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. La neutralità del reddito relativo all'abitazione principale si traduce, così, nella sua esclusione dal computo della base imponibile Irpef. I sostituti d'imposta che hanno calcolato le detrazioni per lavoro dipendente o per pensione e quelle familiari considerando il reddito complessivo comprensivo di quello della prima casa, dovranno attuare il conguaglio, alla luce della nuova normativa.

Detrazioni maggiori per gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato. Il nuovo importo è pari a quello previsto a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni e compete in misura piena anche se gli assegni sono percepiti solo in un periodo dell'anno. La nuova misura si applica già ai redditi 2007.

Infine, Fisco e Tfr: le regole di tassazione in caso di conferimento del Tfr accantonato negli anni pregressi, prima cioè dell'entrata in vigore del Dlgs 252/2005, e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 in forma di previdenza complementare. La circolare precisa che l'attribuzione convenzionale delle somme rileva solo ai fini fiscali e non comporta altre conseguenze, come ad esempio l'acquisizione della qualificazione di vecchi iscritti per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del Tfr maturato.

 
Giulia Marconi
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