Nel modello 2006 le nuove deduzioni Irap.


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Nel modello 2006 le nuove deduzioni Irap.
Autore: Flavio Ferrini - aggiornato il 14/03/2006
N° doc. 1316
14 03 2006 - Edizione delle 13:00  
 
Adempimenti dichiarativi

Nel modello 2006 le nuove deduzioni Irap

Agevolazioni per il personale addetto alla ricerca e sviluppo Maggiori abbattimenti forfetari per piccole e medie imprese
 
Le principali novità del modello Irap 2006, pubblicato in bozza sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, sono riconducibili all'articolo 1, comma 347, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), che ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'imposta.
La norma citatala, che integra l'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 446/97, ha introdotto la deduzione, spettante ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), Dlgs n. 446/97, dalla base imponibile Irap dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo.
Tale deduzione si va ad aggiungere a quelle già esistenti per contributi obbligatori, apprendisti e disabili e per personale con contratto di formazione e lavoro, comportando, nel contempo, l'inserimento di una casella all'interno delle varie sezioni presenti nei quadri IQ dei modelli di dichiarazione persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali.


* il numero del rigo è solo indicativo risultando diverso a seconda del quadro interessato

L'agevolazione è condizionata al rilascio di un'attestazione di effettività dei costi sopraindicati da parte di uno dei seguenti soggetti:
  • il presidente del collegio sindacale
  • un revisore dei conti o un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nel caso che manchi un collegio sindacale
  • il responsabile del centro di assistenza fiscale.

Sulla deduzione, si sono espresse le circolari dell'Agenzia delle entrate numeri 10 e 13 del 2005, con la seconda che ha chiarito come la stessa possa essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e di sviluppo (nel qual caso, invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto).

Lo stesso articolo 1, comma 347, della Finanziaria 2005, riformando l'articolo 11, comma 4-bis del Dlgs n. 446/97, ha incrementato le nuove deduzioni forfetarie dalla base imponibile per le piccole e medie imprese, modificando gli scaglioni di base imponibile cui corrispondono diversi importi deducibili.
Tale deduzione va indicata nel rigo "ulteriore deduzione", già presente nel modello Irap 2005.


* il numero del rigo è solo indicativo risultando diverso a seconda del quadro interessato

L'incremento della deduzione varia da un minimo di 125 euro, per i contribuenti rientranti nello scaglione superiore (la deduzione passa da 1.875 a 2.000 euro), fino a un massimo di 500 euro, per i contribuenti con valore della produzione inferiore a 180.759,91 euro (la deduzione cresce da 7.500 a 8.000 euro).
La deduzione, secondo i nuovi scaglioni di base imponibile e le nuove deduzioni corrispondenti, si applica nelle seguenti misure:

Base imponibile (in euro)   Deduzione (in euro)
fino 180.759,91   8.000
oltre 180.759,91 e fino a 180.839,91 6.000
oltre 180.839,91 e fino a 180.919,91 4.000
oltre 180.919,91 e fino a 180.999,91 2.000


In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi o in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile vanno ragguagliati all'effettiva durata del periodo d'imposta.

Per verificare se il valore della produzione si trova al disotto del limite massimo di base imponibile per cui è riconosciuta la deduzione (180.999,91 euro), e per individuare lo scaglione corrispondente, occorre considerare la somma algebrica tra:
  • il valore della produzione realizzato in Italia
  • il valore della produzione realizzato all'estero
  • il valore della produzione attribuito dal Geie - Gruppo economico di interesse europeo - (in rapporto alla quota di partecipazione del contribuente)


* il numero dei righi è solo indicativo risultando diverso a seconda del quadro interessato

Occorre ricordare che la deduzione non è riconosciuta sul valore della produzione realizzato all'estero e, in caso di partecipazione a un Geie , la deduzione va ripartita fra:

  • l'importo riferibile al valore della produzione realizzato in Italia
  • l'importo riferibile al valore della produzione attribuito dal Geie.

Nell'ipotesi di un contribuente con valore della produzione realizzato in Italia di 140.000 euro e una quota di valore della produzione attribuita dal Geie di 20.000 euro, l'importo della deduzione spettante (8.000) viene ripartito tra il valore della produzione realizzato in Italia e quello attribuito dal Geie attraverso una proporzione.

Gli importi risultanti saranno, rispettivamente, di 7.000 e 1.000 euro.

Deduzione Italia = 8.000 x (140.000:160.000) = 7.000

Deduzione Geie = 8.000 x (20.000:160.000) = 1.000


* il numero dei righi è solo indicativo risultando diverso a seconda del quadro interessato

Nel modello Irap, nel rigo "valore della produzione netta", va indicato l'importo corrispondente alla differenza tra il valore della produzione realizzato in Italia (140.000) e l'ulteriore deduzione riferibile a quest'ultima (7.000).
Nella sezione "Ripartizione della base imponibile e dell'imposta", tale importo (133.000) va integralmente riportato in colonna 2 nell'ipotesi che non si proceda a una ripartizione della base imponibile.
La base imponibile Irap, in colonna 4, nell'ipotesi che non spettino le riduzioni previste dall'articolo 17, comma 1, del Dlgs n. 446/97, per i soggetti che avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, sarà data dall'importo di colonna 2 (133.000) aumentato della quota di valore della produzione attribuita dal Geie (20.000) e al netto della "ulteriore deduzione" a essa riferibile (1.000).
Nell'esempio sopra riportato la base imponibile Irap sarà pari a 152.000

 
Flavio Ferrini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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