Nel reddito agrario anche quote latte e reimpianto vigneti.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Nel reddito agrario anche quote latte e reimpianto vigneti.
Autore: Annamaria Crisconio - aggiornato il 06/04/2006
N° doc. 1408
06 04 2006 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 51/E del 4 aprile 2006

Nel reddito agrario anche quote latte e reimpianto vigneti

Alle operazioni di cessione va applicata l'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento
 
Con la risoluzione n. 51/E del 4 aprile, l'Agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito che anche le cessioni di quote latte e del diritto di reimpianto dei vigneti confluiscono nella determinazione catastale del reddito agrario, sempreché l'attività agricola sia svolta da una persona fisica, da una società di persone o da un ente non commerciale.

Le quote latte sono state istituite e disciplinate dal regolamento Ce n. 3950/92, mentre il diritto di reimpianto dei vigneti è oggetto del regolamento Ce n. 1493/99.
La normativa comunitaria, in sostanza, ha posto dei limiti quantitativi alla raccolta e alla vendita di latte, nonché ha vietato il nuovo impianto di viti per la produzione di vino fino al 31 luglio 2010, nell'ottica di riequilibrare i mercati dei diversi Stati appartenenti all'Unione europea e di consentire il corretto svolgimento della concorrenza tra le imprese anche nel settore agricolo.

Le cosiddette quote latte consistono, dunque, in un quantitativo di riferimento per ciascuna azienda operante nel settore, determinato in relazione al latte prodotto nel 1993, nell'ambito di un tetto massimo fissato per ciascuno Stato.
In caso di vendita, locazione o successione ereditaria dell'azienda agricola, la quota si trasferisce insieme all'azienda; inoltre è consentito alle imprese di trasferire parte della loro quota ad altra impresa, previa autorizzazione statale, dietro pagamento di un corrispettivo e anche senza la contestuale cessione del terreno rurale.
Anche gli Stati possono intervenire, sia per acquisire le quote non trasferite insieme alle aziende che hanno subito un passaggio di proprietà, sia conferendo un'indennità ai produttori che si sono impegnati ad abbandonare la produzione di latte.

Il diritto di reimpianto dei vigneti, invece, è attribuito dalla legislazione comunitaria ai produttori che hanno estirpato una superficie piantata a vite. Anche tali diritti possono essere trasferiti da un produttore all'altro, sempre sotto la diretta sorveglianza dello Stato di appartenenza, tenuto a estirpare gli impianti eseguiti illecitamente.

Nella risoluzione in esame, viene sottolineato che sia il diritto alla quota latte sia il diritto al reimpianto dei vigneti, ricollegandosi alla produzione storica dell'anno di riferimento, costituiscono una forma di "diritto a produrre", cedibile a imprese che altrimenti sarebbero prive dei requisiti per operare in tale campo.
In base alla normativa nazionale vigente in materia, gli atti che hanno a oggetto la compravendita o l'affitto dei citati diritti, devono essere redatti mediante scrittura privata autenticata, soggetti a registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia, e devono essere annotati presso i competenti organi regionali e provinciali di controllo.

La dottrina che si è formata sul problema, considerata anche l'entità della sua diffusione, ha ritenuto che tale "diritto a produrre" sia da qualificare tra i beni immateriali strumentali dell'azienda, e sia un componente così rilevante che senza di esso non possa essere legittimamente esercitata l'attività di produzione e vendita di latte e di coltivazione dei vigneti.
Di conseguenza, il trasferimento di tali diritti, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, si configura alla stregua della cessione di un bene immateriale dell'azienda agricola.
Pertanto, trattandosi di una cessione strumentale all'esercizio ordinario dell'agricoltura, perché strettamente collegato allo sfruttamento del terreno, i proventi che ne derivano non assumono autonoma rilevanza quale ricavo derivante dall'esercizio dell'impresa, né come plusvalenza tassabile, ma ricadono nel reddito agrario, stimato catastalmente a norma dell'articolo 32 del Tuir.

Nella risoluzione n. 51/2006 è stato precisato che anche i costi sostenuti per l'acquisto delle quote latte o dei diritti di reimpianto dei vigneti non assumono autonoma rilevanza, perché assorbiti dal criterio forfetario di tassazione del reddito agrario, basato sulle potenzialità produttive del fondo rustico.
Tale soluzione si pone in linea con quanto già affermato dalla sentenza n. 138 dell'11 dicembre 2002 della Ctp di Ravenna, la quale aveva evidenziato che il corrispettivo percepito dalla vendita dei diritti menzionati sostituisce il reddito agrario derivante dalla coltivazione dei vigneti e, pertanto, ne subisce la medesima tassazione, in virtù dell'articolo 6 del Tuir.

E' opportuno ricordare, per completezza, che la tematica in esame è stata oggetto di due altri atti di prassi: la circolare ministeriale n. 141 del 4 giugno 1998, che ha chiarito l'applicabilità dell'aliquota Irap agevolata alla cessione di quote latte, in analogia alla cessione di beni strumentali, e la risoluzione n. 27/E del 5 febbraio 2003, con la quale è stato stabilito che i costi sostenuti per l'acquisizione del diritto di reimpianto usufruiscono del beneficio della detassazione per nuovi investimenti, riconosciuta dall'articolo 4 della legge n. 383/2001, in quanto oneri direttamente imputabili alla realizzazione dell'impianto del vigneto da parte dell'imprenditore agricolo.

La risoluzione n. 51/2006 ha precisato, infine, che ai fini Iva le cessioni dei diritti analizzati vanno assoggettate ad aliquota ordinaria, essendo poste in essere nell'esercizio dell'impresa e non essendo ricomprese nelle operazioni per le quali vige l'aliquota ridotta ai sensi della tabella A allegata al Dpr n. 633/1972.

 
Annamaria Crisconio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware