Nell'articolo 5 del collegato alla Finanziaria: Stretta sulla 'pex'


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Nell'articolo 5 del collegato alla Finanziaria: Stretta sulla 'pex'
Autore: Michele Andriola - aggiornato il 20/10/2005
N° doc. 871
20 10 2005 - Edizione delle 13:45  
 
Nell'articolo 5 del collegato alla Finanziaria

Stretta sulla "pex"

Diciotto mesi, non più dodici, per maturare il minimum holding period per il realizzo di plusvalenze esenti
 
L'articolo 5 del decreto legge n. 203 del 30 settembre scorso contiene una "stretta" sia alla deduzione dalla determinazione dal reddito d'impresa delle minusvalenze su partecipazioni prive dei requisiti per la participation exemption sia alla esenzione delle plusvalenze su partecipazioni con i requisiti per la pex, "stretta" che va a incidere sul funzionamento del metodo dell'esenzione su cui si basa la nuova imposta sul reddito delle società(1).

Com'è noto, l'esenzione da imposizione delle plusvalenze su partecipazioni (e la speculare indeducibilità delle minusvalenze) discende dall'abrogazione del credito d'imposta sui dividendi, che caratterizzava l'Irpeg. Non sussistendo più un raccordo tra la fiscalità dei soci e quella della società, dato appunto dal credito d'imposta (pieno o limitato), il legislatore ha previsto l'esclusione (totale o parziale) da imposizione in capo al socio dei dividendi distribuiti dalle società e l'esenzione da imposizione delle plusvalenze sul realizzo di valore delle partecipazioni.
Tuttavia - e qui sta il punctum dolens - mentre l'esclusione da imposizione dei dividendi è incondizionata, l'esenzione delle plusvalenze (e la speculare indeducibilità delle minusvalenze) è sottoposta al rispetto di una serie di condizioni previste dall'articolo 87 del Tuir. Circostanza, questa, che comporta un'asimmetria impositiva ogniqualvolta le partecipazioni non abbiano anche uno dei requisiti per la pex.

Infatti, in tali ipotesi, mentre i dividendi distribuiti dalla società partecipata continuano a essere esclusi da imposizione, le plusvalenze sono imponibili e le minusvalenze sono deducibili.
Il che potrebbe comportare il perpetuarsi di fenomeni (già presenti nell'Irpeg) volti a godere dei soli benefici, rifuggendo dai malefici dell'attuale sistema(2). A tal fine, finalità dei contribuenti diviene quella di incassare in ogni caso dividendi in regime di esclusione da imposizione e di realizzare minusvalenze in regime di deducibilità, il che impone che le partecipazioni non abbiano almeno uno dei requisiti della pex.
Se si considera, poi, che ogniqualvolta si ponga in essere un'operazione di dividend washing si generano, in sede di retrocessione dei titoli, minusvalenze su partecipazioni deducibili dal reddito d'impresa a fronte di incasso di dividendi esclusi, il problema appare di non poco momento.

Mentre con riferimento al dividend washing è in corso un vivace dibattito che ha come aspetto saliente stabilirne l'estensione a operazioni su titoli extragruppo o la limitazione a operazioni infragruppo, con riferimento al requisito del cosiddetto minimum holding period per usufruire della pex il legislatore è intervenuto con l'articolo 5 del decreto legge n. 203 in esame.
Con specifico riferimento ai soggetti passivi Ires, queste sono le modifiche apportate al Tuir:
  1. riduzione dal 100 al 95 per cento dell'esenzione in caso di plusvalenze su realizzo di valore delle partecipazioni
  2. passaggio dal primo giorno del dodicesimo mese precedente al primo giorno del diciottesimo mese precedente, ai fini della maturazione del minimum holding period
  3. ai fini della determinazione del pro-rata patrimoniale di cui all'articolo 97 del Tuir, fissazione della condizione che le partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta
  4. ai fini della deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni, fermi restando i requisiti delle lettere b), c) e d) dell'articolo 87 del Tuir, occorre l'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente
  5. la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs n. 344 del 2003 è modificata nel senso che dovrà farsi riferimento al "quarto" periodo d'imposta precedente e non al "secondo".

Elencate le modifiche normative apportate al Tuir, occorre adesso individuarne la valenza sistematica, al fine di valutarne l'impatto sul funzionamento del metodo dell'esenzione, che - come detto - caratterizza la vigente Ires.
La riduzione dal 100 al 95 per cento dell'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, pur non andando a impattare con i principi strutturali che sorreggono il funzionamento del metodo dell'esenzione, appare non in linea con l'esclusione dei dividendi da imposizione al 95 per cento, essendo solo questa esclusione giustificata dalla copertura in misura forfetaria dei costi di gestione delle partecipazioni, che risultano deducibili per intero. Viceversa, i costi specificatamente connessi al realizzo di valore delle partecipazioni sono per intero indeducibili dalla determinazione del reddito d'impresa.

Il passaggio da dodici a diciotto mesi ai fini della maturazione del minimum holding period per il realizzo di plusvalenze esenti e il mantenimento della soglia dei dodici mesi per il realizzo di minusvalenze deducibili vanno a impattare sul funzionamento del metodo dell'esenzione, dal momento che creano un'asimmetria tra il trattamento tributario delle plusvalenze e quello delle minusvalenze. Queste ultime saranno indeducibili decorso il periodo ancorato ai dodici mesi, mentre le prime sono imponibili fino al diciottesimo mese.
Come può agevolmente notarsi, in tal modo, il periodo minimo di possesso - che ha come finalità quella di distinguere partecipazioni detenute in regime di trading da partecipazioni detenute a fini di investimento durevole - è differente a seconda che dal realizzo delle predette partecipazioni si generi una minusvalenza o una plusvalenza.

Con riferimento alla determinazione del pro-rata patrimoniale di cui all'articolo 97 del Tuir - che ha come finalità quella di rendere indeducibili gli interessi passivi sopportati per investimenti in partecipazioni in regime di pex - il mantenimento del minimum holding period a dodici mesi discende dall'esigenza di rendere indeducibili gli interessi passivi già a decorrere dal dodicesimo mese successivo a quello di detenzione delle partecipazioni, periodo non più sufficiente per qualificare per l'esenzione, ai fini del realizzo delle sole plusvalenze, le partecipazioni stesse.
Anche tale disposizione va a impattare sul funzionamento del metodo dell'esenzione limitatamente al regime di deducibilità degli oneri finanziari, dal momento che partecipazioni che non hanno ancora maturato il requisito del minimum holding period sono equiparate a partecipazioni aventi tutti i requisiti della pex.

Infine, una portata incisiva riveste il passaggio da due a quattro periodi d'imposta, ai fini della concessione del regime della pex, delle plusvalenze su partecipazioni realizzate fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nel stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente.
Chiara finalità di tale modifica normativa è di allargare il periodo transitorio (da due a quattro periodi d'imposta), nel quale è negato l'accesso al regime della pex su plusvalenze su partecipazioni oggetto di svalutazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente.

Merita, infine, di essere sottolineata la modifica al regime della deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni applicabile agli imprenditori individuali e alle società personali.
In tal caso, fermi restando i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 87 del Tuir, le minusvalenze saranno indeducibili dalla determinazione del reddito d'impresa nella misura del 60 per cento, a decorrere dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione.
Come può notarsi, tale disposizione fissa una regola simile a quella prevista per i soggetti passivi Ires, ferma restando la differente percentuale di indeducibilità.


NOTE:
1) Sul metodo dell'esenzione che caratterizza l'Ires a differenza dell'Irpeg, si veda M. Andriola, "L'impatto dell'IRES sulla pianificazione fiscale", in FISCOoggi, edizioni dei giorni 26, 27, 28 ottobre e 2 novembre 2004.

2) Sull'utilizzo dei benefici del metodo del credito d'imposta che caratterizzava l'Irpeg, si veda M. Andriola, "L'impatto dell'IRES sulla pianificazione fiscale", in FISCOoggi, edizione del 27 ottobre 2004.

 
Michele Andriola
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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