Nella relazione dell'Alta Commissione: il federalismo fiscale prossimo venturo.


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Nella relazione dell'Alta Commissione: il federalismo fiscale prossimo venturo.
Autore: Argentino D'Auro - aggiornato il 02/01/2006
N° doc. 1113
02 01 2006 - Edizione delle 14:00  
 
Nella relazione dell'Alta Commissione

Il federalismo fiscale prossimo venturo

Gli scenari delineati prevedono ridistribuzione delle entrate fra i diversi livelli di governo, ruolo dell'Iva quale tributo ideale per la compartecipazione, competenza statale sull'Irap
 
L'Alta Commissione per il federalismo fiscale ha presentato il 30 settembre scorso (termine ultimo di scadenza previsto per il funzionamento della stessa, stabilito dall'articolo 1-quinquies della legge 19 ottobre 2004, n. 257, di conversione del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220) una corposa relazione finale sui lavori svolti sul tema dell'introduzione del federalismo fiscale nel nostro ordinamento, in cui sono state formulate proposte e indicazioni alle quali il legislatore dovrà attenersi per attuare il decentramento della finanza e della fiscalità territoriale.

La recente approvazione del testo di legge costituzionale, concernente "Modifiche alla parte seconda della Costituzione", prevede, all'articolo 57, che "entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello stato assicurano l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione". I tempi di attuazione del federalismo fiscale sono, pertanto, ancora differiti.
Di tale circostanza la stessa Commissione è consapevole, dal momento che non si è realizzata la condizione principale indicata dall'articolo 3, lettera a), della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), istitutivo della Commissione e, cioè, la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale mediante accordo tra governo, regioni ed enti locali in sede di conferenza unificata. Non a caso, la Commissione, nel licenziare la relazione finale, ritiene che essa comunque possa costituire "un'ampia e condivisa base di studio, di analisi e di riflessione che potrà essere utilmente impiegata dalle istituzioni cui spetta procedere alla formulazione dei principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario della Repubblica".

La relazione conclusiva premette che qualsiasi progetto di decentramento fiscale è subordinato alla allocazione delle funzioni amministrative fra centro e periferia e al conseguente trasferimento delle risorse strumentali, finanziarie e umane.
Prosegue soffermandosi sul dato normativo di riferimento rappresentato dall'articolo 119 della Costituzione. A suo avviso, l'articolo in questione, finalmente, conferisce un "ruolo attivo" a regioni ed enti locali, ampliando la potestà tributaria e riconoscendo a essi la facoltà di stabilire autonomamente tributi ed entrate propri. Allo stesso tempo, la Commissione riconosce un ruolo decisivo anche alle risorse scaturenti dalla perequazione. Queste, infatti, in parte, devono contribuire a finanziare insieme ai tributi propri e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali le cosiddette "funzioni normali" di cui sono destinatari gli enti, in parte, acquisendo la veste di risorse aggiuntive, devono concorrere al finanziamento degli interventi speciali (investimenti per lo più legati allo sviluppo di lungo periodo).

La relazione, inoltre, si sofferma sulla più significativa giurisprudenza costituzionale in tema di federalismo fiscale pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge n. 3/2001 di riforma del titolo V della parte II della Costituzione, che ha informato la stessa attività dell'Alta Commissione. Tale giurisprudenza, a parere dell'alto consesso, ha messo in rilievo, in particolare:
  • l'urgenza di attuare l'articolo 119 Cost.
  • la necessità di definire da parte del legislatore i principi del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
  • l'esigenza di definire l'ossatura del nuovo sistema tributario basato su un mix di risorse proprie, compartecipazioni e trasferimenti dal fondo perequativo.

Nell'ambito delle priorità da risolvere, grande importanza assume la problematica del coordinamento della finanza pubblica. Il coordinamento, per la Commissione, dovrebbe ispirarsi:

  • al rispetto, da parte della disciplina tributaria e dei soggetti istituzionali coinvolti, dei valori costituzionali
  • alla garanzia degli impegni di rango internazionale e sopranazionale
  • alla sana e corretta gestione delle finanze pubbliche
  • alla tutela del contribuente
  • alla sostanziale omogeneità dell'intero sistema tributario e dei suoi sottosistemi articolati territorialmente.

L'Alta Commissione ipotizza anche lo sviluppo del sistema tributario della Repubblica in chiave federale, prevedendo una stretta correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso al prelievo stesso (principio di correlazione).
Alla luce di tale criterio, il nuovo assetto tributario proposto dalla Commissione prevede che:

  • i prelievi sugli immobili (Ici, Tarsu, imposte sui trasferimenti, Irpef sulle unità immobiliari a disposizione e su quelle locate) vengano assegnati ai Comuni, atteso che le politiche comunali incidono sul valore degli immobili
  • i prelievi sulle utenze (imposte sull'elettricità, sul gas metano e sul gasolio da riscaldamento) vengano attribuiti ai Comuni e per la restante parte alle Province. Ai imi spetterebbero i prelievi per gli usi domestici, mentre alle seconde i prelievi per le utenze a uso commerciale
  • i prelievi sull'automobile (accise sulla benzina e sul gasolio per le automobili, bollo auto, imposte di registro, assicurazioni automobilistiche) vengano conferiti a Comuni e Province che, sulla base del cennato principio di correlazione, sono titolari delle politiche sulla mobilità
  • i prelievi su alcolici, tabacchi e giochi finanzino le Regioni, livello di governo che gestisce la maggior parte dei servizi a domanda individuale (sanità e istruzione, quest'ultima in previsione dell'eventuale approvazione della devolution)
  • l'Irap, tributo sulla produzione, la cui collocazione regionale, tra l'altro, ha suscitato accese polemiche, sia restituita alla competenza statale, dal momento che la sua ratio non rispecchia il principio di correlazione, essendo il suo gettito destinato al finanziamento della sanità regionale
  • i prelievi sui redditi (Irpef e Ires), essendo finalizzati a far fronte, per lo più, a spese per pensioni, indennità di mobilità e di disoccupazione, rimangano a livello centrale a finanziare le spese degli enti previdenziali.

La Commissione propone, inoltre, che sull'Ire si applichino due sovrimposte o, in alternativa, due addizionali, una a livello regionale per il sostegno della sanità, e l'altra, a livello comunale, per finanziare le prestazioni assistenziali erogate dai Comuni.
Un ruolo privilegiato viene assegnato all'Iva che, per le sue caratteristiche di tributo ben equidistribuito sul territorio, in quanto gravante sui consumi, si presta a essere compartecipato da Regioni e Comuni per il finanziamento dei servizi sociali.
Per i tributi regionali, l'Alta Commissione, nel riconoscere la loro importanza ai fini dell'autonomia tributaria degli enti stessi, auspica che detti enti possano godere di più ampi margini di manovra sulle aliquote per l'autofinanziamento dei propri bilanci.

 
Argentino D'Auro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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