Nessuna deroga per la rettifica dei 730 - Risoluzione n. 348/E del 28 novembre 2007.


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Nessuna deroga per la rettifica dei 730 - Risoluzione n. 348/E del 28 novembre 2007.
Autore: Paola Pullella Lucano - aggiornato il 29/11/2007
N° doc. 4864
29 11 2007 - Edizione delle 14:30  
 
Risoluzione n. 348/E del 28 novembre 2007

Nessuna deroga per la rettifica dei 730

Tassativa la scadenza per l'invio telematico dei modelli anche per correggere errori imputabili al sostituto d'imposta
 
Se il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale si accorge, fuori tempo massimo, di aver trasmesso all'agenzia delle Entrate alcuni 730 contenenti dati inesatti, non può inviare quelli rettificati oltre la scadenza del 31 luglio.

In riferimento all'interpello formulato da un sostituto d'imposta che, per evitare ai propri assistiti l'incombenza della presentazione della dichiarazione integrativa attraverso il modello Unico 2007, prospettava la possibilità di inviare all'Amministrazione finanziaria, entro il prossimo 31 dicembre, i dati rettificati di alcuni 730 già trasmessi, l'agenzia delle Entrate, con
risoluzione n. 348/E del 28 novembre, ha ritenuto non percorribile la proposta dell'istante.

Sull'argomento, infatti, le disposizioni normative non lasciano spazio a dubbi. Il "tragitto" dei modelli 730 deve rispettare tempi chiaramente definiti.
In particolare, il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, dopo aver consegnato (entro il 15 giugno) al contribuente il prospetto delle trattenute o dei rimborsi risultanti dalla lavorazione del modello, deve "trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione...". Dal 2008, per effetto della modifica apportata dal decreto Visco-Bersani, lo stesso termine è anticipato al 25 giugno.
La scadenza del 31 luglio vale anche per "...i dati variati a seguito di rettifiche..." (circolare 17/2007).

Sarà pertanto il contribuente interessato a dover correggere la dichiarazione, presentando - entro il 25 ottobre, esclusivamente a un Caf o a un professionista abilitato, che provvederanno alla successiva trasmissione all'Agenzia entro il 31 dicembre - un 730 integrativo in caso di errore a proprio danno ovvero un modello Unico - nei termini ordinari di presentazione - nell'ipotesi in cui la rettifica comporti un minor rimborso o un maggior debito.

 
Paola Pullella Lucano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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