Nessuna esenzione da bollo e registro per le cessione di quote sociali.


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Nessuna esenzione da bollo e registro per le cessione di quote sociali.
Autore: Marcello Maiorino - aggiornato il 22/01/2007
N° doc. 2015

Sentenza n. 25087 del 27 novembre 2006

Nessuna esenzione da bollo e registro
per le cessione di quote sociali

L’atto di autentica della scrittura privata è soggetta alle imposte in misura fissa
anche quando il valore delle partecipazioni trasferite è inferiore a 400mila lire

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25087 del 27 novembre 2006, ha stabilito che “l'atto di autentica di una scrittura privata avente a oggetto cessioni di quote di società (nel caso di specie in nome collettivo) è soggetto a imposta fissa di registro e di bollo (in base all'articolo 11 della parte prima della Tariffa, allegata al Dpr n. 131/1986) anche quando il valore delle quote sia inferiore alle 400mila lire (se non autenticata, l’imposta è dovuta solo in caso d’uso, in base all'articolo 2 della parte seconda della stessa Tariffa). Non è applicabile l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 8, del Dlgs n. 435/1997 (che sancisce l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro degli atti e documenti esenti da tassa di borsa), in quanto tale agevolazione riguarda solo le lettere, i telegrammi e gli altri documenti di cui all'articolo 7, comma 3, del Rd n. 3278/1923”.

Il ricorrente aveva denunciato l'erroneità della tesi accolta dalla Ctr, secondo la quale l’imposta di registro sarebbe stata dovuta, in quanto “non…più in vigore” l’istituto della registrazione gratuita, con l'invocata esenzione che non si sarebbe potuta desumere, in relazione al contratto oggetto della controversia, registrato in data 11 luglio 1996, dall'interpretazione del Dlgs n. 435/1997, applicabile ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 1998 e non avente efficacia retroattiva.

In relazione a tale ultimo punto, in particolare, per il contribuente una corretta interpretazione delle norme di esenzione - conforme peraltro ai principi costituzionali di uguaglianza, di legalità e di capacità contributiva - avrebbe dovuto portare a escludere l’assoggettabilità a imposta fissa di registro, anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Dlgs 435/97. A sostegno della sua tesi, il ricorrente riportava il contenuto dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo in questione, e della circolare esplicativa 29 marzo 2000, n. 60, dell'Agenzia delle entrate.

A fronte delle citate doglianze, la Cassazione ha proceduto all’interpretazione dell’articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, che assoggetta a imposta in misura fissa (fra l’altro) le “scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società”.
Si tratta, di “contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto ... le quote di partecipazione in società di ogni tipo”, cui fanno altresì riferimento, per assoggettarli alla tassa “speciale” di borsa, l'articolo 1, comma 3, del Rd 3278/23, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del Dl 17 settembre 1992, n. 378 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 437), e, per esentarli dall'imposta di registro, il successivo articolo 12, comma 1, il quale dispone, che tali contratti, soggetti alla tassa di borsa, sono esenti da registro. Infine, l’articolo 34, penultimo comma, del Dpr 601/73, precisa - richiamando, fra l'altro, il predetto articolo 12 - che le imposte bollo e di registro afferenti ai medesimi contratti sono “comprese” nella tassa di borsa.

Tali disposizioni normative, in virtù delle quali i contratti soggetti alla tassa di borsa erano esentati dall'imposta di registro e di bollo - e, se di valore non superiore a lire 400mila, anche da quella di borsa, devono ritenersi abrogate per effetto della specifica disposizione, contenuta nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86, che assoggetta a imposta in misura fissa, senza distinzione di valore, i contratti di borsa ivi menzionati.

Inoltre, i giudici hanno fatto presente che la previsione di cui all’articolo 1 del Dlgs 435/97, mantenendo ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di borsa, dimostra l'anteriorità di tale beneficio, come peraltro si ricava dalla lettura degli articoli 7, comma 3, del Rd 3278/23, e 34, penultimo comma, del Dpr 601/73.
L'esenzione, confermata dall'articolo 1, comma 8, citato, non riguarda però i contratti di borsa, come quello oggetto della fattispecie in questione (vale a dire scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società di qualunque tipo), assoggettati a imposta fissa, come già rilevato, dall'articolo 11 della tariffa, parte prima del Testo unico dell’imposta di registro (e, se non autenticate, dall'articolo della stessa tariffa, solo in caso d'uso); detta esenzione riguarda, invece, atti che, nella presente causa, non rilevano, e cioè le lettere, i telegrammi e altri documenti, menzionati dall'articolo 7, comma 3, del Rd 3278/23, che si riferiscono ai contratti di borsa esenti dal pagamento dalla tassa speciale: documenti per i quali, in genere, non vi è obbligo di registrazione (articolo 9 della tabella del Registro).

In conclusione, l'esenzione dall'imposta di registro dei contratti di borsa, concessa in passato dagli articoli 12, comma 1, del Rd 3278/23, e 34, penultimo comma, del Dpr 601/73, deve ritenersi non più in vigore, per effetto della contraria disposizione contenuta nel citato articolo 11 della tariffa, nel quale non è contenuta alcuna distinzione - quanto all'obbligo di registrazione a tassa fissa - in base al valore del contratto e, conseguentemente, in base all'esenzione o non esenzione di esso dalla tassa di borsa.


Marcello Maiorino

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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