Newsletter n.269 del 23 Gennaio 2006


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Newsletter n.269 del 23 Gennaio 2006
Autore: Garante della Privacy - aggiornato il 24/01/2006
N° doc. 1182
Newsletter - 23 gennaio 2006   
 

 

N. 269 del 23 gennaio 2006

•  Indagini finanziarie a prova di privacy
•  Investimenti in aree di crisi industriale: sì del Garante alla banca dati 
•  Marketing ed organizzazioni non profit: le linee guida del Garante inglese
•  USA: multa salata per marketing disinvolto


 

Indagini finanziarie a prova di privacy
Parere positivo del Garante sulle nuove modalità. Previsto l'uso di posta elettronica e firma digitale

Indagini finanziarie on line a prova di privacy. Con un parere favorevole il Garante ha dato il via libera ad uno schema di provvedimento dell'Agenzia delle entrate nel quale sono stabilite le modalità per l'invio di richieste e risposte telematiche in materia di nuovi accertamenti finanziari, acquisizione di dati, notizie e documenti, introdotti con la legge finanziaria del 2004.

Dal 1 gennaio 2006 gli operatori finanziari interessati, in prevalenza banche e società che svolgono attività di intermediazione finanziaria ed hanno l'obbligo di comunicare quanto richiesto all'Agenzia delle entrate, dovranno avviare gli adempimenti di carattere tecnico, presupposto necessario per lo scambio di informazioni previsto a partire dal 1 marzo 2006.

Per garantire una maggiore protezione dei dati personali sarà utilizzata la posta elettronica certificata ritenuta più sicura rispetto al sistema attuale che prevede l'invio di materiale cartaceo, più esposto al rischio di "sguardi" non autorizzati. Attraverso l'adozione di questo sistema si mira ad assicurare la ricezione e l'acquisizione delle richieste e delle relative risposte  esclusivamente da parte dei destinatari legittimi. L'adozione della firma digitale e di una coppia di chiavi "asimmetriche", una pubblica utilizzata per la cifratura dei  file e una  privata nota solamente al soggetto titolare, garantiranno la sicurezza degli scambi di informazioni. Nel  disciplinare si stabilisce,  inoltre, che la casella di posta elettronica certificata sia accessibile tramite password e utilizzabile solo dai titolari degli accertamenti e che i dati acquisiti  per tale scopo siano utilizzati nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali. Per prevenire possibili abusi, le richieste di informazioni riguardanti i singoli contribuenti dovranno essere autorizzate, caso per caso, esclusivamente dal Direttore centrale dell'accertamento o dai direttori regionali dell'Agenzia o dal Comandante regionale della Guardia di finanza. 


Investimenti in aree di crisi industriale: sì del Garante alla banca dati

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che istituisce una banca dati denominata "Guida agli investimenti locali". La banca dati, al fine di promuovere investimenti in aree di crisi industriale, conterrà dati statistici di tipo socio-economico, dati relativi a impianti produttivi in crisi e dati identificativi di persone da contattare.

Conformemente a quanto disposto dal Codice della privacy, la Presidenza del Consiglio ha disciplinato la diffusione dei dati personali contenuti nella banca dati tramite decreto di natura regolamentare e  non ha  previsto il trattamento di dati sensibili o giudiziari.

Inoltre i dati e le informazioni da inserire nella banca dati sono stati ritenuti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità che il decreto si prefigge e gli eventuali altri dati, che la Presidenza del Consiglio può chiedere agli interessati, devono essere solo quelli necessari per perseguire le finalità della banca dati.

Il Garante ha precisato infine che il decreto deve rendere esplicito che i dati verranno utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti.

 


Marketing e organizzazioni non profit: le linee-guida del Garante inglese

L'Information Commissioner's Office ha ribadito le regole applicabili all'attività di marketing effettuata dalle organizzazioni non profit (http://www.informationcommissioner.gov.uk/....pdf).

Il Garante inglese, dopo aver sottolineato che nel Regno Unito la regolamentazione del direct marketing (Legge generale sulla protezione dei dati del 1998 e Regolamento su privacy e comunicazione elettroniche del 2003) si estende in pieno anche alle comunicazioni attraverso cui determinate organizzazioni promuovono i propri valori o convinzioni,  ha ricordato gli adempimenti cui sono tenuti detti organismi. Oltre all'obbligo di informare gli interessati, in particolare sull'identità dell'organismo che raccoglie i dati, sulle finalità della raccolta e sull'eventuale comunicazione dei dati personali ad altre organizzazioni (del settore o di natura diversa), deve essere garantito ai destinatari di messaggi promozionali il diritto di opporsi attraverso modalità di facile uso e non costose con riferimento al marketing telefonico; l'Autorità indica come congruo un termine di 28 giorni per rispondere alla richiesta di non ricevere ulteriori sollecitazioni. L'Information Commissioner, inoltre, ha ricordato che è vietato contattare telefonicamente numeri o persone che siano inserite nell'elenco ("Telephone Preference Service") di coloro che non desiderano ricevere telefonate per scopi di marketing, mentre è necessario il  consenso espresso del destinatario per effettuare chiamate attraverso sistemi automatizzati o inviare e-mail commerciali.

 

Usa: multa salata per marketing disinvolto

La Federal Trade Commission (FTC) degli USA ha chiesto ad un'emittente televisiva di pagare oltre 5.3 milioni di dollari (circa 4.1 milioni di €) quale sanzione per avere indebitamente contattato cittadini che non desideravano ricevere chiamate telefoniche per scopi di marketing, essendo inseriti nella cosiddetta "Do-Not-Call List". Se l'autorità giudiziaria confermerà questa richiesta, si tratterà della sanzione di importo più elevato mai comminata negli USA in rapporto ad attività di marketing.

La Do-Not-Call list è l'elenco istituito negli USA ai sensi della Legge omonima entrata in vigore all'inizio del 2003; si tratta di una sorta di "lista Robinson" in cui chiunque può chiedere di essere inserito per segnalare di non voler ricevere chiamate telefoniche a scopi di marketing (v. Newsletter 10-16 marzo 2003). La Ftc è competente a vigilare sull'applicazione di tale normativa. Unitamente alla multa, la Ftc ha previsto una serie di misure per monitorare il rispetto da parte dell'emittente televisiva delle prescrizioni impartite, compreso l'obbligo di astenersi da qualsiasi futuro contatto con soggetti che effettuino attività di marketing violando la normativa suddetta.

 


NEWSLETTER
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Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma.
Tel: 06.69677.1 - Fax: 06.69677.785
Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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