Niente Ici per le Scip - Risoluzione n. 1/Dpf del 22 maggio 2007.


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Niente Ici per le Scip - Risoluzione n. 1/Dpf del 22 maggio 2007.
Autore: Argentino D'Auro - aggiornato il 18/06/2007
N° doc. 3514
18 06 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 1/Dpf del 22 maggio 2007

Niente Ici per le Scip

Soggetti passivi sono gli enti ex proprietari degli immobili oggetto delle procedure di cartolarizzazione
 
Le società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici non possono essere considerate fra i soggetti passivi Ici. La puntualizzazione è arrivata da parte del dipartimento per le Politiche fiscali con la risoluzione n. 1/Dpf del 22 maggio 2007. Il Dpf era stato chiamato a chiarire, ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se l’assolvimento dell’obbligazione tributaria spettasse alle Scip, in veste di soggetti deputati alla materiale operazione di dismissione degli immobili pubblici, o agli enti gestori, in qualità di ex proprietari degli immobili oggetto di vendita.

La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico costituisce una tipica operazione finanziaria, comportante la cessione del suddetto patrimonio a società qualificate (Scip srl), il cui compito fondamentale consiste nella realizzazione di liquidità, mediante operazioni di gestione degli immobili in questione.
Le Scip, pertanto, si sostituiscono all’ente gestore degli immobili, assolvendo principalmente a quelle funzioni di gestione e vendita degli stessi, originariamente di pertinenza dell’ente medesimo.
In buona sostanza, anziché essere l’ente pubblico a provvedere alla vendita e gestione degli immobili, sono le Scip, società all’uopo create, a occuparsene direttamente.

Il Dipartimento ha osservato, preliminarmente, che l’articolo 2, comma 6, del Dl n. 351/2001, dettante la normativa sulla cartolarizzazione degli immobili pubblici, prevede in maniera inequivocabile per le società gerenti detti immobili la soggettività passiva ai fini Ici, nel rispetto dei limiti imposti dal periodo di possesso e degli importi dovuti sulla base di una precedente dichiarazione resa prima che l’immobile pervenga nella disponibilità della Scip srl.
Dal tenore letterale della citata norma, dunque, si trae la naturale conclusione che la soggettività passiva ai fini dell’imposta comunale sugli immobili non possa che ricadere sugli enti ex proprietari degli immobili oggetto delle procedure di cartolarizzazione, pur essendo la stessa proprietà poi stata trasferita alle Scip srl.

Ad avviso del Dipartimento, dunque, l’articolo 2, comma 6, non consente interpretazioni diverse da quelle che la norma chiaramente enuncia, sicché si può agevolmente ritenere che le Scip srl non rientrano fra i soggetti passivi ai fini dell’Ici.

Il Dpf ha ricordato che anche la risoluzione n. 1/Dpf del 7 aprile 2005 deponeva in tal senso, dal momento che le Scip srl non potevano essere considerate destinatarie dell’imposta comunale per lassi temporali durante i quali il possesso degli immobili era stato di pertinenza degli enti gestori.
Inoltre, dalle stesse istruzioni dettate in fase di approvazione del modello di dichiarazione Ici, sia per l’anno 2005 che per l’anno 2006, il soggetto passivo dell’imposta, nelle fattispecie in esame, era stato individuato costantemente nel gestore degli immobili, alla luce delle richiamate disposizioni di cui al Dl 25 settembre 2001, n. 351.

L’ufficio Federalismo fiscale ha rinvenuto un ulteriore motivo a sostegno di tale linea interpretativa sulla scorta della risoluzione n. 215/E del 20 dicembre 2001 dell’Agenzia delle entrate, dalla quale si evince che gli enti incaricati dall’Agenzia del demanio di gestire gli immobili in qualità di proprietari degli stessi, ai soli fini dell’imposta comunale, non pongono in essere a favore delle Scip srl un effettivo atto di alienazione. Ragion per cui, i soggetti tenuti al pagamento dell’Ici continuano a essere gli enti gestori.
Il citato documento di prassi afferma che nella procedura di cartolarizzazione la Scip srl "si caratterizza essenzialmente per la sua natura di società veicolo dell’operazione di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato rispetto alla quale non assume rischi imprenditoriali, né alcune obbligazioni tipiche del titolare del diritto di proprietà".

Il dipartimento ha, infine, e di conseguenza, evidenziato come l’attività di emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento dell’Ici, nonché delle relative cartelle di pagamento, eseguita nei confronti delle Scip srl, si appalesi inutile e suscettibile di annullamento da parte degli stessi enti impositori, mediante l’utilizzo dell’istituto dell’autotutela amministrativa, allorquando l’imposta risulti regolarmente versata e corrisposta dall’ente gestore in qualità di soggetto passivo.

 
Argentino D'Auro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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