Niente bonus aggregazione senza 'indipendenza' - Risoluzione n. 360/E del 10 dicembre 2007.


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Niente bonus aggregazione senza 'indipendenza' - Risoluzione n. 360/E del 10 dicembre 2007.
Autore: Paola Pullella Lucano - aggiornato il 10/12/2007
N° doc. 4930
10 12 2007 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 360/E del 10 dicembre 2007

Niente bonus aggregazione senza "indipendenza"

Indispensabile anche l'indicazione del "tipo" di soggetto che viene fuori dalla fusione
 
L'agevolazione fiscale prevista per le aggregazioni aziendali, concessa per favorire la competizione delle imprese italiane nei mercati nazionale e internazionale, non è riconosciuta nel caso in cui non viene chiarita la "natura giuridica" del soggetto nascente, che deve assumere la forma di Spa, Srl, società in accomandita per azioni, cooperative e di mutua assicurazione. Stesso discorso se non ricorre la condizione di "indipendenza" tra gli aggreganti. Sono rispettivamente i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissione al beneficio.

Queste, in sintesi, le argomentazioni che hanno indotto i tecnici del fisco a rispondere negativamente, con la
risoluzione n. 360/E del 10 dicembre, all'interpello proposto dal rappresentante legale, nonché socio, di entrambe le imprese intenzionate a scindersi per dar vita a una società di nuova costituzione, con l'intento di vedersi riconosciuto il diritto a beneficiare degli incentivi fiscali per le aggregazioni aziendali.

In proposito, si ricorda che la legge finanziaria per il 2007, al comma 246, ha disposto la presentazione dell'istanza per usufruire dei benefici introdotti dai commi 242-249 consistenti nel riconoscimento fiscale gratuito, per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggiore valore iscritto dalla conferitaria nell'ipotesi di conferimento d'azienda "neutrale".

La risposta negativa è arrivata dopo la verifica dei requisiti.
In particolare, nella risoluzione, è precisato che l'ambito soggettivo di applicazione della norma prevede che siano ammessi al bonus fiscale esclusivamente i soggetti individuati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir (società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato). Pertanto, risulta necessario prima di tutto stabilire chi usufruirà del beneficio. Nell'istanza esaminata, aldilà della dichiarazione che le aziende "di partenza" sono due Srl, non vi è alcun accenno alla forma giuridica della società nascente.

Ok per la sussistenza del requisito oggettivo "di operatività": i bilanci presentati hanno dimostrato lo svolgimento, nel biennio precedente alla fusione, di effettiva attività d'impresa delle aggreganti.

Inesistente, invece, il requisito di "indipendenza": dall'istanza è emerso che il controllo gestionale di entrambe le aziende era nelle mani degli unici due soci. Al riguardo, si sottolinea che la norma esclude dall'agevolazione fiscale "i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto".

 
Paola Pullella Lucano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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