Niente esenzioni Irap per le imprese siciliane - Risoluzione n. 290/E del 12 ottobre 2007.


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Niente esenzioni Irap per le imprese siciliane - Risoluzione n. 290/E del 12 ottobre 2007.
Autore: Patrizia De Juliis - aggiornato il 12/10/2007
N° doc. 4312
12 10 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 290/E del 12 ottobre 2007

Niente esenzioni Irap per le imprese siciliane

Il beneficio temporaneo previsto dalla normativa regionale non rispetta i principi comunitari in materia di aiuti di Stato
 
Il regime agevolato previsto dall'articolo 15 della legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003, viola l'articolo 87 del Trattato Cee ed è incompatibile con il mercato comune. Questo è quanto ha affermato l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 290/E del 12 ottobre, in risposta a un'istanza di interpello posta da una società che, avente sede nel territorio siciliano, voleva beneficiare dell'esenzione temporanea dall'Irap prevista dalla citata normativa regionale.

L'istante, una concessionaria automobilistica che nel 2003, con delibera di fusione, aveva incorporato due società che svolgevano attività di compravendita di autoveicoli già dal 2001, chiede di conoscere le modalità di applicazione delle agevolazioni disposte dalla citata legge regionale, la quale prevede un'esenzione Irap per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia, per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003.

Inoltre la società istante sostiene che il conteggio per l'agevolazione vada calcolato sul periodo di attività delle imprese incorporate che è comprensivo del 2001.

Il rigetto dell'istanza da parte dell'Agenzia è fondato sulla Decisione della Commissione europea del 7 febbraio 2007 n. 498, in cui si afferma che le agevolazioni volute dall'Italia con gli articoli 14, 15 e 16 della legge in questione, costituiscono un aiuto di stato al quale non si può dare esecuzione in quanto viola l'articolo 87 del Trattato Cee ed è pertanto contrario ai principi del mercato comune.

Secondo la Commissione, inoltre, nella fattispecie si ravvisa una discriminazione, non solo fra le imprese appartenenti o meno alla Sicilia, ma anche fra le stesse attività che operano nell'isola, in quanto l'esenzione è riconosciuta a condizione che la sede legale, amministrativa e operativa siano ubicate "cumulativamente"nel territorio siciliano.

 
Patrizia De Juliis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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