Niente sconto fiscale per i parafarmaci - Risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008.


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Niente sconto fiscale per i parafarmaci - Risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008.
Autore: Fisco Oggi - Rodolfo Rinaldi - aggiornato il 22/10/2008
N° doc. 9817
22 10 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008

Niente sconto fiscale per i parafarmaci

Il Caf aveva rifiutato gli scontrini relativi a integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate
 
Per fruire della detrazione fiscale spettante per l'acquisto di medicinali, lo scontrino emesso dalla farmacia deve recare l'indicazione "farmaco" o "medicinale". Se il documento fiscale riporta la dicitura "parafarmaci", non si ha diritto alla riduzione d'imposta.
E' quanto precisato dalla
risoluzione n. 396/E del 22 ottobre, con la quale l'agenzia delle Entrate ha anche ricordato l'iter attraverso cui ai prodotti fitoterapici viene riconosciuto lo status di medicinale a tutti gli effetti, da vendere esclusivamente nelle farmacie.

Il caso affrontato dalla risoluzione è uno di quelli comuni a molti contribuenti che presentano al Caf il modello 730. Nello specifico, il Centro di assistenza fiscale non aveva riconosciuto la detrazione per alcuni scontrini riportanti, alla voce descrizione dell'oggetto acquistato, la parola "parafarmaci". Dal 1° gennaio del 2007, per avvalersi della detrazione prevista per l'acquisto di medicinali, è necessario che la spesa sia certificata da un documento - scontrino o fattura - che descriva la natura, la quantità e la qualità del bene acquistato e il codice fiscale di chi compra.
Il contribuente specificava che i "parafarmaci" in questione consistevano in integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate.

Per quanto riguarda gli integratori alimentari, già con la risoluzione 256/E del 20 giugno scorso era stato evidenziato che, anche se somministrati per migliorare le condizioni fisiche, gli stessi non possono essere considerati medicinali perché appartenenti all'area alimentare; non è quindi possibile riportare la spesa né come detrazione (articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir) né come deduzione (articolo 10, comma 1, lettera b) del Tuir).

I prodotti fitoterapici, invece, sono ufficialmente approvati dalla Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ne autorizza l'immissione in commercio riconoscendogli la dignità di farmaco (come stabilito dal decreto legislativo 219/2006, in attuazione di due direttive della Comunità europea). È evidente che nel caso di questi ultimi è possibile fruire del vantaggio fiscale.
Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'Aifa, non possono, invece, essere definiti "medicinali". Questi, come tutti gli altri articoli acquistati e definiti sullo scontrino genericamente come "parafarmaci", non possono essere oggetto di alcuna agevolazione.

 
Rodolfo Rinaldi
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