Non operative, le indicazioni per tenere il tempo.


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Non operative, le indicazioni per tenere il tempo.
Autore: Vincenzo Cipriani - aggiornato il 27/02/2008
N° doc. 8005
27 02 2008 - Edizione delle 15:00  
 
Approfondimenti: circolare n. 9/E del 14 febbraio 2008

Non operative, le indicazioni per tenere il tempo

La decorrenza delle nuove percentuali per la determinazione dei ricavi presunti e del reddito minimo
 
Le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 alla disciplina delle società non operative. Questo l'oggetto della circolare n. 9/E del 14 febbraio scorso. I chiarimenti hanno, in particolare, riguardato:
  1. la decorrenza delle nuove percentuali per la determinazione dei ricavi presunti e del reddito minimo
  2. le nuove cause di disapplicazione automatica che, coerentemente con quanto previsto nella legge finanziaria, sono state individuate dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008.

Decorrenza delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008
La disciplina delle società non operative prevede la necessità di determinare lo status della società confrontando un valore presunto - ottenuto applicando determinate percentuali a specifici beni - con un valore effettivo: qualora il primo risulti superiore al secondo, la società è considerata non operativa e dovrà subire le limitazioni previste ai fini Ires, Irap e Iva.
La legge finanziaria per il 2008 ha, in primo luogo, modificato alcune percentuali applicabili nel test di operatività per la determinazione dei ricavi presunti.

In particolare, da un lato sono state abrogate le percentuali dell'1% e del 10%, previste rispettivamente per i titoli e per le altre immobilizzazioni situate in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, dall'altro è stata introdotta una percentuale agevolata dell'1% relativamente agli immobili situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Non hanno subito modifiche, invece, le altre percentuali previste nel test di operatività: il 2% per i titoli, il 6% per gli immobili, il 15% per le altre immobilizzazioni, il 5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e il 4% per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

La circolare n. 9/E ha chiarito che le nuove percentuali sono applicabili a partire dal periodo d'imposta 2008 (più precisamente, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) e, quindi, saranno utilizzate per la prima volta solo nel test di operatività effettuato nel 2009 sul periodo d'imposta 2008. In altri termini, nel modello di dichiarazione Unico 2008 la società, per verificare l'operatività del 2007, dovrà utilizzare le precedenti percentuali previste dalla legge finanziaria 2007.

Nella tabella seguente sono sintetizzate le percentuali previste nella legge finanziaria 2008 (applicabili solo nel modello Unico 2009) e quelle stabilite dalla precedente legge finanziaria 2007 (da utilizzare nel modello di dichiarazione Unico 2008).

Test di operatività

Beni
Percentuali applicabili
al 2007
Percentuali applicabili
dal 2008
Partecipazioni
2%
2%
Partecipazioni situate in piccoli comuni
1%
2%
Immobili diversi da A/10 e navi
6%
6%
Immobili classificati in A/10
5%
5%
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti
4%
4%
Immobili situati in piccoli comuni
6%
5% (se A/10)
4% (se abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti)
1%
Altre immobilizzazioni
15%
15%
Altre immobilizzazioni situate in piccoli comuni
10%
15%

La medesima decorrenza prevista per le percentuali del test di operatività deve essere applicata alle percentuali previste per la determinazione del reddito minimo presunto della società non operativa. Si ricorda, infatti, che tra le limitazioni applicabili alle società non operative vi è quella che riguarda la necessità di dichiarare almeno un reddito minimo presunto, che si ottiene applicando ai medesimi beni del test di operatività le percentuali previste dalla norma.
Con questa interpretazione, quindi, le due nuove percentuali introdotte dalla finanziaria 2008, pari al 4% (per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10) e allo 0,9% (per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) troveranno applicazione nel modello di dichiarazione Unico 2009.

Esempio
A titolo esemplificativo, si ipotizzi una società di capitali che deve verificare se nel periodo d'imposta 2007 rientri tra quelle considerate non operative.
La società effettua il test di operatività applicando le percentuali della legge finanziaria 2007 al valore medio triennale dei seguenti beni posseduti nei periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007.

Ricavi presunti
Beni
Media 2005-2006-2007
Percentuale
Ricavi presunti
Partecipazioni
100.000
2%
2.000
Immobili diversi da A/10 e navi
300.000
6%
18.000
Immobili classificati in A/10
50.000
5%
2.500
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti
30.000
4%
1.200
Altre immobilizzazioni
60.000
15%
9.000
     
32.700

Qualora la media dei ricavi, proventi e incrementi di rimanenze dichiarati nei periodi d'imposta 2005, 2006, 2007, risulti inferiore al valore presunto (32.700), la società è considerata non operativa e dovrà, tra l'altro, determinare un reddito minimo almeno pari a quello ottenuto applicando le percentuali previste dalla norma al valore dei beni del 2007.

Reddito minimo
Beni
Valore 2007
Percentuale
Reddito minimo
Partecipazioni
80.000
1,5%
1.200
Immobili diversi da A/10 e navi
300.000
4,75%
14.250
Immobili classificati in A/10
60.000
4,75%
2.850
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti
40.000
3%
1.200
Altre immobilizzazioni
50.000
12%
6.000
     
25.500

Pertanto, la società non operativa dovrà dichiarare un reddito almeno pari a quello minimo presunto (25.500). I dati rilevanti per il test di operatività e per la determinazione del reddito minimo presunto dovranno essere indicati, come di seguito illustrato, nel Modello di dichiarazione "Unico 2008 SC" ai righi da RF79 a RF87.



 
Vincenzo Cipriani
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